Il divorzio sarà breve, forse, ma non immediato


Il 26 maggio scorso sono entrate in vigore le norme sul cosiddetto Divorzio Breve (L. n. 55/2015).
Il divorzio sarà breve, forse, ma non immediato
Le Novità in sintesi.
1. Abbreviazione del termine per la presentazione della domanda di divorzio.
Fino a ieri per instaurare un procedimento di divorzio era necessario attendere il decorso di tre anni di protratta e ininterrotta separazione dalla data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale, sempre che la sentenza di separazione fosse passata in giudicato, che avesse, dunque, superato gli ulteriori due gradi di giudizio, ovvero che non fosse stata impugnata nei termini di legge.
Oggi, per divorziare non è più necessario attendere tre anni dalla separazione, ma saranno sufficienti sei mesi, se la separazione è stata consensuale, dodici, se la separazione è stata giudiziale, sempre che la sentenza sia passata in giudicato, ovvero abbia superato gli ulteriori due gradi di giudizio.

2. Scioglimento anticipato della comunione legale dei beni tra i coniugi

Fino a ieri lo scioglimento avveniva con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, ovvero con l'omologazione del verbale di separazione.
Oggi, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il Presidente autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale, purchè omologato. L'ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a viver separati è comunicata all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione.

Considerazioni conclusive.
Non sempre sarà possibile recidere il vincolo matrimoniale in tempi brevi.
In molti casi, il protrarsi dei procedimenti nei successivi gradi di giudizio, comporterà, inevitabilmente una ingiustificata e abnorme dilatazione dei tempi per divorziare.
Per tentare di ovviare a tale inconveniente il difensore dovrà richiedere subito una pronuncia parziale sullo status, in modo che il giudizio prosegua soltanto per quanto riguarda le altre questioni, quali quelle economiche e quelle relative all'affidamento dei figli.

In ogni caso, se soltanto in alcuni casi il divorzio sarà "breve", mai sarà immediato, non essendo stata approvata la norma che avrebbe consentito ai coniugi di scegliere se separarsi o divorziare subito, alternativa praticabile negli ordinamenti più progressisti.
Il divorzio immediato presenta indubbi vantaggi per i singoli e per la collettività, in termini di costi economici e sociali; infatti:
- riduce il permanere della conflittualità tra i coniugi con evidente vantaggio anche per i figli che spesso vengo strumentalizzati da sfiancanti Guerre dei Roses (anche quando si tratta di guerre tra poveri);
- evita la duplicazione dei costi e delle spese per i coniugi e per l'amministrazione della giustizia;
- elimina il ricorso al Forum shopping e al turismo divorzile;
- assicura la tutela delle nuove famiglie formate da coniugi che, pur essendo separati, non possono ancora recidere il vincolo matrimoniale.
Sembra, dunque, che il legislatore abbia mancato questo importante appuntamento con la storia.
Ci aggiorniamo tra altri 45 anni.

Articolo del:


di Avv. Bianca Maria Casadei

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