Il contratto di rete, uno strumento vantaggioso

Il contratto di rete viene introdotto nell'ordinamento italiano nell'anno 2009.
Il contratto di rete è un'aggregazione di imprese che permette alle stesse di realizzare progetti ed obiettivi condivisi. Detta aggregazione ha lo scopo di accrescere la reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato. Ciascuna impresa mantiene, però, la propria indipendenza, la propria autonomia e la propria specialità.
Con la costituzione di una rete, le imprese aumentano la loro crescita dimensionale in modo da diventare soggetti in grado di meglio affrontare i mercati (nazionale ed esteri), ampliare l'offerta, dividere i costi, accedere a finanziamenti e contributi a fondo perduto e godere di agevolazioni fiscali, partecipare alle gare per l'affidamento dei contratti pubblici, impiegare il distacco del personale tra le imprese, assumere in regime di codatorialità il personale dipendente secondo le regole di ingaggio stabilite nel contratto di rete.
Il contratto di rete si differenzia dalle associazioni temporanee di imprese, dai consorzi e anche dai gruppi di imprese o dai cluster. La rete di imprese, infatti, non si presenta come forma di associazionismo puramente interno, non si limita ad un'integrazione di tipo orizzontale, né sorge per suddividere in fasi l'esecuzione di un'opera unitaria; nella rete non vi è necessariamente un'impresa leader, tutte devono essere in grado di accrescere, individualmente oltre che collettivamente, la propria posizione sul mercato.
Le imprese che stipulano un contratto di rete possono avere qualsiasi forma giuridica (società di capitali, società di persone, imprese individuali, cooperative, consorzi, ecc.); qualsiasi dimensione (grandi, medie e piccole imprese); devono essere almeno due, possono essere situate in diverse parti del territorio italiano, possono essere imprese estere operative in Italia, possono operare in settori diversi.
Il contratto di rete deve essere stipulato per atto pubblico, per scrittura privata autenticata o per "atto firmato digitalmente" (intendendosi per quest'ultima firma il documento informatico munito di firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005).
Il Decreto del Ministero della Giustizia del 10 aprile 2014, n. 122, pubblicato sulla G.U. del 25 agosto 2014 fornisce un modello standard e consente che il contratto da depositare presso le Camere di Commercio sia sottoscritto digitalmente dai partecipanti, a norma del decreto legislativo sopra citato. In tal modo, non è necessario l'intervento di un notaio per la sua redazione.
Con il contratto di rete, le parti possono far nascere uno strumento meramente contrattuale e in tal caso si parla di "rete contratto", se invece le parti intendono creare, tramite la rete, un autonomo soggetto giuridico, possono far acquisire alla rete soggettività giuridica ed allora si parla di "rete soggetto".
In entrambi i casi di contratto di rete possono essere presenti un fondo patrimoniale comune e un organo comune.
Va, però, detto che se le parti vogliono dotare di soggettività giuridica la rete è necessaria, oltre all'istituzione del fondo patrimoniale e dell'organo comune, l'iscrizione come soggetto giuridico autonomo nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede.
Il fondo patrimoniale comune è formato dai contributi delle imprese partecipanti e dai beni acquistati con detti contributi. Ad esso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sul fondo consortile di cui agli articoli 2614 e 2615, secondo comma, del Codice Civile. La responsabilità patrimoniale è limitata al fondo comune per le obbligazioni contratte in relazione al programma di rete.
L'organo comune può essere formato da un solo soggetto o da più soggetti.
La rete soggetto, perché dotata di un fondo patrimoniale comune e di un organo comune che svolge attività, anche commerciale, con i terzi, deve, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, redigere una situazione patrimoniale, osservando, se compatibili, le disposizioni relative al bilancio di esercizio della società per azioni e la deposita presso l'Ufficio del Registro Imprese del luogo ove ha sede la rete di imprese.
La rete soggetto è un soggetto tributario, deve richiedere un autonomo numero di partita Iva, deve adempiere a tutti gli obblighi tributari e tenere le scritture contabili. Le imprese partecipanti alla rete soggetto sono socie della rete e la loro partecipazione ha un valore fiscale.
Il contratto di rete, una volta stipulato, va registrato all'Agenzia delle Entrate.
La rete contratto è soggetta ad iscrizione nella sezione del Registro delle Imprese presso cui è iscritta ciascuna impresa partecipante e l'efficacia del contratto decorre da quando sono state eseguite tutte le iscrizioni prescritte a carico dei sottoscrittori. E' necessaria l'identificazione di un'unica impresa di riferimento e tale identificazione vale solo al fine della presentazione dei dati da iscrivere nel Registro delle Imprese.
L'impresa di "riferimento" può essere cambiata in qualsiasi momento tramite comunicazione all'Ufficio del Registro delle Imprese.
I soggetti facenti parte di un contratto di rete si chiamano retisti e nuovi retisti possono sempre entrare in un contratto già esistente.
Unitamente al contratto di rete può essere stilato un regolamento nel quale vengono riprodotte le regole che i retisti intendono rispettare e far rispettare.
La normativa del contratto di rete è in continua evoluzione.
D'altronde, in periodi di lunga crisi economica, come l'attuale, il contratto di rete, per quanto detto, è un vero "toccasana".
E' bene precisare che spesso tale contratto viene stipulato da chi non vuole avventurarsi nella costituzione di una società perché magari le parti non si conoscono abbastanza per "fidarsi". Inoltre, i costi di costituzione sono nettamente più bassi.
Il contratto di rete è un contratto molto flessibile e può essere adattato e applicato a moltissime e svariate situazioni.
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