Il contributo in tema di usura: C.M.S. e C.D.S


Illegittimità delle C.M.S. e C.D.F. alla luce della più recente giurisprudenza di merito: le conseguenze pratiche
Il contributo in tema di usura: C.M.S. e C.D.S
Una delle pratiche utilizzate dalle banche per crearsi un'indebita remunerazione è l'applicazione di commissioni, a vario titolo, che spesso non hanno altra giustificazione economica e/o giuridica se non quella di alzare il tasso di interesse realmente applicato. Fra le più comuni, vi sono la Clausola di massimo scoperto (c.m.s.), la clausola disponibilità fidi (c.d.f.), la clausola per l'istruttoria veloce (c.i.v.) e la clausola per l'estinzione anticipata del finanziamento e/o mutuo.

Tutte queste clausole che prevedono una commissione, generalmente indicata in termini percentuali, sono spesso illegittime per i motivi che vedremo.

La conseguenza della loro illegittimità è duplice: da una parte, le somme pagate a titolo di commissione costituiscono un indebito arricchimento e dovranno essere restituite al cliente; dall'altra parte, allorquando si va a calcolare il tasso di interesse contrattuale, realmente applicato (per confrontarlo con quello soglia), è necessario sommare, tra le varie remunerazioni, anche dette commissioni.
È, pertanto, importante fare attenzione alle predette clausole, verificando se siano, o meno, legittime.
In questo articolo, ritorniamo sull'analisi delle c.m.s. e delle c.d.f. alla luce della giurisprudenza più recente (con considerazioni che, in linea di massima, varranno anche per le altre clausole).
Premettiamo che la c.m.s. e la c.d.f. sono clausole che riguardano, esclusivamente, i contratti di finanziamento, i fidi, i conti anticipi/finanziamenti ed il rapporto di conto corrente sul quale vengono, contabilizzate.

L’art. 2bis l. 2/2009 statuisce che: "Sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido. Sono altresì nulle le clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, salvo che il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme sia predeterminato, unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate, con patto scritto non rinnovabile tacitamente, in misura onnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente e sia specificatamente evidenziato e rendicontato al cliente con cadenza massima annuale con l'indicazione dell'effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo, fatta salva comunque la facoltà di recesso del cliente in ogni momento."

Parte della giurisprudenza ritiene che la C.m.s. e la C.d.f. siano sempre illegittime in quanto prive di causa (da ultimo cfr. Tribunale di Monza 31.10.2014) dal momento che l’apertura della linea di credito è adeguatamente remunerata dagli interessi passivi corrispettivi, pattuiti in sede stipulazione del contratto di finanziamento. La giurisprudenza che aderisce a detto orientamento ritiene, pertanto, che la clausola di massimo scoperto o quella di disponibilità dei fidi non sono legittime perché costituiscono una duplicazione degli interessi corrispettivi.

Altra parte della giurisprudenza ritiene che le clausole in esame siano nulle allorquando non siano determinate e/o determinabili (da ultimo, tra le tante cfr. Tribunale Torino 31.10.2014), difatti, secondo la giurisprudenza di merito, dal momento che le clausole, ora esaminate, possono avere un contenuto molto vario, esse devono essere sempre determinate e/o determinabili in maniera rigorosa. In caso contrario, dette clausole finiscono per essere nulle per contrasto con l’art. 1346 c.c. (fra le tante, cfr. Tribunale di Napoli, 28.10.2014).

Sicuramente, deve ritenersi nulla la clausola che prevede la commissione di massimo scoperto e/o per la disponibilità dei fidi se:

non è determinato il capitale a cui si applica (cfr. Tribunale di Piacenza, 27.10.2014);
non è indicato il valore percentuale della commissione, rinviandosi agli accordi tra le parti, in maniera generica, senza che si rinvenga la esplicita pattuizione di tale commissione (cfr. Tribunale di Firenze 27.10.2014).
E’ necessario, pertanto, prima di decidere se e come agire, di verificare il tenore letterale dei contratti perché accade spesso che le predette clausole non siano determinate e/o determinabili oppure che, alla prova dei fatti, risultino prive di una funzione economica e, pertanto, finiscono per costituire una duplicazione rispetto agli interessi corrispettivi pattuiti ed un’indebita remunerazione per la banca.

Articolo del:


di Avv. Francesco Penna

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