Il D.L. 91/2014 e la ricomparsa dell'anatocismo
L'articolo propone un breve excursus sulle novità legislative in materia di capitalizzazione degli interessi passivi nel sistema bancario italiano
Dopo appena 6 mesi dall'entrata in vigore della Legge di Stabilità 2014, che aveva sancito il divieto per le banche di ricorrere alla deprecabile prassi dell'anatocismo, ecco che il 26 giugno 2014, viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 91/2014 che ne ha decretato il ritorno. Inequivocabile è l'art. 31
di detto decreto che al secondo comma recita: "Fino all'entrata in vigore della delibera del CICR prevista dal comma 2 dell'articolo 120 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, continua ad applicarsi la delibera del CICR del 9 febbraio 2000, recante "Modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell’attività bancaria e finanziaria (art. 120, comma2, del Testo unico bancario, come modificato dall'art. 25 del d.lgs.342/99)", dove si evidenzia come la dizione "produzione di interessi sugli interessi" torna in auge.
Rispetto alla passata forma di anatocismo, la nuova versione è soggetta ad alcune condizioni: il legislatore, al fine di riequilibrare il rapporto cliente-banca, ha sancito una periodicità di capitalizzazione non inferiore all'anno solare; si potrà applicare solo ai contratti conclusi dopo due mesi dall'entrata in vigore del decreto legge in questione e non prima dell'intervento del CICR che, ricordiamo, dovrà stabilire modalità e criteri per la produzione e la periodicità degli interessi sugli interessi.
E' bene ricordare che tale norma agisce esclusivamente nel campo dei contratti regolati in conto corrente o ai conti di pagamento, lasciando gli altri rapporti liberi da vincoli riguardanti la periodicità della capitalizzazione degli interessi passivi.
L'art. 31 del D.L. 91/2014, in questo momento, è oggetto di un acceso dibattito che vede da una parte il Governo, che nonostante l'abbia inserito nel provvedimento stenta a riconoscerne la paternità e la Banca d'Italia dall'altra. Esponenti del primo si esprimono qualificando la norma come un provvedimento "dalla natura mostruosa" (F. Maimeri, La capitalizzazione degli interessi fra legge di stabilità e decreto sulla competività, in Riv. Dir. Banc.,07/2014.), una "beffa" ad esclusivo vantaggio degli istituti di credito (Anatocismo, presentati diversi emendamenti. Boccia (Pd) :"una beffa", in www.repubblica.it/economia del 10m luglio 2014); al contrario il rappresentante per la Banca d'Italia, il direttore del Servizio di stabilità finanziaria Giorgio Gobbi, in audizione al Senato, si esprime in tutt'altro modo affermando che "qualsiasi Paese che non abbia una legislazione islamica accetta l'applicazione degli interessi composti, nessuna economia di mercato può funzionare senza questo meccanismo" (Parole riportate in G. BALESTRIERI, Anatocismo, l'ora della verità. Assist di Bankitalia a Renzi: "Solo nei Paesi islamici non esiste", in www.repubblica.it/economia del 9 luglio 2014) ribadendo che l'anatocismo è una prassi comune a tutti i Paesi industrializzati e che adottare una legislazione contraria comporterebbe solo danni e difficoltà per l'Italia.
Risulta quasi superfluo evidenziare come l'art. 31 d.l. 91/2014 venga percepito come l'ennesimo regalo alle banche a discapito del comune cittadino mostrando così il fianco ad innumerevoli critiche.
Rispetto alla passata forma di anatocismo, la nuova versione è soggetta ad alcune condizioni: il legislatore, al fine di riequilibrare il rapporto cliente-banca, ha sancito una periodicità di capitalizzazione non inferiore all'anno solare; si potrà applicare solo ai contratti conclusi dopo due mesi dall'entrata in vigore del decreto legge in questione e non prima dell'intervento del CICR che, ricordiamo, dovrà stabilire modalità e criteri per la produzione e la periodicità degli interessi sugli interessi.
E' bene ricordare che tale norma agisce esclusivamente nel campo dei contratti regolati in conto corrente o ai conti di pagamento, lasciando gli altri rapporti liberi da vincoli riguardanti la periodicità della capitalizzazione degli interessi passivi.
L'art. 31 del D.L. 91/2014, in questo momento, è oggetto di un acceso dibattito che vede da una parte il Governo, che nonostante l'abbia inserito nel provvedimento stenta a riconoscerne la paternità e la Banca d'Italia dall'altra. Esponenti del primo si esprimono qualificando la norma come un provvedimento "dalla natura mostruosa" (F. Maimeri, La capitalizzazione degli interessi fra legge di stabilità e decreto sulla competività, in Riv. Dir. Banc.,07/2014.), una "beffa" ad esclusivo vantaggio degli istituti di credito (Anatocismo, presentati diversi emendamenti. Boccia (Pd) :"una beffa", in www.repubblica.it/economia del 10m luglio 2014); al contrario il rappresentante per la Banca d'Italia, il direttore del Servizio di stabilità finanziaria Giorgio Gobbi, in audizione al Senato, si esprime in tutt'altro modo affermando che "qualsiasi Paese che non abbia una legislazione islamica accetta l'applicazione degli interessi composti, nessuna economia di mercato può funzionare senza questo meccanismo" (Parole riportate in G. BALESTRIERI, Anatocismo, l'ora della verità. Assist di Bankitalia a Renzi: "Solo nei Paesi islamici non esiste", in www.repubblica.it/economia del 9 luglio 2014) ribadendo che l'anatocismo è una prassi comune a tutti i Paesi industrializzati e che adottare una legislazione contraria comporterebbe solo danni e difficoltà per l'Italia.
Risulta quasi superfluo evidenziare come l'art. 31 d.l. 91/2014 venga percepito come l'ennesimo regalo alle banche a discapito del comune cittadino mostrando così il fianco ad innumerevoli critiche.
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