Il contratto di cessione d'azienda: brevi considerazioni


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Il contratto di cessione d'azienda: brevi considerazioni

Il complesso aziendale comprende cose materiali ed immateriali, compreso il cosiddetto “avviamento” dell’attività, i rapporti di lavoro con il personale, i debiti e i crediti con la clientela; elementi questi, tutti unificati in senso funzionale, della volontà del titolare con ricorso alla loro destinazione al comune fine della intrapresa attività imprenditoriale. L’azienda esiste, infatti, nel momento in cui il complesso dei beni organizzanti è idoneo al fine cui è destinato, cioè l’esercizio dell’impresa.

Con il contratto di cessione di azienda, il cedente trasferisce il complesso aziendale ad un acquirente, il cessionario dietro corrispettivo. L’azienda, salvo patto contrario, viene ceduta unitariamente, con debiti e crediti, e con subentro nei rapporti contrattuali in essere ex articolo 2558 e seguenti del Codice Civile.

Nel contratto può essere disposto il divieto di concorrenza in capo all’alienante affinché, come prescritto dall’articolo 2557 del Codice Civile, chi vende l’azienda non eserciti una concorrenza sleale nei confronti dell’acquirente per un periodo pari a 5 anni. La legge n. 370/1993 impone che il contratto sia stipulato in forma scritta con elementi necessari per la formazione del contratto al fine esplicitare chiaramente gli obblighi contemplati.

La cessione di un’attività imprenditoriale, riguarda il trasferimento totale o di un ramo di essa tra due soggetti con precisi obblighi soprattutto riguardanti l’oggetto della cessione, quali beni materiali, immateriali o rapporti giuridici economici. I beni possono essere conferiti sia a titolo di proprietà che di godimento.

La legge tutela i lavoratori dell’impresa ceduta prevedendo che il rapporto di lavoro continui con il nuovo titolare dell’azienda che deve applicare il contratto nazionale in vigore al momento del trasferimento. La cessione non costituisce motivo di licenziamento se il trasferimento si verifica in imprese che occupano più di 15 dipendenti.

Il cessionario dell’azienda è responsabile in solido con il cedente per il pagamento di imposte e sanzioni, in relazione alle violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuto il trasferimento e nei due anni precedenti. L’Agenzia delle Entrate è tenuta a rilasciare un certificato sullo stato debitorio aziendale affinché in caso di contestazione si abbia un chiaro quadro delle situazioni già definite e di quelle per le quali i debiti non siano ancora estinti con la conseguente attribuzione di responsabilità.

La cessione se avviene a titolo oneroso è una operazione imponibile ai fini della imposta sui redditi Irpef ed Ires. Dalla differenza fra il corrispettivo o indennizzo conseguito, a netto degli oneri accessori di diretta imputazione, ed il costo non ammortizzato si genera una plusvalenza tassata con tassazione ordinaria o separata se il cedente è persona fisica. Se l'azienda è posseduta da 3 anni è consentito il differimento della tassazione mediante la ripartizione della plusvalenza in quote costanti fino ad un massimo di 5 anni.

Secondo quanto indicato dal Testo Unico sulle Imposte Regionali se, invece, l'azienda è posseduta da più di 5 anni, l’imprenditore dell’impresa individuale può optare per la tassazione separata con aliquota pari alla metà del reddito complessivo del consuntivo nei 2 anni precedenti o al reddito complessivo di più anni, se nell’altro non ci sia stato reddito imponibile purché sia fatta esplicita richiesta nella scrittura dichiarativa.

L'atto di cessione di azienda, ai fini fiscali, è soggetto ad imposizioni ordinarie del Tuir e dell’applicazione dell’imposta di registro poiché sono trasferiti beni o diritti che, ceduti singolarmente, sarebbero assoggettabili a regimi differenti.

Per individuare le modalità di applicazione occorre fare riferimento al Dpr n. 131/86. Secondo la normativa attuale le parti sono tenute ad indicare nel contratto di cessione di azienda i corrispettivi pattuiti per ciascuna tipologia di beni in modo da assoggettare i singoli beni alle proprie aliquote di riferimento. In caso contrario la totalità dei beni sarà assoggettata all’aliquota più elevata individuata fra quelle esenti ceduti.

Gli atti di cessione d'azienda sono, inoltre, soggetti ad imposta ipotecaria e catastale di misura proporzionale se con il trasferimento dell’azienda si realizza la trascrizione degli atti nei pubblici registri immobiliari e la relativa voltura catastale.

Ai fini IVA, essendo la cessione di azienda non considerata come cessione dei beni, va escluso l’ambito di applicazione dell'imposta come disposto dal Dpr n. 633/172. La cessione d’azienda presagisce un trasferimento di un complesso di beni dotato di potenzialità produttiva tale da fare emergere l’attitudine all’esercizio d’impresa.

Un riflesso importante in materia di consulenza del lavoro è che la legge tutela il lavoratore dell'impresa ceduta prevedendo che il rapporto di lavoro continui con il nuovo titolare dell’azienda che dovrà applicare il contratto nazionale in vigore alla data della operazione aziendale.

Ultima particolarità inerente alla cessione aziendale è quella stabilità alla Corte di Cassazione che ha statuito che nelle cessioni dell'azienda il fisco possa effettuare controlli per verificare la veridicità del prezzo dichiarato per il trasferimento della proprietà, con la possibilità di rettificare il valore con conseguente incremento delle imposte per cedente ed acquirente sia per l’ imposta diretta di registro sia per l'imposizione diretta anche se, a riguardo, la sentenza n.4117/2002 della Corte di Cassazione già legittimava il fisco a verificare valore e congruità del prezzo dichiarato.

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di Dott. Davide De Filippi

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