Il delitto ex art. 615 bis cp è configurabile nel rapporto tra coniugi


Sono vietate interferenze illecite con strumenti di registrazione visiva e sonora per procurarsi indebitamente notizie sulla vita privata del partner
Il delitto ex art. 615 bis cp è configurabile nel rapporto tra coniugi

Il diritto alla riservatezza è un diritto soggettivo teorizzato nell'epoca contemporanea da due giuristi americani del XIX secolo ma che trova le proprie radici logico-giuridiche nello “ius excludendi alios”, di matrice romanistica.

Esso rappresenta una situazione giuridica soggettiva attiva rientrante nel novero dei diritti della personalità che consente al soggetto interessato di tutelare la propria vita privata da qualunque forma di intromissione esterna non desiderata.

La sua natura giuridica è tutt'ora discussa infatti, l’assenza di una previsione nel nostro impianto normativo e i continui interventi  di recepimento da fonti comunitarie (dalla DIR. 95/46 CE al GDPR 679/16) hanno sedimentato un duplice orientamento interpretativo.

La posizione maggioritaria ritiene che la riservatezza trovi fondamento nell’articolo 2 della Costituzione e più in particolare nei diritti soggettivi della personalità quali diritti inviolabili dell’individuo e che sia caratterizzata dal carattere di assolutezza tipico dei diritti opponibili erga omnes. Altro orientamento, al contrario, ritiene che questo diritto abbia una differente natura tipica di un diritto della personalità cd. “affievolito”, in quanto deve essere necessariamente controbilanciato e relazionato ad altri interessi di natura pubblicistica previsti dall’ordinamento quale, ad esempio, il diritto all’informazione.

Oggi, il diritto alla riservatezza è entrato a far parte del nostro ordinamento positivo attraverso il recepimento di diversi atti normativi comunitari nonché attraverso le fonti sovranazionali, quali, ad esempio, la CEDU. A livello interno trova la sua fonte di riferimento nel D. Lgs 101/2018 e nel vecchio codice privacy, che tutela la protezione dei dati personali (cioè qualunque informazione che consenta in via diretta o indiretta di individuare il soggetto cui quel dato afferisce) quale espressione del più generale diritto alla riservatezza e dunque può definirsi una sua species.

Il concetto di riservatezza è diventato ancora più degno di attenzione e tutela nella società contemporanea in quanto non interessa solo la privacy di celebrità o di soggetti di particolare rilievo sociale, ma interessa tutta la società senza distinzione alcuna, poichè l’evoluzione delle tecnologie e l’avvento dei nuovi mezzi di comunicazione di massa hanno seriamente messo a repentaglio il diritto di tutti a poter vivere liberamente la propria vita privata.

Proprio per queste ragioni, il nostro legislatore ha deciso di apprestare una tutela penale a condotte particolarmente lesive della sfera privata soggettiva, perseguendo la ratio di reprimere le incursioni abusive nella vita intima di ciascun individuo e di tutelare i diritti inviolabili sanciti dalla Costituzione all'articolo 2 (per la persona) e all'art.14 (per il domicilio). Inoltre ha voluto sancire il diritto ad escludere i terzi (ius excludendi alios) da quello che accade nell’ambito dei luoghi nei quali si svolge la vita privata, garantendo il pieno esercizio della stessa e privilegiando, in questo modo il diritto alla privacy e quello alla riservatezza dell’individuo.

L’art. 615 bis c.p  punisce il reato di interferenze illecite nella vita privata mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, finalizzati a procurarsi indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata che si svolge nei luoghi indicati nell’articolo 614 cp (domicilio, abitazione, privata dimora e pertinenze).

Condizione imprescindibile dell'applicazione della fattispecie in esame è però che l’attività di interferenza, attraverso riprese fotografiche o filmate, sia di per sé indebita, ovvero manchi di una ragione giustificativa della condotta posta in essere dal soggetto agente.

La condotta del soggetto agente è indebita quando è gratuita ed arbitraria, e cioè quando non giustificata da alcun fine protetto dall’ordinamento.

Appare legittimo chiedersi pertanto se la norma trova applicazione nell'ambito dei rapporti familiari, per soggetti che convivono presso una stessa dimora o svolgano esplicazioni della privata in luoghi comuni o condividano la disponibilità di ambienti (quali ad esempio l'automobile).

