Il disoccupato e il suo effettivo reinserimento

Questo trattamento economico «è rilasciato dal centro per l'impiego sulla base degli esiti della procedura di profilazione, ovvero alle condizioni e secondo le modalità di cui all'articolo 20» dello stesso D.Lgs. 150 del 2015, ove è stabilito che tale diritto è legato all'attuazione di un progetto che mira a reinserire nel mondo del lavoro con l'intento di recuperare una risorsa economica per l'impresa e la famiglia. Cosa prevede l'art. 20: un «Patto di servizio personalizzato» mediante «a) l'individuazione di un responsabile delle attività; b) la definizione del profilo personale di occupabilità secondo le modalità tecniche predisposte dall'ANPAL; c) la definizione degli atti di ricerca attiva che devono essere compiuti e la tempistica degli stessi; d) la frequenza ordinaria di contatti con il responsabile delle attività; e) le modalità con cui la ricerca attiva di lavoro è dimostrata al responsabile delle attività». Fin qui ciò che offre l'Istituzione, mentre al lavoratore che ha perso l'occupazione è richiesta la disponibilità a «a) partecipazione a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro quali, in via esemplificativa, la stesura del curriculum vitae e la preparazione per sostenere colloqui di lavoro o altra iniziativa di orientamento; b) partecipazione a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione; c) accettazione di congrue offerte di lavoro, come definite ai sensi dell'articolo 25» dello stesso decreto.
Veniamo adesso agli aspetti fiscali, per i quali dobbiamo ritornare all'art. 23 del D. Lgs. 150 del 2015 laddove è previsto che «l'assegno di ricollocazione non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e non è assoggettato a contribuzione previdenziale e assistenziale». Il lavoratore privo di occupazione può spendere il proprio assegno per finanziare un programma del tutto personalizzato ossia «servizio di assistenza alla ricollocazione» che prevede obbligatoriamente «a) l'affiancamento di un tutor (....) b) il programma di ricerca intensiva della nuova occupazione e la relativa area, con eventuale percorso di riqualificazione professionale mirata a sbocchi occupazionali esistenti nell'area stessa; c) l'assunzione dell'onere (....) di svolgere le attività individuate dal tutor; d) l'assunzione dell'onere (....) di accettare l'offerta di lavoro congrua rispetto alle sue capacità, aspirazioni, e possibilità effettive, in rapporto alle condizioni del mercato del lavoro nel territorio di riferimento nonché al periodo di disoccupazione; e) l'obbligo per il soggetto erogatore del servizio di comunicare al centro per l'impiego e all'ANPAL il rifiuto ingiustificato, da parte della persona interessata, di svolgere una delle attività di cui alla lettera c), o di una offerta di lavoro congrua (....) f) la sospensione del servizio nel caso di assunzione in prova, o a termine, con eventuale ripresa del servizio stesso dopo l'eventuale conclusione del rapporto entro il termine di sei mesi». Per quanto riguarda il rapporto tra l'istituto di cui all'art. 20 e quello di cui all'art. 23, si precisa in quest'ultimo che «la richiesta del servizio di assistenza alla ricollocazione, per tutta la sua durata, sospende il patto di servizio personalizzato eventualmente stipulato ai sensi dell'articolo 20». Non più mera assistenza, quindi, a chi ha perso la propria occupazione ma un aiuto concreto al reinserimento con nuove qualifiche professionali in base al mercato.
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