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Il “fallimento” della persona fisica non fallibile (art. 268 CCII)


Il “fallimento” della persona fisica non fallibile ovvero la liquidazione controllata promossa dal creditore (nuovo art. 268 co. 2 CCII). Come anticipare il creditore
Il “fallimento” della persona fisica non fallibile (art. 268 CCII)

Lo scorso 15 luglio 2022 è entrato in vigore il nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza che, oltre a riformare la previgente Legge Fallimentare, ha previsto l’entrata in vigore anche di un’uniforme modifica delle procedure di sovraindebitamento, le quali quindi non saranno più regolate dalla L. 3/2012.

È bene segnalare che già a dicembre del 2020, il Legislatore aveva previsto l’entrata in vigore, in via anticipata, di alcune modifiche alla L. 3/2012, questo per rispondere alla crisi determinata dalla diffusione della pandemia da Covid-19.

Le nuove procedure, da approfondire nel dettaglio e che necessitano di sempre maggiore conoscenza delle dinamiche concorsuali, sono quindi le seguenti (come da modifiche normative:

  • procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore
  • concordato minore
  • liquidazione controllata

Tuttavia, la rilevante novità oggetto del presente contributo è rappresentata dalla nuova possibilità per il creditore di attivare in capo al soggetto sovraindebitato (quindi persona fisica non fallibile) la procedura di liquidazione controllata.

Prima del Codice della Crisi infatti l’accesso alla procedura di liquidazione rappresentava una scelta del soggetto senza alcuna possibilità di azione in tal senso da parte del creditore, situazione che è radicalmente cambiata con il CCII.

Se prima il fallimento (nei nuovi termini del CCII “liquidazione controllata”) poteva essere chiesto dai creditori solamente verso soggetti fallibili (essenzialmente società) adesso tale possibilità è riconosciuta al creditore anche nei confronti della persona fisica.

Il comma secondo dell’art. 270 così recita: “quando il debitore è in stato di insolvenza, la domanda (si deve intendere di liquidazione controllata) può essere presentata da un creditore anche in pendenza di procedure esecutive individuali. Nei casi di cui al primo periodo non si fa luogo all’apertura della liquidazione controllata se l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell’istruttoria è inferiore ad € 50.000,00. Tale importo è periodicamente aggiornato con le modalità di cui all’art. 2 comma 1 lettera c)”.

In sostanza pertanto, in presenza di posizioni debitorie, il creditore potrà presentare un ricorso affinché venga aperta la liquidazione controllata in capo al proprio debitore ed è quest’ultimo che deve provvedere a difendersi in sede istruttoria.

Ovviamente le condizioni perché il Tribunale disponga l’apertura della liquidazione controllata sono:

  1. l’effettivo stato di insolvenza in capo al debitore
  2. un attivo da liquidare
  3. un ammontare complessivo di debiti scaduti superiore ad € 50.000,00 (quindi il creditore potrebbe anche avere un credito inferiore a tale soglia ma verrà compiuta una completa analisi della situazione debitoria, anche di natura erariale)

Questo merita particolare attenzione per quanto riguarda il debito nei confronti di Agenzia delle Entrate e INPS, in quanto le eventuali posizioni debitorie nei confronti di tali Enti saranno oggetto di valutazione nell’ambito dell’istruttoria volta alla decisione sull’apertura della liquidazione controllata.

Tale nuova norma impone una riflessione. Al fine di evitare che sia il creditore a “scegliere” la procedura di liquidazione per il proprio debitore è fondamentale che quest’ultimo anticipi le possibili azioni dei creditori approcciandosi in via preventiva a procedure di risoluzione della crisi, magari cercando di mantenere i principali beni di proprietà come l’abitazione, che invece nella liquidazione sarebbe inevitabilmente oggetto di vendita coattiva in favore dei creditori.

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