Il Coronavirus e gli effetti sui contratti già stipulati


Le limitazioni imposte dal Governo per fronteggiare l’emergenza sanitaria da Covit-19 quali causa di risoluzione dei contratti per impossibilità sopravvenuta
Il Coronavirus e gli effetti sui contratti già stipulati

 

Nell’ambito dei contratti vi sono quelli cd. “sinallagmatici” o a prestazioni corrispettive.

Pensiamo, ad esempio, al contratto di vendita di un pacchetto turistico: una parte (venditore) vende a favore di un’altra (acquirente) un pacchetto turistico a fronte del pagamento di un prezzo.

In questa tipologia di contratti, nascono reciproche obbligazioni a carico delle parti contraenti. Chi non adempie correttamente - o nel termine previsto, qualora essenziale -, è tenuto al risarcimento dei danni, ai sensi dell’art. 1218 c.c., tranne nei casi in cui l’inadempimento o il ritardo sia dovuto ad impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile.

Nella fattispecie presa in considerazione, a fronte del pagamento del prezzo, l’altra parte ha l’obbligo di fornire il pacchetto turistico. Supponiamo che Tizio abbia versato il prezzo per Euro 1.500,00 nel febbraio 2020. La partenza per usufruire del pacchetto turistico, comprensivo di volo aereo - con destinazione Grecia - è prevista per marzo 2020.

La norma menzionata è di fondamentale importanza e suddivide tra le parti la responsabilità del mancato adempimento, distinguendo la impossibilità oggettiva della prestazione dalla imputabilità della impossibilità.

Come recita il noto brocardo “ad impossibilia nemo tenetur”, non si può far ricadere la conseguenza dell’inadempimento sulla parte che non ha colpa di esso. Per questo, l’obbligazione contrattuale, ai sensi dell’art. 1256 c.c., si estingue quando la prestazione diventa impossibile per una causa non imputabile al debitore.

La prestazione diventa impossibile quando la situazione sopravvenuta (caso fortuito o causa maggiore) impedisce l’adempimento, in maniera oggettiva ed assoluta (e non la rende semplicemente più difficile, nonostante lo sforzo diligente del debitore e la cooperazione del creditore, elementi che, normalmente, sono pretesi alle parti nell’esecuzione delle prestazioni, per il principio di correttezza e buona fede che deve permeare anche tale fase del rapporto).

Tra le cause che determinano l’impossibilità della prestazione contrattuale liberando il debitore da alcuna responsabilità, rientrano anche gli ordini o i divieti sopravvenuti dell’autorità amministrativa c.d. “factum principis”, ossia i provvedimenti legislativi o amministrativi dettati da interessi generali che rendono di fatto impossibile la prestazione, e ciò indipendentemente dal comportamento dell’obbligato.

Gli effetti giuridici delle disposizioni restrittive adottate in Italia in conseguenza della diffusione sul territorio nazionale del virus Covid-19, sia a livello nazionale sia a livello locale, tra le quali la chiusura di esercizi commerciali e la limitazione degli spostamenti, avranno senza dubbio valore di causa sopravvenuta di impossibilità (anche se ogni negozio giuridico dovrà essere valutato singolarmente, tenendo conto di ogni aspetto relativo alla fattispecie, come, ad esempio, la sussistenza di soluzioni alternative per l’adempimento).

Di qui la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta con il sorgere dei conseguenti effetti restitutori.

Nell’esempio sopra riportato, l’acquirente - che non potrà usufruire del pacchetto turistico in virtù dei blocchi dei voli a seguito dei provvedimenti governativi (caso di forza maggiore) - avrà diritto di ottenere la restituzione del prezzo versato.


In considerazione degli innumerevoli contratti a prestazioni corrispettive stipulati in tempi ancora non sospetti e della situazione attuale nazionale, lo studio DM offre assistenza e consulenze in materia, anche via skype (valeriadellavedova).

 

Articolo del:


di Avv.ti Tagliarini-Dellavedova

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