Il danno morale e il danno esistenziale vanno sempre risarciti


I danni conseguenti a un incidente vanno sempre risarciti per intero, compresi quelli dovuti alle sofferenze morali e ai disagi esistenziali subiti
Il danno morale e il danno esistenziale vanno sempre risarciti

 

Uno dei dubbi che più di frequente assilla chi incappa in un infortunio riguarda il tipo di danni effettivamente risarcibili. Cosa, e soprattutto quanto, deve essere liquidato, in vil moneta, a favore della vittima per compensarla delle lesioni fisiche patite e dei disagi personali sofferti? La materia è resa particolarmente complessa dall’avvicendarsi, nel corso del tempo, di leggi, di discipline, di prassi giurisprudenziali, spesso contraddittorie fra loro.

Oggi, però, in seguito all’entrata in vigore della Legge numero 124 del 4 agosto 2017, è possibile fare il punto della situazione e fissare con una certa precisione dei “paletti” di riferimento a proposito dei danni risarcibili.

Ci aiuta, in questa operazione, una sentenza della Corte di Cassazione del 29 marzo 2019, numero 8755. I giudici di legittimità ci ricordano, innanzitutto, che – di fronte a un sinistro causa di lesioni fisiche – l’accertamento e la quantificazione del danno da parte del giudice di merito deve comprendere sia i danni patrimoniali che i danni non patrimoniali.

I danni non patrimoniali sono quelli che riguardano la sfera fisica, morale e relazionale del soggetto. Nella valutazione del danno alla salute si dovranno, pertanto, valutare e soppesare (oltre alle menomazioni patite dall’organismo) sia le conseguenze subite dal danneggiato sul piano “interiore” (diciamo pure psicologico, in senso lato) sia le ripercussioni sofferte dal danneggiato a livello dinamico-relazionale. La sfera morale riguarda, quindi, il rapporto che una persona ha con se stessa; e dunque tutti quei sentimenti negativi come tristezza, disagio, frustrazione che accompagnano una qualsiasi disavventura. La dimensione dinamico-relazionale riguarda, invece, tutto l’ambito dei rapporti che un soggetto ha con il mondo esterno e con gli altri; insomma, con tutto ciò che costituisce “altro da sé”.

Il primo comandamento, per così dire, di questa materia è che i danni conseguenti a un incidente vanno risarciti per intero, e nessuno escluso, in tutti loro aspetti: fisici, morali e dinamico-relazionali. Nello stesso tempo, i danni non devono essere mai “duplicati”; il che accade quando si chiama uno stesso pregiudizio con due nomi diversi, con il rischio di ristorarlo non una sola, ma due volte.

Orbene, il modo in cui è organizzato il sistema del risarcimento del danno non patrimoniale prevede che – sotto la voce di danno biologico – vengano risarcite le menomazioni psico-fisiche che incidono sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue ordinarie occupazioni. Parliamo, quindi, delle conseguenze “normali” che qualsiasi persona deve sopportare quando incorre in un determinato infortunio. Perciò, due soggetti della stessa età e con lo stesso grado di invalidità permanente verranno risarciti sempre con la stessa somma (prestabilita da apposite tabelle); tale cifra sarà destinata a “compensare” tutti i pregiudizi arrecati da quella lesione sulle attività quotidiane (espletate), sulle ordinarie occupazioni (svolte) e sulle ordinarie relazioni (intrattenute) da un soggetto di quell’età e con quelle lesioni. Solo in casi assolutamente eccezionali – che devono essere accuratamente documentati e dimostrati – la cosiddetta componente “dinamico-relazionale” del danno può essere aumentata percentualmente rispetto alla media.

Bisogna, quindi, prima stabilire quanto vale il danno biologico “puro”, e lo si fa attraverso l’uso delle tabelle di legge per le microlesioni (dall’1 al 9 per cento) e con le cosiddette  “tabelle di Milano” per le macro-lesioni (dal 10 al 100 per cento). Una volta ricavata questa cifra, si passa a stimare il danno morale e quello alla vita di relazione (un tempo definito “esistenziale”).

Quanto al danno morale, esso può essere riconosciuto, nel caso di microlesioni, soltanto quando la menomazione accertata incida in maniera rilevante causando una sofferenza psicofisica di “particolare intensità”: in questi casi, il risarcimento del danno può essere aumentato, con motivato apprezzamento delle condizioni soggettive danneggiato, fino a un massimo del 20 per cento.

Il caso, invece, delle macro-lesioni è disciplinato dall’articolo 138 del Nuovo Codice delle Assicurazioni. Tale norma prevede che il danno morale venga liquidato aumentando percentualmente il valore di ciascun punto percentuale di invalidità permanente, mentre il danno relativo a particolari aspetti dinamico-relazionali debba essere riconosciuto solo quando sia caratterizzato dai crismi dell’eccezionalità. In tal caso, esso può condurre a un aumento del danno biologico e morale in una misura percentualmente pari (al massimo) al 30 per cento.

Infine, ci si può chiedere cosa accada quando non c’è una lesione della salute, cioè dell’integrità fisico-psichica di un individuo. Parliamo di tutti quei casi in cui è stato leso un altro valore o interesse costituzionalmente garantito (il diritto all’onore, alla privacy, alla libertà, alla manifestazione del pensiero, eccetera). In questi casi, ci spiega la Corte di Cassazione, deve essere evitato qualsiasi tipo di automatismo. Sia la sofferenza morale che il danno di carattere dinamico-relazionale andranno accuratamente accertati e liquidati in via equitativa (cioè senza il ricorso a tabelle di riferimento) da parte del giudice.

 

Articolo del:


di Francesco Carraro

L'autore dell'articolo non è nella tua città?

Cerca un professionista con le stesse caratteristiche a te più vicino.

Cerca nella tua città o in una città di tuo interesse