Recuperare un credito all'estero: il decreto ingiuntivo europeo
Il decreto ingiuntivo europeo
Forse ancora sconosciuto e magari ancora poco utilizzato, il procedimento per ottenere un Decreto Ingiuntivo Europeo è stato introdotto con il Regolamento Europeo 1896/2006 in vigore dal 12 Dicembre 2008. Il regolamento si applica a tutti gli Stati membri dell’Unione europea, ad eccezione della Danimarca.
Tramite questo procedimento è possibile recuperare più agevolmente e celermente i crediti pecuniari non contestati che derivano da rapporti transfrontalieri di natura civile e commerciale. Il procedimento non si applica alle seguenti questioni: i) in materia fiscale, doganale ed amministrativa; ii) in materia di responsabilità dello Stato per atti od omissioni nell’esercizio di pubblici poteri; iii) in materia di regimi patrimoniali tra coniugi; iv) in materia di fallimenti, i concordati e le procedure affini; v) in materia di sicurezza sociale; vi) in materia di crediti derivanti da obblighi extracontrattuali, salvo se sono stati oggetto di accordo tra le parti o se vi è stata ammissione di debito, oppure riguardano debiti liquidi risultanti da comproprietà di un bene.
I presupposti per l’attivazione del procedimento europeo di ingiunzione di pagamento sono: 1) che la somma oggetto della ingiunzione sia liquida ed esigibile; 2) che almeno una delle Parti abbia domicilio o residenza in uno Stato membro diverso da quello del Giudice adito e che si tratti di rapporti tra imprese o tra imprese e consumatori. In tutti gli altri casi si opterà per la procedura per decreto ingiuntivo nazionale (art. 633 e ss cpc con notifica a cittadino che risiede in Stato estero e si applicheranno le norme di cui alla Convenzione di Bruxelles del 1968).
Per attivare la procedura diretta ad ottenere un Decreto Ingiuntivo Europeo è necessario avviare una procedura detta “monitoria” introducendo la domanda attraverso la compilazione di un modulo standard (All. 1 del Regolamento Europeo “Allegato A”) che andrà poi depositato nella competente Cancelleria del Tribunale o inoltrato alla stessa telematicamente. Il modulo è disponibile presso le Cancelleria dei Tribunali, ma può essere visionato e compilato online. La procedura non prevede per il ricorrente l’obbligo di comparire in Tribunale: questi deve soltanto presentare la propria domanda, avviando un procedimento che andrà avanti automaticamente, senza ulteriori formalità o interventi da parte del ricorrente stesso.
Il modulo richiede di indicare l’Autorità Giudiziaria adita, i dati anagrafici del richiedente, l’importo del credito e la “descrizione delle circostanze invocate come base del credito” oltre la “descrizione delle prove e sostegno della domanda” e la dichiarazione di impegno a “fornire in coscienza ed in fede informazioni veritiere” (requisiti richiesti esattamente dall’art. 7 del Regolamento Europeo). E’ importante annotare che l’obbligo di “fornire in coscienza ed in fede informazioni veritiere”, si sostituisce a quello di fornire prova scritta del credito vantato e delle allegazioni dedotte, diversamente da quanto, invece, viene espressamente richiesto dall’art. 633 e ss cpc nel procedimento per decreto ingiuntivo nazionale.
Pertanto, in base all’Art. 10 del Regolamento Europeo, quando il Giudice emetterà il decreto ingiuntivo, avviserà il convenuto che l’ingiunzione è stata emessa soltanto in base alle informazioni fornite dal ricorrente e non verificate dal Giudice. Inoltre, il Giudice avviserà anche che l’ingiunzione acquista forza esecutiva se non viene proposta opposizione davanti al giudice che viene individuato in quello competente dello Stato membro del ricorrente (Art. 16 del Regolamento Europeo).
Una volta introdotta la domanda si aprono due diversi scenari: 1) Il Giudice, dopo aver esaminato la domanda, ritenendo di aver bisogno di ulteriori informazioni, formulerà richiesta di integrazione, fissando un termine per completare la domanda; 2) il Giudice riterrà che la domanda è sufficientemente motivata e, quindi, emetterà provvedimento di accoglimento o di rigetto della stessa. Il rigetto sarà al creditore comunicato specificandosi lo specifico motivo ostativo all’accoglimento (Allegato IV del regolamento Europeo modulo standard “D”). I motivi che ostacolano l’accoglimento della domanda sono: i) controversia non transfrontaliera; ii) giudizio vertente su materia esclusa; iii) credito non pecuniario, non liquido o non esigibile; iv) l'incompetenza giurisdizionale; v) il mancato rispetto dei requisiti della domanda; vi) il credito manifestamente infondato; vii) la domanda incompleta o errata, non completata o non rettificata entro il termine indicato dal giudice; viii) la mancata accettazione o omessa risposta della proposta del giudice formulata in caso di domanda parzialmente ricevibile.
