Il contratto definitivo prevale sul preliminare
Prevalenza del definitivo del preliminare; non è ammesso provare per testimoni gli accordi contenuti nel preliminare e non ripetuti nel definitivo

Per orientamento costante dalla Giurisprudenza di Cassazione, in caso di contrasto tra le pattuizioni contenute nel contratto preliminare di compravendita (viene in considerazione il contratto preliminare di compravendita, in quanto quello a cui si fa generalemente maggiore uso) e quelle contenute nel successivo contratto definitivo, sono le pattuizioni contenute nel contratto definitivo a prevalere, in quanto il definitivo assorbe in sé e si sovrappone al preliminare.
Nel nostro ordinamento giuridico, oltretutto, prevale il principio della prevalenza della prova scritta su quella orale.
La giurisprudenza su questo aspetto è realmente granitica, tanto più se le prove orali che vengono richieste siano finalizzate a contestare il contenuto del contratto preliminare e non già a renderne più esplicito il significato (Cass. Sez. III, 16 luglio 2003, n. 11141; Cass. Sez. III, 5 marzo 2007, n. 5071). La Cassazione ritiene che il contratto definitivo è l’unica fonte dei diritti e delle obbligazioni delle parti, e non una semplice ripetizione del preliminare. Per cui il contenuto del contratto preliminare viene ad essere superato dal contenuto del contratto definitivo, a meno che non vi sia un atto scritto redatto contemporaneamente al definitivo di compravendita, con cui vengono confermate quelle eventuali pattuizioni contenute nel contratto preliminare e che siano difformi da quanto previsto nel definitivo (come stabilito da Cassazione, Sez. II Civile, 5 giugno 2012 n. 9063).
Nel nostro ordinamento giuridico, oltretutto, prevale il principio della prevalenza della prova scritta su quella orale.
La giurisprudenza su questo aspetto è realmente granitica, tanto più se le prove orali che vengono richieste siano finalizzate a contestare il contenuto del contratto preliminare e non già a renderne più esplicito il significato (Cass. Sez. III, 16 luglio 2003, n. 11141; Cass. Sez. III, 5 marzo 2007, n. 5071). La Cassazione ritiene che il contratto definitivo è l’unica fonte dei diritti e delle obbligazioni delle parti, e non una semplice ripetizione del preliminare. Per cui il contenuto del contratto preliminare viene ad essere superato dal contenuto del contratto definitivo, a meno che non vi sia un atto scritto redatto contemporaneamente al definitivo di compravendita, con cui vengono confermate quelle eventuali pattuizioni contenute nel contratto preliminare e che siano difformi da quanto previsto nel definitivo (come stabilito da Cassazione, Sez. II Civile, 5 giugno 2012 n. 9063).
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