Il condomino ha sempre diritto di prendere visione dei documenti?


Ogni condomino ha diritto, in ogni momento, di prendere visione dei documenti condominiali, ma con buona fede e senza ostacolare il lavoro dell'amministratore
Il condomino ha sempre diritto di prendere visione dei documenti?

Così la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 10844/20, depositata l’8 giugno.

Due condomini impugnavano una delibera assembleare con la quale il condominio aveva approvato il rendiconto relativo alla precedente annualità. Tale impugnazione era motivata dalla presunta mancata presa visione dei documenti contabili del condominio da parte dei condomini per colpa dell’amministratore.

Alla richiesta di visionare la documentazione da parte dei condomini l’amministratore aveva risposto positivamente, fissando un appuntamento con gli stessi presso il proprio studio al fine di consentire l’attività ai comproprietari. Tale appuntamento, tuttavia, era stato rinviato a mezzo telegramma dall’amministratore, il quale aveva comunicato di avere avuto seri problemi di salute e aveva rinviato l’appuntamento a data da destinarsi. I condomini, a seguito della cancellazione dell’appuntamento citato, non si erano più attivati per fissare un nuovo incontro e – parimenti – avevano omesso di partecipare alla successiva assemblea e avevano invece optato per l’impugnazione della deliberazione relativa al rendiconto di cui sopra.

Il Tribunale prima, e la Corte d’Appello poi, avevano entrambi rigettato le doglianze dei condomini e dichiarato valida la deliberazione assembleare impugnata. I condomini soccombenti, quindi, impugnavano la decisione della Corte d’Appello con ricorso in Cassazione.

I condomini ricorrenti, censuravano la sentenza d’appello nella parte in cui non aveva riconosciuto l’invalidità della delibera impugnata a causa della condotta inadempiente dell’amministratore di condominio. Se ogni condomino ha il diritto di prendere visione dei documenti – assumevano i ricorrenti – il comportamento dell’amministratore che non aveva consentito loro di verificare la contabilità condominiale prima di convocare l’assemblea per l’approvazione del rendiconto era inadempiente e l’assemblea doveva considerarsi nulla.

Con la sentenza in commento, la Suprema Corte, invece, rigettava il ricorso dei proprietari e condannava i condomini alla refusione delle spese di lite del condominio.

Nel caso in questione, infatti, l’amministratore aveva offerto la possibilità ai condomini di prendere visione della contabilità condominiale, fissando appuntamento presso il suo studio. A causa di una giustificata e documentata emergenza sanitaria, poi, tale appuntamento era stato rinviato, ma i condomini non avevano mai provveduto a domandare un nuovo incontro. Essi, poi, non avevano partecipato all’assemblea, spazio deputato alla verifica dell’attività dell’amministratore e nella quale i condomini avrebbero potuto domandare i documenti, richiedere un rinvio o esprimere il proprio voto contrario all’approvazione dei rendiconti. Tale inerzia era stata valutata dalla Cassazione come una violazione del principio generale di buona fede, che deve orientare l’attività del condomino che intenda prendere visione della documentazione condominiale.

Secondo i Giudici del Palazzaccio, difatti, è noto principio giurisprudenziale che ogni condomino abbia la facoltà di domandare all’amministratore di prendere visione ed estrarre copia dei documenti contabili in qualsiasi tempo e senza avere l’onere di giustificare la propria richiesta. Tale diritto, tuttavia, non è incondizionato, in quanto non deve «risultare di ostacolo all’attività di amministrazione, né rivelarsi contraria ai principi di correttezza» (sul punto Cass. Civile sez. II, 21 settembre 2011, n. 19210; Cass. Civile 29 novembre 2001, n. 15159; Cass. Civile sez. II, 26 agosto 1998, n. 8460).

La sentenza in commento, quindi, sanciva la violazione dei doveri di buonafede da parte di condomini, i quali avrebbero potuto domandare un altro appuntamento all’amministratore prima della assemblea di approvazione del rendiconto o, quanto meno, partecipare alla stessa e muovere le loro rimostranze.

 

Articolo del:


di Avv. Fabio Angelucci

L'autore dell'articolo non è nella tua città?

Cerca un professionista con le stesse caratteristiche a te più vicino.

Cerca nella tua città o in una città di tuo interesse