"Cura Italia", il congedo ai tempi del Coronavirus


Congedo di 15 giorni retribuito al 50% o in alternativa un “bonus baby sitter” del valore massimo di 600 euro
"Cura Italia", il congedo ai tempi del Coronavirus

Con l’ormai famoso decreto “Cura Italia” (D.L. n. 18 del 17/3/2020) fra i numerosi altri istituti e interventi a favore di famiglie e imprese, è stata introdotta anche una nuova tipologia di congedo il c.d. “Congedo Covid-19”.

La norma istitutiva è quella dell’articolo 23 che si pone proprio ad apertura delle norme speciali introdotte a sostegno dei lavoratori.

Essa prevede che a decorre dal 5/3/20 sia i lavoratori dipendenti, che i “parasubordinati” (collaboratori, venditori porta a porta e iscritti alla Gestione Separata in generale), nonché i lavoratori autonomi avranno diritto ad ottenere un congedo di 15 giorni retribuito al 50% o in alternativa a chiedere un “bonus baby sitter” del valore massimo di 600 euro.

Gli aspetti da approfondire sono, però, molteplici tanto che è stato necessario da parte dell’INPS precisare nel messaggio n. 1621 del 15/4 a quali condizioni e con quali limiti si potrà fruire di tali benefici.

Innanzi tutto, la ratio della norma di favore è quella di dare alle famiglie uno strumento per seguire i figli minori di 13 anni (“di età non superiore a 12 anni”) e non abbandonarli a casa finché scuole e asili resteranno chiusi. Da ciò ne discende che il congedo è pensato per nucleo familiare (e non per singolo genitore e/o per singolo figlio). Questo comporta che del beneficio possano godere alternativamente entrambi i genitori ma sempre e soltanto nel limite complessivo di 15 gg.

L’unica condizione da rispettare e che non vi sia in famiglia un genitore che:

1) sia beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa;

2) oppure sia disoccupato [1];

3) oppure sia non lavoratore [2].

La ragione di questa eccezione, si ritiene, risiede nel fatto che se in famiglia vi è un genitore che non sia tenuto a recarsi al lavoro (perché la propria attività non è fra quelle oggetto di sospensione a causa della emergenza epidemiologica) dovrebbe potersi occupare dei figli senza un’apposita disposizione che lo autorizzi a restare a casa.

Si noti inoltre che:
•    I lavoratori dipendenti che non abbiano fruito del congedo parentale nel periodo ricompreso dal 5 marzo fino alla fine della sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, ma che si siano comunque astenuti dall’attività lavorativa (dietro richiesta di permesso o ferie), possono presentare domanda di congedo COVID-19 riferita a periodi pregressi a partire dalla citata data del 5 marzo e per un periodo non superiore a 15 giorni[3].
•    Durante il predetto periodo di sospensione, il congedo COVID-19 può essere richiesto anche in modalità frazionata a giorni, con le stesse modalità del congedo parentale, alternandolo con attività lavorativa ovvero con altre tipologie di permesso o congedo (ad esempio, ferie, congedo parentale, prolungamento del congedo parentale, giorni di permesso ai sensi della legge n. 104/1992, etc.);
•    Il nucleo familiare del genitore richiedente il congedo COVID-19 è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica nel periodo di fruizione del congedo COVID-19, vale a dire iscritti nello stesso stato di famiglia. I coniugi separati o divorziati fanno parte dello stesso nucleo familiare qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione. Questi continuano a far parte dello stesso nucleo anche nell’ipotesi in cui risiedano nella stessa abitazione, ma risultino in due stati di famiglia distinti. Pertanto, affinché i coniugi separati o divorziati costituiscano due nuclei diversi, è necessario che abbiano due diverse residenze oppure che sia stato disposto l’affido esclusivo dei minori ad uno solo dei genitori. Il congedo, in tale ultimo caso, potrà essere fruito dal solo genitore con l’affido esclusivo a prescindere dalla causale di assenza dell’altro genitore.

Ciò premesso, l’INPS ha precisato quali sono le incompatibilità.  

In primis il congedo COVID-19 è incompatibile con la contemporanea fruizione del congedo parentale per lo stesso figlio da parte dell’altro genitore appartenente al nucleo familiare. Resta fermo che nei giorni in cui non si fruisce del congedo COVID-19, è possibile fruire di giorni di congedo parentale. Sembra da questa precisazione che se si hanno più figli (under 13) un genitore potrà fruire del congedo parentale e l’altro di quello speciale “Covid-19” ma non potranno chiedere (neanche per figli differenti) il congedo Covid in contemporanea due genitori dello stesso nucleo familiare. Se invece i coniugi separati o divorziati appartengono a nuclei distinti, potranno chiedere il congedo Covid il padre per un figlio e la madre per un altro.

Parimenti, in caso di congedo di maternità/paternità dei lavoratori dipendenti (stesso dicasi per i parasubordinati e gli autonomi), l’altro genitore non può fruire del congedo COVID-19 per lo stesso figlio. Ovviamente, qualora ci siano più figli nel nucleo familiare oltre al figlio per cui si fruisce del congedo di maternità/paternità, la fruizione del congedo COVID-19 da parte dell’altro genitore è compatibile per la cura degli altri figli.

La fruizione del congedo COVID-19 è incompatibile anche con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione da parte dell’altro genitore appartenente al nucleo di riposi giornalieri di cui agli articoli 39 e 40 del D.lgs. n. 151/2001 (c.d. riposi per allattamento) fruiti per lo stesso figlio.

