Il Covid-19 entra nel Documento di Valutazione dei Rischi


I datori di lavoro hanno l'obbligo di aggiornare il documento valutazione rischi
Il Covid-19 entra nel Documento di Valutazione dei Rischi

 

In questa fase emergenziale “Coronavirus”, tra gli adempimenti da considerare “impellenti” per il datore di lavoro vi è, senza ombra di dubbio, la predisposizione di adeguate procedure per ridurre al minimo il rischio contagio tra i lavoratori, attraverso misure cosiddette di “prevenzione alla diffusione del virus” che non sono dissimili da quelle adottate dagli ultimi interventi di natura governativa aventi caratteristiche di necessità e urgenza, rivolti a tutta la popolazione.

Poiché il nuovo virus può comportare danni anche gravi alla salute dell’uomo, esso costituisce un agente biologico che in quanto tale, deve essere classificato all’interno delle quattro classi di appartenenza di tutti gli agenti biologici potenzialmente rischiosi per ogni lavoratore (art. 268 D.lgs. 81/2008), e di conseguenza, è da considerarsi un rischio che ogni soggetto può incorrere, senza le misure protettive da adottare, durante la giornata lavorativa.

Tali misure adottate, richiamate dal il D.L. 2 marzo 2020, n. 9 “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (esempi: modalità di utilizzo di mascherine, guanti, monitoraggio della temperatura corporea, differimenti di tutte le trasferte, lavaggio periodico delle mani, distanza interpersonale da rispettare, sanificazione periodica dei luoghi di lavoro etc.), dovranno essere inserite nel documento di valutazione dei rischi di cui al D.lgs. 81/2008, nonostante il decreto, fino ad ieri, non prevedesse la necessità di revisioni o modifiche frequenti al documento, (convenzionalmente ogni tre anni). Il contenuto dell'aggiornamento è rimesso alla discrezionalità del datore di lavoro ed in questo potrà avvalersi sia dalla figura del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Medico Competente e della figura del Rappresentante dei Lavoratori perla Sicurezza, di cui al D.lgs. 81/2008 art. 29 commi 1 e 2.

Il primo attore al quale delegare il compito della predisposizione degli aggiornamenti al documento di valutazione del rischio “contagio” è il medico competente, il quale dovrà considerare, a carico dei singoli lavoratori, le condizioni di salute in sede di visita di idoneità e predisporre le cautele per gli eventuali dipendenti con patologie tali da renderli più vulnerabili di fronte alla diffusione del virus, da coordinare con il RSPP , sentite le opinioni e le problematiche dei lavoratori, rappresentate dalla figura del RLS.

La modifica al Documento valutazione dei rischi, inoltre, deve far accenno, anche, ad una adeguata formazione della figura individuata come “Responsabile Sicurezza dei Lavoratori" in relazione alle nuove procedure di prevenzione e all'utilizzo dei nuovi dispositivi di protezione individuali utilizzate sul posto di lavoro. Pertanto, entro 30 giorni a partire dal momento in cui si verificano le nuove modifiche significative ai fini della salute e all'organizzazione del lavoro, la parte datoriale ha l'obbligo di integrare il Dvr con le nuove misure di prevenzione attuate a garanzia di un posto di lavoro sicuro per il rischio covid-19.

Non è inopportuno ricordare che l'incompleta redazione DVR per omessa indicazione di tutte le misure opportune per garantire il miglioramento dei livelli di sicurezza, misure di protezione e prevenzione, procedure sulle misure da adottare e distribuzione di compiti e responsabilità prevede un'ammenda da 2.400 a 4.500 euro, mentre l'omessa redazione prevede la reclusione da 3 a 6 mesi o l'ammenda meno afflittiva da 3.000 a 7.800 euro. Pene aumentate per le imprese con più di 50 fino a 200 lavoratori.

 

Articolo del:


di Rag. Giuseppe Vaccaro

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