Il diritto di visita dei nonni: da mero interesse a diritto soggettivo


L'evoluzione giurisprudenziale ha consentito di erigere la posizione dei nonni nei loro rapporti con i propri discendenti nell'area del diritto soggettivo
Il diritto di visita dei nonni: da mero interesse a diritto soggettivo

Nella complessa fenomenologia dei rapporti familiari da cui scaturiscono posizioni giuridicamente rilevanti v'è quello tra nonni e nipoti, tema questo che per la sua complessità ha recentemente attratto l'attenzione delle Grandi Corti tanto da far sorgere un dibattito, sotto molti aspetti, ancora non completamente superato.
La questione involge una pluralità di fattori e merita di essere trattata in tutta la sua complessità.

Il primo problema che ci si è  posti è se esista o meno nel nostro ordinamento una norma che tuteli non già il diritto dei nipoti ad intrattenere rapporti duraturi con i propri ascendenti ma bensì il diritto dei nonni a conservare dei rapporti  stabili con i propri nipoti, azionabile ogni qualvolta uno dei genitori o entrambi ponga in essere condotte ostative e lesive di tale posizione.

Prima di provare a fornire una risposta a tale quesito però, si rende doverosa un'analisi attenta delle fonti normative regolanti la materia di cui si discorre. In primo luogo occorre osservare che la legge delega n. 2019 del 2012 ed il conseguente d.lgs. n.154/2013 hanno modificato la disciplina giuridica della filiazione ed in generale del diritto di famiglia.

La nuova normativa ha inciso su molteplici fronti, primo fra tutti il delicato e quanto mai attuale tema del rapporto nonni-nipoti, modificando alcuni articoli del codice civile riguardanti i rapporti con gli ascendenti. Più specificatamente, il d.lgs. n.154/2013 ha introdotto l'art 317 bis c.c., rubricato “rapporti con gli ascendenti” il quale nella sua attuale formulazione recita che: “gli ascendenti hanno un diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni”.

Pertanto, dal primo comma della disposizione si potrebbe desumere la sussistenza di una posizione di diritto soggettivo in capo ai nonni, avente ad oggetto il rapporto duraturo e stabile con i nipoti.

Tale supposizione pare trovare conferma nel secondo comma della prefata disposizione, nel quale si specifica che: “gli ascendenti ai quali è impedito l'esercizio di tale diritto possono ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinché siano adottati i provvedimenti più idonei nell'esclusivo interesse del minore”

Dunque, in forza di quanto innanzi detto si potrebbe ritenere di essere giunti a fornire risposta al quesito iniziale. 

Tuttavia, al fine di fornire una risposta esaustiva è necessario un ulteriore approfondimento. Procedendo per gradi non si può non interrogarsi sulla scelta del legislatore di collocare la disposizione de qua all'interno del capo I, titolo IX, libro II, del codice civile proprio a seguito delle norme in tema di responsabilità genitoriale, dedicate in particolare, all'educazione ed alla crescita del minore.

Orbene, da tale scelta sistematica potrebbe desumersi la ratio stessa della norma, ovvero quella di attribuire al rapporto con gli ascendenti valenza fondamentale per la crescita e lo sviluppo del minore, prevedendone un limite solo laddove suddetto rapporto si ponga in contrasto con il preminente interesse di quest'ultimo. Detto in altre e diverse parole l'interesse tutelato dalla disposizione è quello del minore.

Ancora risulta doveroso sottolineare che l'art. 317 bis c.c., si inserisce in un più ampio orientamento di derivazione comunitaria prodromico ed antecedente rispetto alla riforma testé evocata. In particolare, il Regolamento comunitario n. 2201/2003, noto come Regolamento Bruxelles II bis, pare aver rappresentato l'esordio per il riconoscimento di un autonomo diritto di visita in capo ai nonni.

Sulla stessa scia si colloca altresì la Corte dei Diritti dell'uomo la quale ha posto in capo alle autorità interne il dovere di predisporre tutte le misure idonee atte a tutelare il benessere del minore, ivi incluso il dovere di garantire a quest'ultimo un rapporto stabile e duraturo con gli ascendenti rientrando tale legame tra quelli che ai sensi dell'art 8 della CEDU rappresentano un' esplicazione del diritto alla vita personale e familiare.

Provando a tirare le somme della disanima sin qui condotta si può certamente affermare che l'evoluzione giurisprudenziale ha consentito di erigere la posizione dei nonni nei loro rapporti con i propri discendenti, in un primo momento relegata nell'area dell'interesse legittimo a quella di diritto soggettivo, azionabile attraverso il ricorso agli artt. 333 e 336 c.c..

Tuttavia, tale diritto deve comunque intendersi funzionale all'esclusivo perseguimento dell'interesse del minore. In forza di tale ultimo assunto la dottrina prevalente e la prassi giurisprudenziale ritengono che l'art. 317 bis c.c., preveda implicitamente un possibile effetto di degradamento o compressione del diritto di visita dei nonni in ragione del profilo funzionale del contemperamento con l'interesse del minore, e pertanto ove si riscontri un conflitto, il preminente  interesse del minore consente di  degradare la posizione soggettiva di diritto enucleata dall' art. 317 bis c.c., a quella di mero interesse.

 

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di avv. Stefania Desantis

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