Il diritto-dovere di visita del genitore non convivente col figlio


Il dovere di visita del genitore non convivente col figlio minore non è coercibile, neppure in forma indiretta, con provvedimento di condanna del Giudice
Il diritto-dovere di visita del genitore non convivente col figlio

Questo è quanto ha chiarito la Corte di Cassazione, sezione I civile, con l'ordinanza 5 dicembre 2019 - 6 marzo 2020, n. 6471.

Il "diritto-dovere" di visita del genitore presso il quale il figlio minore non sia stato collocato è esercitabile dal genitore titolare che voglia o debba svolgere il proprio ruolo concorrendo con l'altro ai compiti di assistenza, cura ed educazione della prole. Al diritto del genitore non convivente di continuare a mantenere rapporti significativi con i figli minori corrisponde, in via speculare, il diritto dei figli di continuare a mantenere rapporti significativi con il primo che viene chiamato a garantire, in solidarietà con il genitore collocatario, l'assolvimento degli obblighi verso i primi.

Tale posizione in capo al genitore non convivente presenta plurimi contenuti:

a) in quanto diritto, e quindi nella sua declinazione attiva, è tutelabile rispetto alle violazioni ed inadempienze dell'altro genitore, su cui incombe il corrispondente obbligo di astenersi con le proprie condotte dal rendere più difficoltoso o dall'impedire l'esercizio dell'altrui diritto nei termini di cui all'art. 709-ter c.p.c. ed è, d'altra parte, abdicabile dal titolare;

b) in quanto dovere, e quindi nella sua declinazione passiva, resta invece fondata sulla autonoma e spontanea osservanza dell'interessato e, pur nell'assolta sua finalità di favorire la crescita equilibrata del figlio, non è esercitabile in via coattiva dall'altro genitore, in proprio o quale rappresentante legale del minore.

Si inserisce in detto contesto il diritto dei figli alla “bigenitorialità”, cui si correla in via strumentale l'esercizio in comune della responsabilità genitoriale che è destinato a garantire ai minori una crescita ed una educazione serene ed adeguate e, attraverso l'affido condiviso, a mantenere rapporti equilibrati e significativi con entrambi i genitori (art. 337-ter c.c.).

Alla luce di quanto sopra, la Suprema Corte precisa che, pertanto, il “diritto-dovere” di visita del figlio minore che spetta al genitore non collocatario non è suscettibile di coercizione da parte del Giudice neppure nella forma indiretta di cui all’art. 614-bis cod. proc. civ., trattandosi di un potere-funzione che, non sussumibile negli obblighi la cui violazione integra, ai sensi dell’art. 709-ter cod. proc. civ., una “grave inadempienza”, è destinato a rimanere libero nel suo esercizio quale esito di autonome scelte che rispondono, anche, all’interesse superiore del minore ad una crescita sana ed equilibrata.

L’ordinanza della Corte di Cassazione prende le mosse da uno dei principi fondamentali del diritto di famiglia, ossia la tutela dell’interesse preminente del minore. In tale ottica, il genitore non collocatario ha un vero e proprio “diritto” di visita nei confronti del figlio minore, protetto dall’ordinamento nel caso in cui l’altro genitore ne ostacoli o ne impedisca l’esercizio. Le misure di coercizione indiretta previste dall’art. 614 bis c.p.c. non sarebbero, pertanto, applicabili agli obblighi di visita del figlio poiché, al diritto del minore di ricevere visita, corrisponderebbe il diritto potestativo del genitore di fargli visita rimesso alla propria discrezionalità e, di conseguenza, non coercibile e non assoggettabile a provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale e alle sanzioni di cui all’art. 709 ter c.p.c.

Resta inteso che il mancato esercizio del diritto di visita da parte del genitore non collocatario può essere, in ogni caso, soggetto ad ammonimento da parte del Giudice e, qualora tale comportamento pregiudizievole permanga, può portare anche alla modifica dei provvedimenti in vigore in tema di affidamento della prole, in particolare l’applicazione dell’affidamento esclusivo in capo all’altro genitore oppure la decadenza della responsabilità genitoriale o l’adozione di provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale per condotta pregiudizievole nei confronti dei figli e, ricorrendone i presupposti, potrebbe sfociare in una responsabilità penale per il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare ex art. 570 c.p.

 

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di Avv. Giovanni Garippa

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