Il diritto di rivalsa nella RC Auto


Il contraente non può subire la rivalsa dell’assicurazione qualora non sia identificabile come il proprietario o conducente dell’auto
Il diritto di rivalsa nella RC Auto
Il diritto di rivalsa nella responsabilità civile auto è previsto da una particolare clausola, la cd. clausola di rivalsa e di esclusione, in forza della quale la Compagnia assicurativa potrà rivalersi sul contraente, richiedendogli quindi gli importi liquidati in caso di sinistro, laddove siano riscontrate le condotte e condizioni espressamente elencate dalla clausola tali per le quali il sinistro provocato e i relativi danni arrecati a terzi, non sono coperti dall’assicurazione e sono quindi direttamente addebitabili all’assicurato. Le più comuni ipotesi di condotte rientranti in tale clausola, per esempio, sono la guida in stato di ebrezza, la guida sotto l’uso di sostanze stupefacenti oppure la guida con patente scaduta, piuttosto che la circolazione con revisione scaduta.
In caso di sinistro, quindi, la Compagnia assicurativa sarà comunque obbligata a risarcire il terzo danneggiato, ma successivamente potrà agire, secondo il diritto di rivalsa e grazie alla clausola cui sopra, nei confronti dell’assicurato al fine della restituzione parziale o totale della somma precedentemente liquidata.
Sul punto si è pronunciata, recentemente, la Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, con l’ordinanza 20 luglio 2017, n. 17963. Nella massima, inizialmente, si specifica espressamente come la qualità di assicurato "può essere rivestita soltanto dalle persone la cui responsabilità civile potrebbe sorgere per effetto della circolazione del mezzo: e quindi il conducente, il proprietario o le altre persone indicate dall’art. 2054 c.c., comma 3".
Viene poi successivamente analizzata, seppur brevemente, la diversa tipologia di assicurazione quale quella "per conto altrui" e quella "per conto di chi spetta" dal punto di vista del soggetto contraente la polizza assicurativa. Infatti "colui il quale si limiti a sottoscrivere il contratto di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di un dato veicolo ed a pagare il relativo premio, ma non sia proprietario del mezzo, avrà stipulato un’assicurazione per conto altrui se non prevede di condurre giammai il mezzo assicurato ed un’assicurazione per conto di chi spetta se preveda di guidarlo alternandosi con altri conducenti". In entrambi i casi, se al momento del sinistro il veicolo era guidato da persona differente da quella del contraente, quest’ultimo non sarà responsabile civilmente nei confronti del terzo danneggiato e non essendo responsabile "non può nemmeno assumere la qualità di 'assicurato' ai sensi dell’art. 1904 c.c., né pertanto trovarsi esposto all’eventuale regresso dell’assicuratore".
Quindi, in conclusione, l’azione di rivalsa da parte della Compagnia assicurativa è possibile solo nei confronti del responsabile del sinistro, cioè il proprietario o il conducente del veicolo, ma non lo è invece avverso il contraente per conto altrui o per conto di chi spetta che non è né proprietario né conducente del veicolo oggetto del sinistro in questione.

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di Dott. Stefano Marcolin

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