Il contratto di franchising


Differenze rispetto alla concessione di vendita, alla somministrazione e ai contratti di licenza
Il contratto di franchising
Il franchising modernamente inteso affonda le proprie radici nella rivoluzione industriale, allorquando la distribuzione commerciale iniziò a divenire un fenomeno autonomo, inteso come insieme di <>, determinato evidentemente dalla circostanza che la capacità produttiva del fabbricante, di regola, è largamente eccedente le capacità di assorbimento del mercato. In questo contesto, infatti, i tradizionali schemi negoziali apparivano sempre più inadatti a disciplinare il rapporto tra produttore e distributore laddove la commercializzazione dei prodotti avrebbe sempre più teso a realizzarsi non già col passaggio immediato del bene dal produttore al consumatore (c.d. distribuzione diretta) ma in varie fasi (c.d. distribuzione indiretta), in particolar modo attraverso il coordinamento con la fase di produzione (c.d. distribuzione integrata).

Il contratto di franchising viene oggigiorno non a caso inquadrato nella "categoria" dei contratti di distribuzione, che comprende tutti quei rapporti contrattuali in cui <>.
Nella sua accezione contemporanea, sebbene in linea di approssimazione, il termine franchising indica la relazione contrattuale (affiliazione commerciale, franchising, franchissage o franchise, franquicia, Frachise-Systema) con cui un’impresa (affiliante, franchisor, franchisseur, franquiciador, Franchise-Geber) concede ad un’altra (affiliato, franchisee, franchise, franquiciado, Franchise-Nehmer), da questa autonoma, a fronte di un corrispettivo, di svolgere un’attività commerciale consistente nella vendita di beni o nella prestazione di servizi, consentendogli utilizzare i propri segni distintivi e il proprio bagaglio di conoscenze tecniche (know - how) e dandogli assistenza tecnica e/o commerciale continuativa, il tutto con la finalità di inserirlo nella sua rete.

Si è comunque soliti distinguere tre grandi tipologie di franchising. V’è anzitutto il franchising di distribuzione, senz’altro la forma più diffusa, in cui il franchisor fornisce al franchisee i propri prodotti (fabbricati o fatti fabbricare a terzi dallo stesso franchisor) affinché il franchisee li distribuisca al consumatore finale. In secondo luogo v’è il franchising di servizi, che rappresenta la "trasposizione" del franchising di distribuzione al mondo dei servizi; infatti, con tale tipologia di franchising non si distribuisce un prodotto bensì si presta un servizio che il franchisee eroga nel rispetto delle istruzioni operative fornite dal franchisor. Infine, sebbene ne sia discusso l’inquadramento, v’è il franchising di produzione o industriale, in cui il franchisor si impegna a produrre, secondo le indicazioni del franchisee ed utilizzando le materie prime e l’assistenza tecnica fornite da quest’ultimo, un determinato prodotto che in seguito lo stesso franchisee vende con il marchio del franchisor.

Il franchisor trae dal rapporto significativi vantaggi poiché, da un lato, acquisisce l’opportunità di sviluppare, attraverso il franchisee, la distribuzione dei suoi prodotti e/o servizi sia in mercati in cui è già operativo, sia in mercati nuovi, nonché di valorizzare la propria immagine commerciale, in specie accrescendo la notorietà dei propri marchi e degli altri segni distintivi, e, dall’altro, non assume, se non indirettamente, il rischio connesso all’attività d’impresa, in quanto ricadono sul franchisee gli investimenti per l’impianto ed il funzionamento dell’azienda operante in regime di franchising, quali a titolo esemplificativo: i costi di locazione, quelli di attrezzature, di fornitura dei servizi essenziali (erogazione energia elettrica, spese telefoniche, etc.), di personale, gli obblighi di pagamento delle tasse, etc.. Al franchisor, inoltre, competono di regola poteri di controllo piuttosto penetranti sull’attività dell’organizzazione del franchisee.
Per converso, il franchisee ha la possibilità di: sfruttare a suo vantaggio la notorietà dei segni distintivi e il know-how del franchisor godendo della sua reputazione; godere dell’assistenza tecnica, commerciale e gestionale fornita da quest’ultimo nonché della sua esperienza così compensando la propria mancanza di conoscenze di base o specifiche; conseguire i redditi derivanti dalla commercializzazione dei prodotti o dei servizi.

In ogni caso, è utile rimarcare che la funzione economica del contratto di franchising è quella di creare, mediante la concessione di diritti di licenza di segni distintivi e know -how, un’aggregazione di rete tra imprese, che la scienza aziendalistica qualifica come di tipo asimmetrico (perché costituita su iniziativa del franchisor e da questo coordinata), contrattuale (in quanto organizzata e gestita mediante singoli contratti e perciò priva di autonoma soggettività nei rapporti con i terzi), con struttura a raggiera (in quanto i franchisee non intrattengono tra loro rapporti formali).
Il contratto di franchising si caratterizza poiché con esso gli operatori economici, pur restando tra loro autonomi, perseguono l’obiettivo della più completa integrazione, attraverso l’inserimento del franchisee nella rete distributiva del franchisor e la loro sostanziale assimilazione nella percezione del consumatore, attesa la ricorrenza di elementi esteriori comuni quali l’uso degli stessi segni distintivi e della medesima formula commerciale.

Per quanto innanzi precisato appare a questo punto utile distinguere il franchising da altre figure contrattuali della distribuzione con cui esso presenta più spiccate affinità e segnatamente: il contratto di somministrazione, quello di concessione di vendita ed infine i contratti di licenza.
Anzitutto marcate appaiono le differenze con il contratto di somministrazione - in verità sorto e diffusosi con il fine di consentire alle imprese industriali di approvvigionarsi per la soddisfazione dei propri bisogni e non già la finalità di giungere al consumatore finale- che rispetto alla mera compravendita occasionale si connota esclusivamente per la continuità delle forniture. Nella somministrazione, infatti, manca la licenza dei segni distintivi e del know - how e non c’è alcun obbligo in capo al somministrato di promozione e vendita dei prodotti del somministrante, elementi che invece caratterizzano il rapporto di franchising.
Maggiore, invece, è il grado d’integrazione economica che connota il rapporto tra le parti nella concessione di vendita e dunque rende tale figura, almeno negli ordinamenti di civil law ove ha una sua tipicità legale (Belgio) o sociale (Francia, Germania e Italia), più facilmente sovrapponibile o affiancabile al franchising. Cionostante tra l’una e l’altra figura vi sono delle differenze tutt’altro che marginali, ove si pensi che i contratti di concessione a vendere non contemplano l'uso degli stessi segni distintivi, né (normalmente) il trasferimento di una formula commerciale comune alla rete, né, infine, il pagamento di royalties..

Da ultimo, il franchising presenta spiccate differenze anche rispetto ai contratti di licenza, abbiano essi ad oggetto i segni distintivi e/o il know-how, poiché esso determina un’integrazione particolarmente intensa tra l’attività del franchisor e quella del franchisee, ciò che non avviene nei contratti di licenza in cui il licenziante si limita a svolgere un attività di controllo sul rispetto, da parte del licenziante, delle direttive dettate a tutela della rinomanza dei segni distintivi, ovvero delle prescrizioni dettate per preservare la segretezza del know-how; senza contare che i contratti di licenza non contengono previsioni relative alla vendita da parte del licenziatario dei beni da lui prodotti al licenziante, né l’inserimento di questi in una rete di vendita.

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di Avv. Renato Rugiero

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