Il diritto d'autore su Internet


Foto, e-mail, files midi, software garantiti e disciplinati dalla normativa sul diritto di autore
Il diritto d'autore su Internet
Tutte le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o l'espressione, formano oggetto del diritto d'autore (art. 2575 c.c.).
Il diritto d'autore si acquista originariamente con la creazione dell'opera tranne i casi specifici in cui questa creazione sia avvenuta nell'ambito di un contratto di prestazione d'opera, quindi l'opera appartiene, come primo titolare, a chi ne è l'autore.
Egli ha il diritto di disporne per ciò che attiene l'utilizzazione economica (non per la paternità, intesa come il diritto morale ad essere indicato quale autore dell'opera, che deve invece essere sempre riconosciuto al solo autore).
La recente legge 248/00, modificando la legge n.633/41, sempre attuale in materia di diritto d'autore, ha introdotto ulteriori ipotesi al fine di combattere la pirateria e la contraffazione, anche quella che si realizza via Internet.
Salvo particolari eccezioni, la tutela economica di un'opera dura sino a che sia trascorso il settantesimo anno dalla morte dell'autore (dopo la morte dell'autore, sono gli eredi a beneficiare economicamente dei proventi ed è agli stessi che devono essere richieste autorizzazioni o licenze).
Ogni forma di testo, anche breve, è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore e non può essere copiata, riprodotta, né tantomeno è possibile appropriarsi della sua paternità. L'unica eccezione prevista dalla legge n.633/41 all’art.70 è quella di consentire il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o parti di opere letterarie a scopo di studio, discussione, documentazione o insegnamento, purché vengano citati l'autore e la fonte, e non si agisca a scopo di lucro, sempre che tali citazioni non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera stessa.
Solo in questa particolare ipotesi si può agire senza il consenso dell'autore.
Qualsiasi testo originale, che abbia il carattere minimo di creatività è dunque protetto di diritto, senza bisogno di particolari adempimenti o avvertenze, pure se espresso in forma orale.
Nessun limite di legge sussiste invece per la riproduzione di testi di autori morti da oltre settant'anni.
Si deve comunque considerare che pure gli scritti dal carattere non specificatamente creativo, che vengono trasmessi attraverso la rete, beneficiano di tutela giuridica.
E’ il caso ad esempio delle E-MAIL, che, rappresentando una forma di corrispondenza, sono sottoposte al divieto di rivelazione, violazione, sottrazione, soppressione previsto dagli artt. 616 e 618 del codice penale.
Di recente sono stati numerosi gli interventi, anche a livello internazionale, volti ad arginare il fenomeno anche della cosiddetta pirateria musicale.
Un caso particolare è rappresentato dai files MIDI, spesso utilizzati come basi o sottofondi musicali di molti siti Web.
Trattandosi di elaborazioni dell'opera originaria, esse devono comunque essere autorizzate dall'autore del brano stesso o da chi ne detiene i diritti di utilizzazione economica. Pertanto, a volere legittimamente utilizzare i midi-files, bisogna essere certi che colui che li ha realizzati sia stato a ciò espressamente autorizzato dal compositore o dall'editore.
I limiti ora riferiti non sussistono per la riproduzione di musica di autori morti da oltre settant'anni, salvi comunque i diritti dovuti a chi ha eseguito e prodotto la registrazione, comunque da remunerare.
Le OPERE CINEMATOGRAFICHE e i FILMATI godono pure di un'analoga tutela. E` solo da precisare che, trattandosi assai spesso di opere collettive, la loro tutela si estende sino al trascorrere del settantesimo anno dalla morte dell'ultimo dei coautori.
Per le fotografie, foto artistiche, ritratti bisogna distinguere se le fotografie hanno o meno un carattere artistico. Nel caso si tratti di semplici opere fotografiche, al fotografo spettano i diritti esclusivi di riproduzione, diffusione e spaccio (art. 88 l. 633/41), salvo il caso che l'opera sia stata commissionata in seno ad un contratto di lavoro, in tal caso degli stessi diritti sarà titolare il datore di lavoro.
La tutela dura venti anni dalla data di realizzazione della fotografia.
L'art. 90 della Legge n.633/41 prescrive che ogni esemplare della foto, per essere soggetto alla tutela, deve contenere:
il nome di chi detiene i diritti di utilizzazione economica (fotografo, datori di lavoro o committente);
l'indicazione dell'anno di produzione della fotografia, e - se la foto riproduce un'opera d'arte;
il nome dell'autore dell'opera d'arte fotografata.
In caso di mancanza di tali informazioni, la riproduzione delle foto non si considera abusiva sempre che il fotografo o, il suo datore di lavoro non provino la malafede di chi le ha riprodotte.
Le FOTO ARTISTICHE, invece, in base all'art. 2 della Convenzione di Berna del 9.9.1886 (aggiornata dalla convenzione di Bruxelles del 26.6.1948), recepita nel nostro ordinamento con la Legge n. 247 del 16.2.1953, vengono considerate alla stregua di opere dell'ingegno e la loro tutela non è subordinata ad alcuna formalità. Non solo, pure la durata della tutela si estende sino al settantesimo anno successivo alla morte dell'autore, e non al ventennio dalla realizzazione.
Per i RITRATTI, infine, la legge impone che chiunque voglia esporre, riprodurre o mettere in commercio la fotografia rappresentante l'immagine di una persona, deve preventivamente ottenere il consenso di questa (art. 96 Legge n.633/41). Il consenso non è necessario se la persona è di particolare notorietà o se è fotografata in virtù di qualche ufficio pubblico che ricopre, o per ragioni di giustizia o di polizia, oppure per scopi scientifici, didattici, culturali, o ancora se la riproduzione è legata a fatti, avvenimenti, cerimonie di pubblico interesse o che comunque si sono svolte in pubblico (art. 97 Legge n.633/41), salvo che l'esposizione o la messa in commercio arrechino pregiudizio alla reputazione ed al decoro della persona ritratta. Se viene ritratto un personaggio pubblico, la sua immagine non può essere utilizzata - senza la necessaria autorizzazione - per fini diversi dal dare notizie o informazioni su tale personaggio.
Per i programmi informatici, software, codici, layout come per le altre opere dell'ingegno la produzione tutelata dal diritto d'autore.
In questi casi più che in altri, la titolarità dell'opera appartiene ad un soggetto diverso da chi ha materialmente steso i codici. Questo perché molti programmatori sono legati da un rapporto di lavoro con le società di software, alle quali spettano quindi tutti i diritti di distribuzione ed utilizzazione economica.
La recente Legge n.248/00 ha previsto particolari ipotesi di reato per i casi di contraffazione e pirateria informatica aventi ad oggetto anche i programmi per elaboratori.
In conclusione, ogni opera dell'ingegno presente su Internet appartiene al proprio autore e non è possibile copiarla o beneficiarne in alcun modo senza il consenso esplicito dello stesso autore, che ne autorizzi - magari regolamentandolo - l'utilizzo.

L'indicazione del copyright che si trova in molti siti, completa di nome dell'autore o del titolare dei diritti economici, nonché della data, rafforza e rende esplicita la protezione dell'opera, ma anche in mancanza non ci si deve sentire autorizzati a copiare o riprodurre parti delle opere che si trovano sulla rete, considerato pure che, per individuare chi copia, basta un semplice motore di ricerca.

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di Studio legale Delli Paoli & Fernandes

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