Processo tributario, il contribuente può produrre dichiarazioni sostitutive di terzi
Quali prove può offrire il contribuente per dimostrare al fisco la legittimità del proprio operato?
Come noto, il giudizio innanzi alle Commissioni Tributarie è di natura documentale in quanto, per espressa previsione dell’art. 7 del D.lgs. 546/92 non possono essere ammessi l’interrogatorio formale e il giuramento.
Pertanto, il contribuente può produrre solo prove precostituite di natura documentale.
Il problema sorge per le dichiarazioni sostitutive di terzi.
Invero, può capitare che il contribuente debba trovarsi a dimostrare l’esistenza di un’operazione economica o la provenienza di denaro su un conto corrente e che a tal fine possieda dichiarazioni rese da terzi che attestino una circostanza a sé favorevole.
Secondo una lettura restrittiva dell'art. 7 del D.lgs. 546/92, l'allegazione di dichiarazioni di terzi spesso non è stata ritenuta ammissibile dai Giudici delle Commissioni Tributarie.
Ebbene, proprio con riferimento a questi documenti, la Corte di Cassazione ha fornito un’interpretazione illuminata dell'art. 7 del D.lgs. 546/92 che consente la produzione di dichiarazioni di terzi acquisite fuori dal processo.
Nel “pieno rispetto della parità d’armi tra il fisco ed il contribuente", i Supremi Giudici hanno ritenuto possibile anche per il contribuente di potersi avvalere di dichiarazioni sostitutive di terzi extra processuali, riconoscendo alle stesse una valenza indiziaria.
Ciò è stato dichiarato nella recentissima sentenza della Corte di Cassazione n. 24531/2019, depositata il 2/10/2019 (conf. ordinanza n. 6616 del 16.03.2018 e l’ordinanza n. 13174 del 16.05.2019) che segna un importante traguardo per il contribuente. Infatti, come il fisco può costruire la propria attività accertativa avvalendosi di presunzioni aventi valenza indiziaria, ivi comprese le dichiarazioni di persone terze al contribuente, allo stesso modo quest’ultimo può fornire la prova contraria attraverso lo stesso mezzo.
Per tale ragione appare importante al momento della redazione degli atti difensivi tener conto anche di questa importante opportunità.
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