Il condono parziale non blocca l'ingiunzione demolitoria penale


Il rilascio della sanatoria edilizia non determina in automatico la sospensione o la revoca dell'ordine di demolizione impartito dal giudice penale
Il condono parziale non blocca l'ingiunzione demolitoria penale

 

Il rilascio della sanatoria edilizia comporta sempre l’annullamento dell’ingiunzione a demolire da parte del Giudice Penale?

La risposta non è sempre affermativa, anche in considerazione dell’ultima Sentenza emessa dalla Suprema Corte di Cassazione, la numero n. 6336 del 18 febbraio 2021, che ovviamente consente a chi scrive di porre in essere una riflessione ampia sul rapporto tra il procedimento amministrativo e quello penale, volto al ripristino della legalità violata.

La sentenza in esame, lasciando spazio a innumerevoli dubbi e perplessità, ridisegna anche il ruolo del giudice dell’esecuzione, il cui sindacato può sovvertire quello dei tecnici e dei funzionari preposti all’accertamento dell’abuso, all’esercizio del potere di vigilanza urbanistico edilizio, nonché all’operato posto in essere in sede di rilascio del titolo in sanatoria, anche in ordine alla distinzione tra abusi che hanno portato ad un ampliamento della costruzione preesistente e abusi che hanno condotto alla nuova realizzazione.

La Cassazione è stata chiamata ad intervenire a seguito di un ricorso presentato da un cittadino il quale si duoleva della decisione del giudice dell’esecuzione di non disporre la revoca dell’ingiunzione demolitoria a seguito dell’intervenuto rilascio del permesso a costruire in sanatoria.

In sostanza il ricorrente aveva presentato ben due istanze di condono, aventi per oggetto due porzioni dello stesso compendio immobiliare. Il condono veniva rilasciato solo riguardo ad una delle due porzioni, in quanto una parte dello stesso eccedeva i limiti volumetrici di cui alla Legge 724/94, ma anche per il fatto che le due istanze erano meritevoli di una valutazione univoca, in quanto erano relative ad una stessa struttura realizzata in assenza di permessi, ed unico oggetto dell’ingiunzione a demolire del giudice penale.

In sostanza al giudice penale il ricorrente aveva esibito un condono che riguardava una sola porzione di immobile sanato, mentre l’altra porzione era illegittima.

In primo luogo i giudici della Suprema Corte stabiliscono che il rilascio della sanatoria, anche su porzione di un immobile strutturalmente abusivo, non determina mai la revoca o la sospensione dell’ordine di demolizione impartito con sentenza di condanna del giudice penale.

Infatti, chiarisce la Corte, il giudice penale in funzione di giudice dell’esecuzione, ha la potestà di valutare la liceità dell’atto concessorio, di verificare se l’ente preposto fosse nelle condizioni di emanarlo, e se nel caso di specie vi fossero i presupposti di legge sostanziali e formali.

In sostanza i giudici, sulla base del dato normativo ex Legge 724/94 ammettono che nel caso in questione il Comune non poteva rilasciare il condono poiché l’abuso era da valutarsi nella sua interezza e, dunque, superava sia i limiti volumetrici che quelli temporali.

Tombale poi il ragionamento che conduce la Corte di Cassazione a rigettare il ricorso in ordine al problema delle due istanze di condono su due porzioni distinte e abusive dello stesso immobile.

La Corte, infatti, afferma che innanzitutto in sede di rilascio della sanatoria bisogna che il concedente valuti l’abuso nel suo complesso unitario, e che nel caso di plurime istanze afferenti allo stesso fabbricato abusivo, queste devono essere valutate con attenzione, vista la probabile elusione dei limiti volumetrici legali apprestati dalla legge 724/94, e tenendo in considerazione chi abbia la legittimazione a proporre la domanda di condono.  Stante il fatto e il diritto, il giudice non ha potuto tenere in considerazione il condono parziale e ha rigettato il ricorso.

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di Avv. Vincenzo Lamberti

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