Il danno da vacanza rovinata


Il danno da vacanza rovinata e tutela del consumatore, breve excursus normativo e attuale tutela anche alla luce dell'evoluzione giuresprudenziale
Il danno da vacanza rovinata
Il danno da vacanza rovinata è il pregiudizio (il danno) del turista che deriva dalla lesione del suo interesse di godere in modo pieno di un viaggio organizzato come occasione di piacere, svago, riposo senza soffrire il disagio psicofisico che accompagna la mancata realizzazione in tutto o in parte del programma previsto.
La prima regolamentazione legislativa del danno da vacanza rovinata è stata fornita dalla Convenzione di Bruxelles recepita in Italia dalla legge 27 dicembre 1977 n. 1082 con cui si statuiva che l'organizzatore di viaggi risponde di qualunque pregiudizio causato al viaggiatore a motivo dell'inadempimento totale o parziale dei suoi obblighi di organizzazione quali risultano dal contratto o dalla convenzione stessa, salvo che egli non provi di essersi comportato da organizzatore di viaggi diligente.

A tale disciplina faceva seguito, con una più compiuta e attenta disciplina, la Direttiva 90/314, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso che ha riconosciuto a favore del turista sia i danni patrimoniali che quelli morali derivanti dal cattivo svolgimento della vacanza per causa imputabile, direttamente o indirettamente, al tour operator.

L’Italia, finalmente, recepiva i principi ed i dettami della suddetta direttiva con il d.lgs. n. 111/1995, confluito nel Codice del Consumo (Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206) che disciplina l’erogazione dei servizi turistici ai consumatori agli artt. da 82 a 100, i quali sanciscono a carico dell’organizzatore del viaggio una dettagliata serie di obblighi.
In caso di mancato o inesatto adempimento, tale soggetto è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che il mancato o inesatto adempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a sè non imputabile (art. 93 Cod. Cons.).
Il consumatore in detti casi può richiedere oltre al risarcimento dei danni materiali, il risarcimento da vacanza rovinata più volte qualificato in giurisprudenza come il danno subito dal viaggiatore che si sia trovato, per responsabilità degli organizzatori, nell’impossibilità di usufruire dei servizi turistici pattuiti.

Le riferite conclusioni e la risarcibilità in toto del danno da vacanza rovinata peraltro, non hanno, peraltro, trovato limitazioni o subito alcuna scossa anche a seguito dalla nota e recente sentenza delle SS.UU. del 11 novembre 2008, n. 26972 la quale conferma la possibilità di risarcire il danno non patrimoniale a seguito di inadempimento contrattuale, non solo ad esito di violazione di diritti inviolabili della persona ma, ulteriormente, quando tale ipotesi risarcitoria sia espressamente prevista dal legislatore il quale abbia già valutato l’importanza degli interessi coinvolti (<<l'esigenza di accertare se, in concreto, il contratto tenda alla realizzazione anche di interessi non patrimoniali, eventualmente presidiati da diritti inviolabili della persona, viene meno nel caso in cui l'inserimento di interessi siffatti nel rapporto sia opera della legge.>>).

Articolo del:


di Avv. Federico Mangini

L'autore dell'articolo non è nella tua città?

Cerca un professionista con le stesse caratteristiche a te più vicino.

Cerca nella tua città o in una città di tuo interesse