Il convivente e la tutela possessoria
L’estromissione violenta o clandestina del convivente non proprietario legittima quest’ultimo ad agire giudizialmente
La Corte di Cassazione è intervenuta sul tema con la propria sentenza n. 10377 del 27.4. u.s., riconoscendo ancora una volta in capo al convivente "more uxorio" il potere di fatto sulla casa di abitazione nella quale si svolge il programma di vita comune.
Tale potere si fonda sull’interesse proprio del convivente, differente rispetto a quello di chi sia ospite.
Si delinea una detenzione qualificata: l’estromissione violenta o clandestina, ad opera anche dello stesso proprietario nei confronti del convivente non proprietario, legittima quest’ultimo ad agire giudizialmente, anche promuovendo una azione di spoglio.
Trattandosi peraltro di un diritto personale di godimento, acquistato proprio in relazione alla coabitazione finalizzata alla comunanza di vita, detto diritto potrà essere opponibile ai terzi solo fin tanto che perduri la convivenza "more uxorio".
Qualora la convivenza cessi per volontà delle parti costituenti la coppia, o per decesso del convivente proprietario, cessa altresì il diritto di cui sopra.
La prosecuzione della occupazione sarà dunque legittima solo nel caso in cui il convivente superstite sia indicato come coerede o legatario dell’immobile in forza di disposizione testamentaria ovvero gli eredi del proprietario attribuiscano un nuovo - e diverso - titolo di detenzione.
Tale potere si fonda sull’interesse proprio del convivente, differente rispetto a quello di chi sia ospite.
Si delinea una detenzione qualificata: l’estromissione violenta o clandestina, ad opera anche dello stesso proprietario nei confronti del convivente non proprietario, legittima quest’ultimo ad agire giudizialmente, anche promuovendo una azione di spoglio.
Trattandosi peraltro di un diritto personale di godimento, acquistato proprio in relazione alla coabitazione finalizzata alla comunanza di vita, detto diritto potrà essere opponibile ai terzi solo fin tanto che perduri la convivenza "more uxorio".
Qualora la convivenza cessi per volontà delle parti costituenti la coppia, o per decesso del convivente proprietario, cessa altresì il diritto di cui sopra.
La prosecuzione della occupazione sarà dunque legittima solo nel caso in cui il convivente superstite sia indicato come coerede o legatario dell’immobile in forza di disposizione testamentaria ovvero gli eredi del proprietario attribuiscano un nuovo - e diverso - titolo di detenzione.
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