Il contratto di Agenzia: la clausola di esclusiva opera automaticamente

L'art. . 1743 c.c. cita: "il preponente non può valersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività, né l'Agente può assumere l'incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari di più imprese in concorrenza tra loro".
Si tratta quindi, di una clausola esclusiva bilaterale: il diritto di esclusiva consiste da una parte, nell'obbligo in capo alla Casa Mandante (Preponente) di non conferire contemporaneamente a più Agenti l'incarico di trattare i propri prodotti in una determinata zona, e dall'altra, nell'impegno per l'Agente di non trattare nella zona prodotti in concorrenza.
Chiaro è l'intento del legislatore teso a tutelare l'agente. Se, nella medesima zona, il preponente potesse utilizzare più agenti, questi vedrebbero ridotte in modo significativo le proprie prospettive di guadagno.
Il temine “zona di riferimento” può indicare sia una suddivisione di carattere geografico, quindi un determinato ambito geografico/territoriale, sia dei gruppi di clienti, di potenziali clienti e di canali di distribuzione; ciò potrebbe comportare, per le suddette fattispecie, la presenza su una stessa zona di più agenti.
La norma, invece, non vieta espressamente al produttore di procedere a vendite dirette nell’area riservata a un certo agente. Se ne potrebbe pertanto desumere che il preponente sia del tutto libero di vendere direttamente nella zona assegnata a un agente. Tuttavia, per questo caso, non si deve dimenticare che l’art. 1748, 2º co., c.c. riserva comunque all’agente competente per territorio il diritto alla provvigione.
Nonostante giurisprudenza costante sia unanime nel considerare il diritto di esclusiva di cui all'art. 1743 c.c. elemento naturale, ma non essenziale del contratto, non si può escludere che le parti si accordino diversamente (sia in maniera espressa sia tramite condotte concludenti) per derogare al diritto reciproco di esclusiva, altrimenti risultante ex lege.
Una deroga al diritto di esclusiva si verifica anche quando il preponente si riserva nel contratto di trattare direttamente con alcuni clienti, senza avvalersi dell’opera dell’agente. In tal caso determinati clienti (detti “direzionali”) vengono ‘‘sottratti’’ all’agente, che non ha diritto di percepire le provvigioni per gli affari conclusi con i medesimi.
In un regime di non esclusiva, il preponente puo utilizzare un secondo agente (o piu agenti) nell’area assegnata al primo. Viceversa l’agente è libero di distribuire i beni di un secondo produttore nella medesima zona, nonostante siano in concorrenza con quelli del primo.
Infine, occorre precisare che la deroga al diritto di esclusiva può essere anche solo unilaterale ed operare solo a vantaggio dell’agente. In questo caso l’agente puo operare per più preponenti nella sua area. Viceversa la deroga può operare solo a vantaggio del preponente: in questo caso il preponente puo utilizzare piu agenti nella medesima zona.
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