Ad esempio nel rapporto tra coniugi è abbastanza frequente che uno dei due ricorra a strumenti di ripresa visiva o sonora per controllare l'altro o per raccogliere elementi a riprova di un tradimento coniugale. Nell’esperienza comune sono infatti consuete le interferenze tra le dinamiche familiari e la privacy dei singoli, soprattutto quando si tratta di dimostrare l’infedeltà del coniuge o il suo reddito effettivo o la sua situazione patrimoniale. All’interno della casa coniugale l’accesso ad informazioni riservate è invero particolarmente agevolato dalla convivenza e dall’assenza di limiti all’intromissione nella sfera riservata altrui. Pertanto non è raro che un soggetto cerchi in prima persona elementi di prova per scoprire l’infedeltà del partner oppure per sapere se questi ha dissimulato la reale consistenza del suo patrimonio al fine di contenere gli oneri di mantenimento.

Tuttavia la giurisprudenza è assolutamente unanime nel ritenere che il matrimonio non può determinare alcuna compromissione del diritto alla riservatezza che compete a ciascuno dei familiari, e anzi, sul punto, sancisce che "i doveri di solidarietà derivanti dal matrimonio non sono incompatibili con il diritto alla riservatezza di ciascuno dei coniugi, ma ne presuppongono anzi l’esistenza, dal momento che la solidarietà si realizza solo tra persone che si riconoscono di piena e pari dignità; tanto vale anche nel caso di infedeltà del coniuge, poiché la violazione dei doveri di solidarietà coniugale non è sanzionata dalla perdita del diritto alla riservatezza” (Cass. Pen., V Sez. Pen., sent. n. 39827/2006) .

Tale principio di diritto è ormai consolidato nel nostro ordinamento in linea con la centralità dell'individuo e la tutela dei suoi diritti inviolabili, che non possono essere in alcun modo compressi neanche nell'ambito delle relazioni familiari o del rapporto di coniugi. Al contrario proprio all'interno delle mura domestiche dove spesso si consumano gravi situazioni di molestie e persecuzioni, il legislatore ha voluto rafforzare la tutela del singolo e il suo diritto a non subire intrusioni nella sua vita intima, a cui non sia stato prestato consenso, neanche da parte del partner.

L'art. 615 bis tutela dunque la riservatezza domiciliare della persona offesa da qualsivoglia violazione e a nulla rileva la disponibilità del domicilio da parte dell’autore della indebita intercettazione. La Cassazione in modo costante ha ritenuto infatti "palesemente in contrasto un’interpretazione della norma che escludesse la rilevanza penale ai sensi dell’art. 615 bis delle indebite registrazioni effettuate dal marito su conversazioni avvenute tra la moglie ed altri nell’abitazione comune", affermando a più riprese che "ciò che rileva ai fini del reato in oggetto, è la violazione della riservatezza domiciliare della persona offesa a nulla rilevando la disponibilità del domicilio da parte dell’autore della indebita intercettazione” (Cass. Pen., V Sez. Pen., sent. n. 8762/2013; Cass. Pen., V Sez. Pen., sent. n. 39827/2006).

A maggior ragione, integra il reato di interferenze illecite nella vita privata di cui all’art. 615-bis c.p. la condotta di colui che, mediante l’uso di strumenti di captazione visiva o sonora, all’interno della propria dimora, carpisca immagini o notizie attinenti alla vita privata di altri soggetti che vi si trovino, siano essi stabili conviventi o ospiti occasionali, senza esservi in alcun modo partecipe. Ne consegue che detto reato non è configurabile solo quando l’autore della condotta condivida con i medesimi soggetti e con il loro consenso l’atto della vita privata oggetto di captazione.

La Cassazione penale sez. V, con la pronuncia del 14/05/2018, n.36109 ha infatti ritenuto corretta la qualificazione ai sensi dell’art. 615-bis cod. pen. della condotta dell’imputato che aveva filmato la propria moglie, nuda o seminuda, all’interno del bagno o della camera da letto, intenta all’igiene del corpo o alla cura della persona, in assenza di elementi che dimostrassero che la donna volesse condividere con l’imputato detti momenti di intimità.

La Suprema Corte, nella summenzionata pronuncia, ha ben delineato i limiti della fattispecie normativa, precisando che oggetto giuridico del reato è la riservatezza domiciliare, ovvero ciò che attiene alla conoscenza della sfera intimistica e privata, con diritto all’esclusione di terzi. Ne consegue che non commette reato chi partecipa, con l’assenso dell’offeso, alla scena filmata “sia essa domestica, intima o comunque tale da non rendersi percepibile ad una generalità indeterminata di persone”. Pertanto non viola la fattispecie di cui all’art. 615 bis chi filma di nascosto i rapporti intimi intrattenuti con la convivente, in quanto l’interferenza illecita prevista e sanzionata è quella posta in essere dal terzo estraneo al momento di vita privata captato e non già quella del soggetto che invece sia ammesso, sia pure estemporaneamente, a farne parte (Cass. pen. 27160/2018; Cass. pen. 22221/2017). Si precisa perciò che il discrimine tra captazione lecita e illecita d’immagini altrui non è dato dalla natura di riservatezza del momento violato, bensì dalla circostanza che l’autore delle riprese vi sia stato o meno partecipe.

