Il divorzio breve
Ecco quali sono le novità introdotte dalla Legge 55/2015

In data 11/05/2015, nella G.U., è stata pubblicata la Legge 55/2015 denominata "divorzio breve" entrata in vigore dal 26 Maggio 2015, la quale interviene sulla disciplina degli istituti della separazione e del divorzio. In realtà tale nuova legge è composta di soli 3 articoli, i quali portano però notevoli e rilevanti novità in materia.
La prima novità, la più importante, ha ad oggetto la modifica dell'Art. 3 co. 1 lett.b n. 2 della Legge n. 898/70 sui casi di scioglimento del matrimonio, che comporta l'abbreviazione dei termini che intercorrono tra separazione e divorzio. In particolare, nelle separazioni giudiziali la durata del periodo di separazione si riduce da tre anni ad un anno, mentre nelle separazioni consensuali la durata del periodo di separazione si riduce a sei mesi. Tuttavia, va sottolineato che con il divorzio breve cambiano i tempi, ma in realtà e concretamente i presupposti e la procedura sono e rimangono gli stessi: l'istituto, infatti, è stato toccato solamente con riferimento al termine per la sua proposizione; fermo restando il fatto che la separazione deve essere ininterrotta e che il termine per la separazione inizia a decorrere dalla data di comparsa dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale.
La seconda novità, riguarda la modifica dell'Art. 191 c.c., il quale prevedeva che "la comunione si scioglie a seguito dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio, per la separazione personale". Fino ad oggi dunque, la comunione legale tra i coniugi si scioglieva solo ed esclusivamente dal momento in cui si verificava il passaggio in giudicato della sentenza di separazione giudiziale o del decreto di omologa della separazione consensuale. Ne derivava perciò che lo scioglimento non retroagiva fino al momento della domanda di separazione personale, comportando così gravi conseguenze soprattutto di ordine patrimoniale, con il rischio di immobilizzare il patrimonio fino a tutta la durata del giudizio di separazione. L'Art. 2 della Legge 55/2015 modifica per contro tale disposizione, prevedendo lo scioglimento della comunione legale dal momento in cui il Presidente del Tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, in caso di separazione giudiziale, e dalla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione dei coniugi davanti al Presidente in caso di separazione consensuale. Quindi con questa nuova modifica si pone da subito fine ai rapporti patrimoniali tra i coniugi che avevano optato per il regime della comunione legale dei beni. Vi è a tal proposito autorevole dottrina e soprattutto consolidata giurisprudenza in relazione al fatto che in caso di un'eventuale riconciliazione tra i coniugi, in automatico si ripristinerà anche il regime di comunione legale tra gli stessi, a condizione che ne sia data dichiarazione o comunicazione all'Ufficiale di Stato Civile affinchè quest'ultimo provveda all'annotazione a margine dell'atto di matrimonio. Quanto appena esposto può ritenersi analogo a quanto previsto in caso di riconciliazione successiva a sentenza di separazione, poichè nulla di nuovo al riguardo è stato previsto dalla riforma sul divorzio breve. Quindi in sostanza i rapporti tra i coniugi e i terzi andranno definiti e risolti unicamente attraverso l'annotazione nell'atto di matrimonio della riconciliazione e della reviviscenza della comunione legale: in difetto e dunque in mancanza di tale trascrizione, i coniugi nulla potranno far valere contro i terzi i quali faranno leva senza indugio alcuno sul principio dell'affidamento. L'Art. 3 della Legge 55/2015 chiarisce l'ambito di applicazione della stessa stabilendo in modo inequivocabile che "le disposizioni di cui agli artt. 1 e 2 si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente Legge, anche nei casi in cui il procedimento di separazione che ne costituisce il presupposto risulti anmcora pendente alla medesima data". Dunque vigendo il principio di irretroattività, le disposizioni suddette si applicheranno anche ai procedimenti in corso, ma alla data di entrata in vigore della Legge.
La prima novità, la più importante, ha ad oggetto la modifica dell'Art. 3 co. 1 lett.b n. 2 della Legge n. 898/70 sui casi di scioglimento del matrimonio, che comporta l'abbreviazione dei termini che intercorrono tra separazione e divorzio. In particolare, nelle separazioni giudiziali la durata del periodo di separazione si riduce da tre anni ad un anno, mentre nelle separazioni consensuali la durata del periodo di separazione si riduce a sei mesi. Tuttavia, va sottolineato che con il divorzio breve cambiano i tempi, ma in realtà e concretamente i presupposti e la procedura sono e rimangono gli stessi: l'istituto, infatti, è stato toccato solamente con riferimento al termine per la sua proposizione; fermo restando il fatto che la separazione deve essere ininterrotta e che il termine per la separazione inizia a decorrere dalla data di comparsa dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale.
La seconda novità, riguarda la modifica dell'Art. 191 c.c., il quale prevedeva che "la comunione si scioglie a seguito dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio, per la separazione personale". Fino ad oggi dunque, la comunione legale tra i coniugi si scioglieva solo ed esclusivamente dal momento in cui si verificava il passaggio in giudicato della sentenza di separazione giudiziale o del decreto di omologa della separazione consensuale. Ne derivava perciò che lo scioglimento non retroagiva fino al momento della domanda di separazione personale, comportando così gravi conseguenze soprattutto di ordine patrimoniale, con il rischio di immobilizzare il patrimonio fino a tutta la durata del giudizio di separazione. L'Art. 2 della Legge 55/2015 modifica per contro tale disposizione, prevedendo lo scioglimento della comunione legale dal momento in cui il Presidente del Tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, in caso di separazione giudiziale, e dalla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione dei coniugi davanti al Presidente in caso di separazione consensuale. Quindi con questa nuova modifica si pone da subito fine ai rapporti patrimoniali tra i coniugi che avevano optato per il regime della comunione legale dei beni. Vi è a tal proposito autorevole dottrina e soprattutto consolidata giurisprudenza in relazione al fatto che in caso di un'eventuale riconciliazione tra i coniugi, in automatico si ripristinerà anche il regime di comunione legale tra gli stessi, a condizione che ne sia data dichiarazione o comunicazione all'Ufficiale di Stato Civile affinchè quest'ultimo provveda all'annotazione a margine dell'atto di matrimonio. Quanto appena esposto può ritenersi analogo a quanto previsto in caso di riconciliazione successiva a sentenza di separazione, poichè nulla di nuovo al riguardo è stato previsto dalla riforma sul divorzio breve. Quindi in sostanza i rapporti tra i coniugi e i terzi andranno definiti e risolti unicamente attraverso l'annotazione nell'atto di matrimonio della riconciliazione e della reviviscenza della comunione legale: in difetto e dunque in mancanza di tale trascrizione, i coniugi nulla potranno far valere contro i terzi i quali faranno leva senza indugio alcuno sul principio dell'affidamento. L'Art. 3 della Legge 55/2015 chiarisce l'ambito di applicazione della stessa stabilendo in modo inequivocabile che "le disposizioni di cui agli artt. 1 e 2 si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente Legge, anche nei casi in cui il procedimento di separazione che ne costituisce il presupposto risulti anmcora pendente alla medesima data". Dunque vigendo il principio di irretroattività, le disposizioni suddette si applicheranno anche ai procedimenti in corso, ma alla data di entrata in vigore della Legge.
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