Il danno da perdita del rapporto parentale


La Suprema Corte conferma la necessità che il danneggiato provi il pregiudizio subito: il danno da perdita del rapporto parentale non è mai in re ipsa
Il danno da perdita del rapporto parentale
Con ordinanza n. 907 del 17 gennaio 2018, la Terza Sezione civile della Suprema Corte di Cassazione ha confermato un principio di diritto che aveva già avuto modo, in passato, di esprimere: "Il risarcimento per la perdita del rapporto parentale non va liquidato dal giudice senza che le parti lo abbiano allegato e provato. Il danno, infatti, non può essere considerato in re ipsa solo perché i beneficiari sono parenti stretti della vittima".
In tema di perdita o grave lesione del rapporto parentale (come in tutti i casi di lesione di diritti inviolabili della persona ed, ancora più in generale, in tutte le ipotesi di applicazione dell’art. 2059 c.c.), il danno riconducibile all’evento lesivo dell’interesse protetto non è mai in re ipsa, al contrario, si tratta di danno-conseguenza che deve essere in concreto accertato, sia pure mediante presunzioni. "Con riferimento in particolare al danno da uccisione, esso consiste non già nella violazione del rapporto familiare quanto piuttosto nelle conseguenze che dall’irreversibile venir meno del godimento del congiunto e della definitiva preclusione delle reciproche relazioni interpersonali discendono. Si è infatti escluso che tale tipo di danno sia configurabile in re ipsa, precisandosi che deve essere allegato e provato da chi vi abbia interesse, senza rimanere tuttavia precluso il ricorso a valutazioni prognostiche e a presunzioni (sulla base di elementi obiettivi forniti dall’interessato)" (Cass. S.U. sent. n. 6572 del 24 marzo 2006; Cass. sent. n. 13546 del 12 giugno 2006).
L’ampliamento delle forme di tutela a situazioni ritenute suscettibili di rilievo sociale impone di prestare sempre maggiore attenzione alla prova del danno parentale. Esso consiste nella privazione di un valore non economico ma personale, costituito dalla irreversibile perdita del godimento del congiunto, dalla definitiva preclusione delle reciproche relazioni interpersonali, secondo le varie modalità con le quali normalmente si esprimono nell’ambito del nucleo familiare. Anche per motivi di ordine sistematico, la prova del danno parentale va posta a carico del danneggiato. Si è, al riguardo, precisato da parte dei giudici di Piazza Cavour, che "il danno parentale presenta vari aspetti, anche di ordine patrimoniale, morale, e di modifica delle qualità della vita, ma spetta alle vittime e alla intelligenza dei loro difensori, apprestare una difesa adeguata e domande sostenute, oltre che da validissimi riferimenti costituzionali, da una serie dettagliata di circostanze che illustrano la vita della figlia in famiglia ed il dolore e le perdite, anche esistenziali, conseguenti a tale morte...il parente che intende indicare la dimensione esistenziale e non patrimoniale di tale danno (i.e. quello parentale), unitamente alle perdite di ordine morale soggettivo, e alle perdite psicofisiche della propria salute, deve allegare e provare le diverse situazioni di danno, in modo da evitare qualsiasi possibile duplicazione" (cfr. Cass., 8.10.2007, n. 20987).
In tema di prova del danno parentale sono ammissibili prove testimoniali, documentali o anche presuntive che dimostrino i concreti cambiamenti che l’illecito ha apportato, in senso peggiorativo, nella qualità della vita del danneggiato o nella sua sfera morale (cfr. Cass., SSUU, 24.3.2006, n. 6572). Occorre, quindi, fornire la prova del grado di parentela, del rapporto di coniugio o di filiazione, del numero di figli e della loro età, del rapporto di convivenza o della durata del matrimonio, della alterazione della vita di coppia.
Le medesime considerazioni valgono in tema di danno parentale morale con specificazione che "la Costituzione europea colloca il danno morale sotto il valore universale della dignità umana (art. II-61), dotata di inviolabilità e di garanzia giurisdizionale e risarcitoria piena (art. II-107)" ricollegando "la tutela del danno morale alla integrità morale della persona" (Cass., 12.7.2006, n. 12760; Cass., SSUU, 26.1.2004, n. 1338; Cass., 12.12.2003, n. 19057).
La generale enunciazione di cui all’art. 2697 c.c. in materia di onere della prova del danno vige anche per il danno parentale che, ancorché riconducibile alla lesione di valori costituzionalmente garantiti, quali i diritti fondamentali della persona, va riconosciuto quando risultino, quantomeno, allegate le alterazioni specifiche dell’aspetto interiore della persona lesa quale conseguenza del fatto illecito altrui.

Articolo del:


di Avv. Irene Vinci

L'autore dell'articolo non è nella tua città?

Cerca un professionista con le stesse caratteristiche a te più vicino.

Cerca nella tua città o in una città di tuo interesse