Il credito d'imposta per investimenti pubblicitari

Il bonus pubblicità
Il credito d’imposta per gli investimenti incrementali in campagne pubblicitarie è un’agevolazione fiscale istituita dalla manovra correttiva 2017 (d.l. 50/2017, art. 57-bis) e modificata dal d.l. 148/2017, che consiste nel riconoscimento di un contributo sotto forma di credito d’imposta pari al 75% o al 90% (nel caso di micro imprese, Pmi e start-up innovative) spettante ai contribuenti in caso di investimenti in campagne pubblicitarie aventi un importo maggiore di almeno l'1% rispetto a quanto investito per lo stesso settore nell’anno precedente. Si tratta quindi di un’agevolazione che premia i soli investimenti pubblicitari "incrementali", in ottemperanza agli obiettivi prefissati con la legge delega 198/2016 circa l’introduzione di nuovi benefici fiscali per gli "investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani e periodici nonché sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali", perimetro allargato anche alle testate online dal collegato fiscale alla manovra 2018, mediante il riconoscimento di "un particolare beneficio agli inserzionisti di micro, piccola o media dimensione e alle start up innovative".
La nota del Dipartimento
Con una nota del 9 febbraio 2018 sul sito, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della presidenza del Consiglio dei ministri avvisa di aver pubblicato nuovamente il comunicato pregresso ma aggiornato all'8 febbraio 2018, relativo al credito d’imposta a sostegno degli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sui giornali e sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale.
Il comunicato riferisce, inoltre, che il regolamento di attuazione è in corso di adozione. Nel frattempo, nella consapevolezza che le imprese destinatarie attendono di conoscere i contenuti caratterizzanti di questo nuovo incentivo per pianificare i loro investimenti pubblicitari, il Dipartimento ha deciso di anticipare alcune informazioni essenziali.
Misura del beneficio
Il credito d’imposta è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90% nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start-up innovative. Per microimprese, piccole e medie imprese si intendono quelle di cui alla racc. 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, e dal decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005; per start-up innovative si intendono quelle definite dall’art. 25 del d.l.179/2012.
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