Il congedo COVID-19, poi, non può essere fruito in caso di cessazione dell’attività lavorativa e se la cessazione avviene durante la fruizione di un periodo di congedo COVID-19, la fruizione si interrompe e le giornate successive non saranno computate né indennizzate. L’incompatibilità sussiste anche nel caso in cui l’altro genitore appartenente al nucleo familiare cessi l’attività o il rapporto di lavoro.

Parimenti, la fruizione del congedo COVID-19 è incompatibile con la contemporanea percezione da parte dell’altro genitore appartenente al nucleo familiare di strumenti a sostegno del reddito quali, ad esempio, CIGO, CIGS, CIG in deroga, Assegno ordinario, CISOA, NASpI e DIS-COLL.

In particolare, in caso di genitori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale, l’incompatibilità opera solo nei casi e limitatamente ai giorni di sospensione dell’attività. Inoltre, il genitore lavoratore dipendente destinatario di un qualsiasi trattamento di integrazione salariale che, nel periodo di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, voglia avvalersi della facoltà di astenersi dal lavoro, può optare per la fruizione del congedo COVID-19. Le due tutele hanno, infatti, diversi presupposti e distinte finalità, nonché un differente trattamento economico. Ne consegue che i due trattamenti economici non sono tra loro cumulabili.

Affrontando invece le situazioni di compatibilità l’INPS ha precisato che la malattia di uno dei genitori appartenente allo stesso nucleo familiare, è compatibile con la fruizione per l'altro genitore del congedo COVID-19 (oppure del congedo parentale), in quanto la presenza di un evento morboso potrebbe presupporre un’incapacità di prendersi cura del figlio.

Non era scontata invece la precisazione che la prestazione di lavoro in modalità smart-working dell’altro genitore, è compatibile con la fruizione del congedo Covid (da parte dell’altro). Ciò in quanto il genitore che svolge l’attività lavorativa da casa non può comunque occuparsi della cura dei figli.

Non banale è stato evidenziare che la fruizione del congedo COVID-19 è compatibile con la contemporanea fruizione di ferie (dell’altro genitore appartenente al nucleo familiare) o dell’aspettativa non retribuita (la quale determina una sospensione del rapporto di lavoro e non una cessazione dello stesso).

Più scontata è la compatibilità con il Part-time e lavoro intermittente, considerato che sia il lavoratore part-time che il lavoratore intermittente hanno in essere un valido rapporto e non sono, dunque, né disoccupati, né inoccupati (il congedo COVID-19 è fruibile anche durante le giornate di pausa contrattuale dell’altro genitore).

La percezione della indennità dei famosi 600 euro (di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge n. 18/2020) non è motivo di ostacolo alla fruizione del congedo in esame e, si noti bene, la fruizione del congedo COVID-19 è compatibile con la sospensione obbligatoria dell’attività da lavoro autonomo disposta durante il periodo di emergenza per COVID-19, trattandosi di una ipotesi di sospensione dell’attività lavorativa e non di una cessazione dell’attività.

Un maggior favore è riconosciuto, infine, alle famiglie con figli con disabilità.

In primis, per queste famiglie si prevede che il limite di età di 12 anni non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità. Per figli con disabilità (anche non grave) è poi previsto che se hanno una età fino a 16 anni, fatte salve le condizioni generali di accesso al beneficio (non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore) «hanno diritto di astenersi dal lavoro per (tutto) il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità, né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro».

Poi è previsto che il genitore lavoratore dipendente può cumulare nell’arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con i permessi di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992, anche se fruiti per lo stesso figlio e «Analogamente, vista la natura speciale ed emergenziale della tutela in esame, sarà possibile cumulare nell’arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con il prolungamento del congedo parentale di cui all’articolo 33 del D.lgs. n. 151/2001 e con il congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del medesimo decreto legislativo, anche fruito per lo stesso figlio».

È inoltre possibile fruire del congedo COVID-19 nelle stesse giornate in cui l’altro genitore presente nel nucleo familiare stia fruendo, anche per lo stesso figlio, dei permessi di cui sopra, in quanto si tratta di benefici diretti a salvaguardare due situazioni diverse non contemporaneamente tutelabili tramite l’utilizzazione di un solo istituto.

In alternativa a questo istituto, la norma citata (art. 23 D.L. 18/2020), al comma 8, prevede la possibilità di scegliere la «corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare» per prestazioni effettuate in questo periodo di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. Detto bonus è altresì riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.

Per ulteriori aspetti si rimanda alla nota dell’INPS.                                                       

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[1] Ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, si considera disoccupato il lavoratore privo di impiego che dichiara, in forma telematica al portale nazionale delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego (DID – dichiarazione immediata disponibilità);

[2] Ai sensi dell’art. 4, comma 1515-quater, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 si considerano in stato di disoccupazione anche i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, pari, rispettivamente, a 8.145 euro e a 4.800 euro.

[3] Se al contrario il genitore ha già fruito del congedo parentale la norma (comma 2) prevede che: «Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fruiti dai genitori durante il periodo di sospensione di cui al presente articolo, sono convertiti nel congedo di cui al comma 1 con diritto all’indennità e non computati né indennizzati a titolo di congedo parentale».

 

Articolo del:


di Enrico Terzi Lombardo

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