Decreto ponte: assegno unico e assegno temporaneo per i figli


L’articolo esamina la disciplina dell’assegno ponte, temporaneamente prevista nelle more della compilazione del decreto legislativo
Decreto ponte: assegno unico e assegno temporaneo per i figli

Il decreto legge “ponte”

La legge delega n. 46/2021

Origine è nella legge n. 46 del 1 aprile 2021, con la quale il Parlamento conferisce delega al Governo per adottare entro 12 mesi un d.lgs. con il quale riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso “l’assegno unico e universale”. Principi formanti dovranno essere la vocazione universalistica dell’assegno e una sua quantificazione progressiva, inversamente proporzionale all’ISEE familiare.

Il fine della legge delega e del susseguente decreto legislativo è ambizioso: non solo un riordino della materia, ponendosi come obiettivo “favorire la natalità, di sostenere la genitorialità e di promuovere l’occupazione, in particolare femminile”.  La legge, quindi, elenca una serie di linee guida che dovranno essere ricevuti ed elaborati dal Governo.

Il decreto legge “ponte”, n. 79/2021 e il messaggio INPS n. 2371 del 22 giugno 2021

Un primo temporaneo recepimento della legge delega è stato adottato con il D.L. n. 79/2021, pubblicato in gazzetta ufficiale l’8 giugno 2021. Il decreto intende già fornire provvisorie forme di assistenza, nelle more della stesura del decreto legislativo che disciplinerà definitivamente la materia. L’INPS ha quindi provveduto a emanare un primo messaggio con alcune indicazioni attuative della misura decretata – verrà prossimamente pubblicata una circolare.  

La disciplina

Il decreto introduce l’istituto dello “assegno temporaneo per i figli minori”. L’assegno sarà erogato ai richiedenti aventi diritto dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021.

(a) I requisiti

Per poter fare domanda è necessario integrare i seguenti requisiti:

  1. Cittadinanza italiana/cittadino UE con diritto di soggiorno/cittadino extra-UE con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di almeno sei mesi.

  2. Essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia.

  3. Essere domiciliati o residenti in Italia.

  4. Essere residente in Italia da almeno due anni (anche non continuativi) o essere titolare di un contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato di almeno sei mesi.

  5. Essere in possesso di ISEE in corso di validità.

Naturalmente, il richiedente deve avere figli a carico di età inferiore ai 18 anni.

(b) Presentare la domanda

La domanda di richiesta dell’erogazione dell’assegno dev’essere presentata in via telematica sul portale dell’INPS. Dal momento che il primo mese di erogazione della misura è luglio, e il primo messaggio attuativo dell’INPS è del 22 giugno, il decreto precisa che saranno corrisposte anche le mensilità arretrate a partire da luglio 2021 qualora la domanda sia presentata entro il 30 settembre 2021. Chiaramente, per le domande presentate a partire dal 1 ottobre 2021, non saranno corrisposti i mesi pregressi. Si precisa che la domanda sarà comunque presentabile entro e non oltre il 31 dicembre 2021.

L’INPS ha precisato che a partire dall'1 luglio 2021, sarà disponibile la procedura telematica dedicata alle domande per l’assegno temporaneo. Nello specifico, la domanda dovrà essere inoltrata una sola volta per ciascun figlio, attraverso i seguenti canali:

  • Portale web, utilizzando l’apposito servizio raggiungibile direttamente del sito istituzionale (www.inps.it), se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall’Istituto entro il 1° ottobre 2020, oppure di SPID di livello 2 o superiore o una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE), o una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);

  • Contact Center Integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);

  • gli Istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

(c) Le caratteristiche dell’assegno

L’assegno è accreditato mezzo bonifico direttamente sull’IBAN indicato nella domanda e non costituisce reddito. È compatibile e cumulabile con altri istituti:

  • il reddito di cittadinanza;

  • misure di erogazioni in denaro a favore di figli a carico erogate da regioni, enti locali e province autonome;

  • l’assegno di natalità (L. 190/2014);

  • il premio alla nascita (L. 232/2016);

  • il fondo di sostegno alla natalità (L. 232/2016)

  • le detrazioni fiscali del testo unico sulle imposte sui redditi (art. 12, co. 1, lett. c) e co. 1-bis, D.P.R. n. 917/1986);

  • assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, di cui all'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (da non confondersi con il più diffuso assegno per il nucleo familiare, D.L. n. 69/1988);

  • assegni familiari previsti dal testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 (coltivatori diretti, coloni e mezzadri, piccoli coltivatori diretti, pensionati di queste Gestioni ed i pensionati delle Gestioni speciali lavoratori autonomi).

Non è però compatibile con l’assegno per il nucleo familiare (ANF) previsto dal D.L. n. 69/1988.

Si precisa che in caso di variazione del nucleo familiare in corso di erogazione dell’assegno temporaneo, dovrà essere la dichiarazione sostitutiva unica (DSU; ex D.P.C.M. n. 159/2013) aggiornata, entro due mesi dalla variazione.

I nuclei familiari percettori di reddito di cittadinanza riceveranno d’ufficio dall’INPS l’assegno temporaneo congiuntamente e con le modalità d’erogazione del reddito di cittadinanza. Una precisazione: l’assegno sarà concesso automaticamente, ma è comunque necessario l’invio della domanda sul portale INPS.

(d) La quantificazione dell’assegno

Per una precisa quantificazione dell’assegno temporaneo e utili prendere visione dell’allegato 1 al D.L. 79/2021[1]. Riassumendone il contenuto per sommi capi:

 

ISEE fino a 7.000 €

ISEE fino a 50.000,00 €

Fino a 2 figli

167,50 € a figlio

30,00 € a figlio

3 o più figli

217,80 € a figlio

40,00 € a figlio

 

(e) Maggiorazioni degli ANF

Il decreto legge dispone, come visto, l’incompatibilità dell’assegno temporaneo e degli ANF (D.L. n. 69/1988). Tuttavia, riconosce alcune maggiorazioni per il periodo 1 luglio – 31 dicembre 2021 ai percettori degli assegni familiari.

Fino a 2 figli

37,50 € a figlio

3 o più figli

55,00 € a figlio

 

 

 

[1] https://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=21G0009000100010110001&dgu=2021-06-08&art.dataPubblicazioneGazzetta=2021-06-08&art.codiceRedazionale=21G00090&art.num=1&art.tiposerie=SG

Articolo del:


di Maurizio Polato C.d.L.

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