E’ bene annotare che il provvedimento di rigetto del decreto ingiuntivo europeo non può essere impugnato, ma detto rigetto non pregiudica la riproposizione della domanda con procedura europea o anche procedura ordinaria.
Se il debitore convenuto non paga e non presenta opposizione, la ingiunzione diventa esecutiva e potrà farsi valere negli Stati membri, ad eccezione – come detto – della Danimarca (All. VII del Regolamento Europeo modulo standard “G”).
Se l’opposizione viene presentata, il giudizio che ne consegue seguirà le norme di procedura civile ordinaria del Paese cu appartiene il ricorrente. Va, però, rilevato che in caso di opposizione, il procedimento si può anche estinguere, qualora il ricorrente ne abbia fatto richiesta esplicita.
Opposizione: nel termine di 30 gg (decorrenti dal giorno di notifica del decreto ingiuntivo) il debitore convenuto può proporre opposizione utilizzando il modulo standard “F” (Allegato VI del regolamento Europeo), ricevuto insieme al decreto ingiuntivo (quindi NB: il modulo “F” deve essere allegato al decreto ingiuntivo). Come detto, se è presentata opposizione, il procedimento civile ordinario continua dinanzi ai Giudici competenti del paese dell'UE in cui è stata emessa l'Ingiunzione di Pagamento Europea a meno che, come detto, il richiedente preferisca porre fine al procedimento.
Al momento della presentazione delle domanda per ottenere l’ingiunzione, è comunque fatta salva per il ricorrente la possibilità di informare il Giudice di essere contrario al passaggio al procedimento civile o di indicare, già in appendice alla domanda, quale procedura chiede che si applichi alla domanda in caso di opposizione, scegliendo tra il procedimento europeo per le controversie di modesta entità di cui al regolamento (CE) n. 861/2007, se applicabile, e un rito processuale civile nazionale appropriato. Se tale scelta non viene fatta, il procedimento viene trattato secondo l'appropriato rito civile nazionale.
Riesame del decreto ingiuntivo europeo: nei casi in cui: i) l'ingiunzione di pagamento è stata notificata senza alcuna prova che il convenuto la abbia ricevuta e in un tempo insufficiente per preparare la difesa; ii) il convenuto non abbia potuto presentare opposizione per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali; iii) l'ingiunzione di pagamento sia stata chiaramente emessa per errore, al convenuto è data la possibilità di richiedere il riesame dell'ingiunzione di pagamento europea anche dopo che siano decorsi i 30 giorni per presentare opposizione tramite domanda da rivolgere al Giudice competente. Se il riesame viene reputato giustificato, il giudice dichiara la nullità dell'ingiunzione di pagamento.
Esecuzione all'estero del decreo ingiuntivo
Se il Decreto Ingiuntivo non viene opposto o se – pur essendo stato opposto – è divenuto esecutivo, costituisce un titolo per andare a promuovere un’azione esecutiva verso il debitore che risiede all’estero e che non voglia spontaneamente adempiere al proprio debito.
Nel caso del Decreto Ingiuntivo Europeo si è già chiarito che questo, una volta divenuto esecutivo per mancata opposizione o per mancato pagamento, diventa automaticamente riconosciuto ed azionabile all’interno dello Stato membro estero (tranne che in Danimarca, Paese al quale – come visto – non si applica il Regolamento Europe 1896/2006).
Quando, invece, si tratta di Decreto Ingiuntivo Nazionale, per eseguire un’azione esecutiva su territorio straniero, è necessario che l’Autorità Giudiziaria estera riconosca le decisioni dei Tribunale Italiani e vi dia esecuzione. A tal proposito entra in gioco la Convenzione di Bruxelles (Convenzione del 27 Settembre 1968 sulla competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ratificata in Italia con Legge del 21 Giugno 1971 n. 804) per la quale “ai sensi della presente Convenzione, per decisione si intende, a prescindere dalla denominazione usata, qualsiasi decisione resa da un organo giurisdizionale di uno stato contraente, quale ad esempio, decreto, sentenza, ordinanza o mandato di esecuzione, nonché la determinazione da parte del cancelliere delle spese giudiziali" (Art. 25 della Convenzione).
Inoltre, la Convenzione afferma ancora che “le decisioni rese in uno stato contraente sono riconosciute negli altri stati contraenti senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento" (Art. 26 co. 1 della Convenzione) e che “le decisioni rese in uno stato contraente, e ivi esecutive, sono eseguite in un altro stato contraente dopo essere state ivi dichiarate esecutive su istanza della parte interessata" (Art. 31 co. 1 della Convenzione).
Queste norme di automatico riconoscimento delle decisioni di uno Stato in altro Stato, operano ovviamente solo nei rapporti tra gli Stati firmatari della Convenzione di Bruxelles, mentre per tutti gli altri Stati si dovrà verificare volta per volta quali sono (e se ce ne sono) gli accordi di riconoscimento reciproco in ambito giudiziario.
Lo Studio dell'Avv. Claudia Blandamura è a disposizione per un maggior approfondimento della disciplina, e per una consulenza in materia.
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