Nel caso di specie il marito aveva filmato la moglie in bagno ed in camera da letto, nuda o seminuda, intenta alla cura ed all’igiene della propria persona ma non era emerso riscontro alcuno della volontà della donna di condividere tali momenti d’intimità con l’imputato. La Suprema Corte ha evidenziato dunque non assumeva alcun rilievo la circostanza che il filmato fosse stato realizzato nell’abitazione dell’autore ma “ciò che rileva è che il dominus loci non sia estraneo al momento di riservatezza captato”.

Le condizioni richieste per delineare la condotta di reato ex art. 615 bis dunque sono essenzialmente due: 1) che l’agente non compaia nelle registrazioni effettuate e 2) che egli risulti - anche momentaneamente -  escluso dal luogo ripreso a beneficio della riservatezza altrui. Condizioni pienamente integrate nel caso di specie.

Altra pronuncia ha invece stabilito che integra altresì il delitto di interferenze illecite nella vita privata la condotta di colui che carpisca, all’interno della propria dimora, con strumenti di captazione visiva o sonora, le immagini di un rapporto sessuale condiviso, là dove il “partner” non abbia implicitamente o esplicitamente prestato il proprio consenso alla ripresa. La Suprema Corte  sez. V,  nella sentenza del 20/12/2018, n.13384 ha precisato infatti che il mancato consenso alla ripresa rende di per sé la condotta indebita, in quanto lesiva del diritto alla riservatezza del “partner” ignaro.

Un recente orientamento giurisprudenziale ha inoltre sancito che anche l’autovettura può essere considerata luogo di privata dimora, in contrasto con l'indirizzo precedente che riteneva che l’abitacolo dell’autoveicolo non potesse essere considerato luogo di privata dimora perché in esso non si compiono atti della vita domestica. La sentenza della Corte di Cassazione n. 33499 del 2019 ha invece sostenuto che “l’installazione all’interno di un’automobile di una microspia tale da intercettare le conversazioni intrattenute dai soggetti i quali si trovano nel veicolo integra il delitto ex art. 615 bis c.p.”. Anche l’automobile, quindi, deve essere considerata luogo dove si svolgono momenti intimi di vita che devono essere garantiti da interferenze illecite.  Allo stesso modo il Tribunale Napoli Nord sez. II, 01/12/2017, n.2885 ha dichiarato che integra il reato di interferenze illecite nella vita privata l’inserimento da parte del marito di una cimice all’interno dell’auto della moglie preposta a geolocalizzare e ad ascoltare le conversazioni che si svolgono all’interno dell’abitacolo.

Al contrario, ai fini della integrazione del reato di cui all' art. 615 bis c.p., deve escludersi che le scale condominiali ed i relativi pianerottoli siano “luoghi di privata dimora” cui estendere la tutela penalistica alle immagini ivi riprese, trattandosi di zone che non assolvono alla funzione di consentire l’esplicazione della vita privata al riparo di sguardi indiscreti, essendo destinati all’uso di un numero indeterminato di soggetti (Cassazione penale sez. V, 30/05/2017, n.3415)

Sotto il profilo processuale il reato ex art. 615 bis è perseguibile a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d’ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione d’investigatore privato.

Nel caso in cui l’autorità procedente lo riterrà opportuno potrà applicare una misura cautelare in quanto l’art. 280 c.p.p. afferma che” le misure coercitive possono essere applicate solo quando si procede per i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni”. Il delitto di interferenze illecite nella vita privata è infatti punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni".

Infine sono inutilizzabili, in quanto acquisite in violazione della norma dell'art. 615 bis c.p., le prove ottenute attraverso una interferenza illecita nella vita privata. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto inutilizzabile una registrazione illegittimamente effettuata da un coniuge delle conversazioni intrattenute, in ambito domestico, dall'altro coniuge con un terzo, Cassazione penale sez. V  30 maggio 2014 n. 35681). 

Articolo del:


di Maria Antonietta Nappo - Avvocato penalista

L'autore dell'articolo non è nella tua città?

Cerca un professionista con le stesse caratteristiche a te più vicino.

Cerca nella tua città o in una città di tuo interesse