Il contratto di comodato ad uso gratuito
Obbligo o meno della registrazione

Gli aspetti fiscali del contratto di comodato
Il comodato è un contratto essenzialmente gratuito e la sua attuazione non richiede la forma scritta, anche se ha ad oggetto beni immobili. Ai fini dell'imposta di registro, il comodato di beni immobili è soggetto a registrazione in termine fisso e a tassa fissa; quello di beni mobili redatto nella forma di scrittura privata non autenticata è registrabile solo in caso d'uso a tassa fissa; se redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata è soggetto all'obbligo di registrazione in termine fisso e sconta il tributo fisso. Altro tema sono invece gli effetti del contratto ai fini IVA e la sua rilevanza per l'imposizione diretta.
Comodato di beni mobili
Per quanto concerne il comodato di beni mobili, in forma scritta, è opportuno richiamare l’art. 3, parte seconda, della Tariffa, che prevede, per l’atto redatto nella forma di scrittura privata non autenticata, la registrazione solo in caso d’uso, con l’applicazione del tributo fisso di registro di euro 200,00.
Qualora, invece, lo stesso contratto venga redatto in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata è soggetto all’obbligo di registrazione in termine fisso con l’applicazione dell’imposta nella misura fissa di euro 200,00, secondo il disposto dell’art. 11 della Tariffa, parte prima, del D.P.R. n. 131/1986, che prevede l’obbligo della registrazione per gli atti pubblici e le scritture private autenticate non aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale. In tal caso il contratto di comodato è soggetto all’obbligo di registrazione in termine fisso (venti giorni dalla data dell’atto).
Premesso quanto sopra, nel caso in cui il contratto abbia lo scopo di giustificare le spese di utilizzo di un dato bene, pare corretto ritenere che il principio contenuto nella massima della sentenza della Corte di Cassazione Sez. 1, n° 503 del 18/01/1997 possa essere esteso per "comparazione di concetto" al contratto di comodato d’uso gratuito, essendo tale atto parte integrante della contabilità, proprio perché può essere utilizzato per far valere il suo "valore economico" ai fini del riconoscimento delle spese di utilizzo del bene.
Ne consegue quindi che lo specifico valore probatorio della scrittura è vincolato alla sussistenza di specifici requisiti di regolarità e formalità; e da qui discende quindi l’obbligo della registrazione del contratto, poiché tale formalità rende controllabile l’atto e garantisce l’esigenza della veridicità, eliminando nel contempo ogni insorgenza di dubbi che tale atto possa essere classificato come una "scritturazione di comodo".
La sentenza citata
Sez. 1, Sentenza n. 503 del 18/01/1997 (Rv. 501839)
La legge riconnette lo specifico valore probatorio degli estratti autentici delle scritture contabili alla sussistenza di specifici requisiti di regolarità e formalità (estrinseche, di cui agli artt. 2215 e 2218 cod. civ., ed intrinseche, di cui all'art. 2219) delle scritture, che, insieme con l'obbligo di bollatura e numerazione dei fogli prima della messa in uso dei libri (con la proibizione, quindi, di abrasioni e spazi in bianco e la garanzia di leggibilità), assicurano la contemporaneità della registrazione con il fatto da registrare ed impediscono scritturazioni di comodo. Ne consegue che, quando la legge parla di "contabilità regolare" o di "scritture regolarmente tenute", intende appunto richiedere tali ordini di formalità, le quali, insieme, sono in grado di rendere controllabile l'atto e di garantire l'esigenza di veridicità.
Il comodato è un contratto essenzialmente gratuito e la sua attuazione non richiede la forma scritta, anche se ha ad oggetto beni immobili. Ai fini dell'imposta di registro, il comodato di beni immobili è soggetto a registrazione in termine fisso e a tassa fissa; quello di beni mobili redatto nella forma di scrittura privata non autenticata è registrabile solo in caso d'uso a tassa fissa; se redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata è soggetto all'obbligo di registrazione in termine fisso e sconta il tributo fisso. Altro tema sono invece gli effetti del contratto ai fini IVA e la sua rilevanza per l'imposizione diretta.
Comodato di beni mobili
Per quanto concerne il comodato di beni mobili, in forma scritta, è opportuno richiamare l’art. 3, parte seconda, della Tariffa, che prevede, per l’atto redatto nella forma di scrittura privata non autenticata, la registrazione solo in caso d’uso, con l’applicazione del tributo fisso di registro di euro 200,00.
Qualora, invece, lo stesso contratto venga redatto in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata è soggetto all’obbligo di registrazione in termine fisso con l’applicazione dell’imposta nella misura fissa di euro 200,00, secondo il disposto dell’art. 11 della Tariffa, parte prima, del D.P.R. n. 131/1986, che prevede l’obbligo della registrazione per gli atti pubblici e le scritture private autenticate non aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale. In tal caso il contratto di comodato è soggetto all’obbligo di registrazione in termine fisso (venti giorni dalla data dell’atto).
Premesso quanto sopra, nel caso in cui il contratto abbia lo scopo di giustificare le spese di utilizzo di un dato bene, pare corretto ritenere che il principio contenuto nella massima della sentenza della Corte di Cassazione Sez. 1, n° 503 del 18/01/1997 possa essere esteso per "comparazione di concetto" al contratto di comodato d’uso gratuito, essendo tale atto parte integrante della contabilità, proprio perché può essere utilizzato per far valere il suo "valore economico" ai fini del riconoscimento delle spese di utilizzo del bene.
Ne consegue quindi che lo specifico valore probatorio della scrittura è vincolato alla sussistenza di specifici requisiti di regolarità e formalità; e da qui discende quindi l’obbligo della registrazione del contratto, poiché tale formalità rende controllabile l’atto e garantisce l’esigenza della veridicità, eliminando nel contempo ogni insorgenza di dubbi che tale atto possa essere classificato come una "scritturazione di comodo".
La sentenza citata
Sez. 1, Sentenza n. 503 del 18/01/1997 (Rv. 501839)
La legge riconnette lo specifico valore probatorio degli estratti autentici delle scritture contabili alla sussistenza di specifici requisiti di regolarità e formalità (estrinseche, di cui agli artt. 2215 e 2218 cod. civ., ed intrinseche, di cui all'art. 2219) delle scritture, che, insieme con l'obbligo di bollatura e numerazione dei fogli prima della messa in uso dei libri (con la proibizione, quindi, di abrasioni e spazi in bianco e la garanzia di leggibilità), assicurano la contemporaneità della registrazione con il fatto da registrare ed impediscono scritturazioni di comodo. Ne consegue che, quando la legge parla di "contabilità regolare" o di "scritture regolarmente tenute", intende appunto richiedere tali ordini di formalità, le quali, insieme, sono in grado di rendere controllabile l'atto e di garantire l'esigenza di veridicità.
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