Il denaro e la comunione legale dei beni


Rientra nella comunione il denaro depositato sul c/c intestato ad uno dei coniugi e derivante dalla sua attività separata?
Il denaro e la comunione legale dei beni
Le norme sulla comunione dei beni non prevedono alcuna specifica disciplina dell'acquisto del denaro; solo una disciplina parziale e indiretta si riscontra nelle norme sulla comunione immediata con riferimento agli utili dell'azienda e nelle norme sulla comunione differita (c.d. comunione de residuo).
Il termine comunione de residuo indica quella comunione residuale e differita che viene a formarsi all’atto dello scioglimento del regime legale, a condizione che i beni che ne formano oggetto non siano stati consumati prima di tale momento.
Oggetto della comunione de residuo sono: a) i frutti dei beni propri (es. i canoni di locazione di un immobile oppure il raccolto di un fondo rustico, di proprietà di uno solo dei coniugi); b) i proventi dell’attività separata di ciascuno dei coniugi (es. stipendio del coniuge lavoratore dipendente, ovvero al reddito da lavoro autonomo); c) i beni destinati all'esercizio dell'impresa di cui all'art. 178 c.c.
Anteriormente allo scioglimento della comunione, dunque, i beni oggetto della comunione de residuo sono beni propri del coniuge che li ha percepiti; anche la dottrina e la giurisprudenza affermano che i frutti dei beni di ciascun coniuge e i proventi dell'attività separata di ciascuno di essi cadono in comunione nei soli limiti in cui essi non sono stati consumati al momento del suo scioglimento, con la conseguenza che nessuna pretesa può vantare un coniuge sulle somme attinte dall’altro dai proventi della sua attività e consumate in costanza del regime di comunione legale. (Cass., 16 lug. 2004/13164).
Per ciò che attiene all’amministrazione dei beni in comunione de residuo, per eccellenza le somme di denaro, il coniuge non titolare non vanta alcun potere di disposizione o di amministrazione, né gli è riconosciuto il diritto al rendiconto; il coniuge titolare può liberamente godere e disporre di tali beni, fermi restando gli obblighi di solidarietà familiare (art. 29 Cost. Art. 143 c.c.), ovvero nel rispetto dell'obbligo di contribuire al mantenimento della famiglia. Pertanto, i beni in comunione de residuo non possono considerarsi comuni - incluse le somme di denaro depositate sul c/c personale del coniuge e derivanti dall’attività lavorativa dello stesso - almeno fin tanto che non è intervenuta una causa di scioglimento del regime legale.

Articolo del:


di Avv. Bianca Maria Casadei

L'autore dell'articolo non è nella tua città?

Cerca un professionista con le stesse caratteristiche a te più vicino.

Cerca nella tua città o in una città di tuo interesse