Il fondo patrimoniale


Una tutela contro Equitalia?
Il fondo patrimoniale
L’art. 167, comma I, del c.c. recita che "Ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico, o un terzo, anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia".
L’istituto crea, quindi, un "vincolo di destinazione" sui beni costituenti il fondo e sembra consentire, allo stesso tempo, la difesa del patrimonio familiare nei confronti dei creditori, che non possono aggredire i beni in esso contenuti.
Ma questa regola è valida anche nei confronti di Equitalia?
La Corte di Cassazione - Sez. V Tributaria - con la pronuncia n. 3600 del 24.02.2016 ha precisato che "Il pignoramento effettuato per crediti tributari sull’immobile costituito nel fondo patrimoniale è nullo, dovendosi osservare che l’art. 170 c.c, nel disciplinare le condizioni di ammissibilità dell’esecuzione, detta una regola applicabile anche all’iscrizione di ipoteca non volontaria".
Successivamente, però, con sentenza n. 10794 del 25 maggio 2016, la Sez. Tributaria della Suprema Corte ha cambiato orientamento, capovolgendo la precedente pronuncia e ammettendo la possibilità per Equitalia di procedere all’iscrizione ipotecaria sui beni che il contribuente inadempiente aveva precedentemente costituito in fondo patrimoniale. La Cassazione ha, infatti, chiarito che, nonostante le precedenti pronunce della Corte non abbiano ritenuto compatibile l’art. 170 c.c. con l’iscrizione ipotecaria (Sez. III, n. 1652 del 29.01.2016; Sez. V, n. 3600 del 24.02.2016; Sez. VI-V, Ord. n. 23876 del 23.11.2015), "l’ipoteca ex art. 77 D.P.R. n. 602/1973 non ha natura di atto funzionale all’esecuzione forzata" e, pertanto, appare legittima la relativa iscrizione, dato che essa è "un atto riferito ad una procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria", così come evidenziato dalla pronuncia del 18.09.2014 n. 19667 delle Sezioni Unite.
Nello stesso anno e precisamente il 9.11.2016 con la sentenza n. 22761, la Sez. V della Corte di Cassazione ha ribadito quanto enunciato nella precedente pronuncia, affermando testualmente che "L’iscrizione di ipoteca ai sensi dell’art. 77 del D.P.R. n. 602/1973, in tema di riscossione coattiva delle imposte, è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale per la famiglia purché l’obbligazione tributaria non assolta sia strumentale ai bisogni familiari". La Corte, confermando il precedente indirizzo, ha considerato, quindi, come presupposti essenziali dell’iscrizione ipotecaria da parte di Equitalia sia la regolare costituzione del fondo patrimoniale che il debito sorto per soddisfare le necessità della famiglia.
Da ultimo, il 05.05.2017 con ordinanza n. 10975, la Sez. VI - T della Suprema Corte si è espressa sul tema ritenendo, ancora una volta, "ammissibile l’iscrizione ipotecaria anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall'art. 170 c.c., sicché è legittima solo se l'obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l'estraneità a tali bisogni, ma grava sul debitore che intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale l'onere di provare l'estraneità del debito alle esigenze familiari e la consapevolezza del creditore" (sul punto, la Corte richiama espressamente la sopra citata sentenza n. 22761 del 9.11.2016).
Rebus sic stantibus, in considerazione delle ultime pronunce della Cassazione che contrastano palesemente con le precedenti sentenze, si attende un intervento risolutivo e chiarificatore da parte del Legislatore e delle Sezioni Unite che risolvano, definitivamente e una per tutte, l’annosa questione che tocca da vicino moltissimi contribuenti italiani.
Ma questo è soltanto un auspicio. Per adesso de iure condendo.

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di Avv. Silvia Salomè

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