Il diritto al mantenimento dei figli maggiorenni
Disposizioni in favore dei figli maggiorenni: diritti e limiti
L’art. 337 septies c.c., introdotto dal d. lgs 154/2013, dispone il pagamento di un assegno periodico anche ai figli maggiorenni non indipendenti economicamente.
Ove i figli maggiorenni fossero afflitti da handicap grave, la tutela è maggiore difatti si applicano le disposizioni previste a favore dei figli minori. In tal caso l’obbligo di mantenimento "persiste in capo ai genitori ancorchè il figlio fosse impiegato in una regolare attività lavorativa, ma non in grado di sostenere gli oneri connessi al proprio stato di salute" (Cass. 1146/2007).
Pertanto il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, previsto costituzionalmente, non viene meno con il compimento della maggiore età.
Peraltro l’obbligo di mantenimento a carico dei genitori permane anche in caso di costituzione di un nucleo familiare del figlio maggiorenne salvo il caso in cui si tratti di "una nuova entità familiare autonoma e finanziariamente indipendente" (Cass. 23590/2010).
Difatti i genitori devono "perseguire un progetto educativo ed un percorso di formazione" che si realizza solo allorquando il figlio percepisca un reddito corrispondente ed adeguato alla professionalità acquisita, al livello culturale, alle attitudini ed aspirazioni. Si badi che l’indipendenza economica deve essere incolpevole in quanto il figlio deve impegnarsi nella ricerca di un lavoro appropriato, non rifiutando eventuali proposte lavorative interessanti e comunque tali da consentirgli una realizzazione professionalmente gratificante.
In ogni caso "in linea con le statistiche ufficiali nazionali ed europee l’obbligo di mantenimento non può protrarsi oltre la soglia dei 34 anni" (Ordinanza del 29.03.2016 del Trib. Di Milano) età a partire dalla quale si presume ormai realizzato quel progetto educativo e formativo rientrante nella responsabilità genitoriale.
Ad ogni modo, indipendentemente dall’età, nell’ambito del concetto di solidarietà di cui agli articoli 2 e 30 della Costituzione, resta fermo l’obbligo ex art. 433 c.c. (con riferimento ai soli alimenti) in capo ai genitori nei confronti del figlio adulto che provi di versare in stato di bisogno e di non essere in grado di provvedere al proprio mantenimento.
Ove i figli maggiorenni fossero afflitti da handicap grave, la tutela è maggiore difatti si applicano le disposizioni previste a favore dei figli minori. In tal caso l’obbligo di mantenimento "persiste in capo ai genitori ancorchè il figlio fosse impiegato in una regolare attività lavorativa, ma non in grado di sostenere gli oneri connessi al proprio stato di salute" (Cass. 1146/2007).
Pertanto il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, previsto costituzionalmente, non viene meno con il compimento della maggiore età.
Peraltro l’obbligo di mantenimento a carico dei genitori permane anche in caso di costituzione di un nucleo familiare del figlio maggiorenne salvo il caso in cui si tratti di "una nuova entità familiare autonoma e finanziariamente indipendente" (Cass. 23590/2010).
Difatti i genitori devono "perseguire un progetto educativo ed un percorso di formazione" che si realizza solo allorquando il figlio percepisca un reddito corrispondente ed adeguato alla professionalità acquisita, al livello culturale, alle attitudini ed aspirazioni. Si badi che l’indipendenza economica deve essere incolpevole in quanto il figlio deve impegnarsi nella ricerca di un lavoro appropriato, non rifiutando eventuali proposte lavorative interessanti e comunque tali da consentirgli una realizzazione professionalmente gratificante.
In ogni caso "in linea con le statistiche ufficiali nazionali ed europee l’obbligo di mantenimento non può protrarsi oltre la soglia dei 34 anni" (Ordinanza del 29.03.2016 del Trib. Di Milano) età a partire dalla quale si presume ormai realizzato quel progetto educativo e formativo rientrante nella responsabilità genitoriale.
Ad ogni modo, indipendentemente dall’età, nell’ambito del concetto di solidarietà di cui agli articoli 2 e 30 della Costituzione, resta fermo l’obbligo ex art. 433 c.c. (con riferimento ai soli alimenti) in capo ai genitori nei confronti del figlio adulto che provi di versare in stato di bisogno e di non essere in grado di provvedere al proprio mantenimento.
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