Il Leasing: natura del contratto e funzione


Il contratto di leasing, la sua funzione e le tipologie previste dall'ordinamento. Il problema del supero del tasso soglia usura negli interessi
Il Leasing: natura del contratto e funzione
Il Leasing è un contratto misto con il quale una parte (detta "Concedente") concede all'altra (denominata "Utilizzatore") l'uso di un bene mobile o immobile a fronte del pagamento di un canone periodico per un determinato periodo di tempo.
Al momento della stipula del contratto viene stabilito che alla scadenza, dopo il pagamento di tutti i canoni periodici contrattualmente previsti, la parte denominata "Utilizzatrice" avrà la facoltà di scelta tra tre alternative:
a) restituzione del bene;
b) divenirne proprietario mediante il pagamento di un importo residuo denominato "prezzo di riscatto";
c) prorogare la durata del contratto per un ulteriore periodo di tempo, a fronte della continuazione dell'obbligo del pagamento dei canoni periodici che però, solitamente, saranno di importo ridotto rispetto al canone originariamente convenuto.
Il Leasing si distingue solitamente in due grandi categorie:
A) Leasing Operativo
B) Leasing Finanziario
Il Leasing Operativo può essere assimiliato al contratto di locazione di beni mobili ed in particolare di beni mobili strumentali per l'esercizio dell'impresa della società utilizzatrice del bene concesso in leasing.
Normalmente in questo tipo di leasing non è prevista la possibilità per l'utilizzatore di divenire proprietario alla scadenza del contratto mediante esercizio del diritto di opzione sull'acquisto del bene a fronte del pagamento del c.d. Prezzo di riscatto.
Inoltre, altra particolarità di questo tipo di leasing, è che esso si svolge normalmente tra due sole parti: il produttore del bene che lo concede in locazione per il periodo di tempo determinato nel contratto alla società utilizzatrice. Dunque è un rapporto tra due sole parti e non è presente, in questo tipo di leasing, la figura del soggetto che svolge la funzione di intermediario finanziario, di cui appresso si dirà.
Il Leasing Finanziario, invece, è un contratto atipico (ossia non disciplinato espressamente dal codice civile nel capo dedicato ai contratti tipici, cioè quelli che ricevono una specifica disciplina giuridica da parte del nostro legislatore), e che coinvolge solitamente tre diversi soggetti:
a) il proprietario del bene (mobile ma, più frequentemente, immobile) oggetto del contratto;
b) il soggetto che provvede all'acquisto del bene dal proprietario ed a concederlo in locazione finanziaria al terzo soggetto, denominato Concedente;
c) il soggetto che usufruisce del bene (Utilizzatore) e che alla scadenza, appunto, può scegliere fra le tre opzioni sopra considerate, vale a dire la prosecuzione del contratto ad un canone ridotto, la restituzione del bene e la conseguente cessazione del contratto e la possibilità di diventare proprietario del bene mediante il versamento del prezzo di riscatto.
Con questo contratto, quindi, il concedente acquista la proprietà del bene, per conto dell'utilizzatore, dal proprietario dello stesso bene e concede l'uso del bene all'utilizzatore.
Viene in rilievo, in questa tipologia di contratto, il problema del supero o meno del Tasso Soglia dell'Usura previsto dalla Legge 108 del 1996.
Solitamente il tasso soglia non viene mai superato nella previsione del c.d. Tasso degli interessi corrispettivi, ossia quegli interessi convenuti a fronte del capitale concesso in prestito (si precisa che in questo tipo di contratto, il capitale concesso in prestito è quello necessario per l'ascquisto del bene oggetto del contratto, acquisto che avviene, per l'appunto, ad opera della società concedente del bene che lo acquista dal proprietario e lo concede in godimento all'uitilizzatore: ed ecco perchè questo tipo di leasing viene chiamato locazione finanziaria).
Di solito, invece, dove il tasso soglia di cui alla Legge 108 del 1996 viene superato è nella previsione degli interessi di mora per il caso di ritardato pagamento delle rate di canone periodico ovvero nell'ipotesi della penale per la risoluzione del contratto, risoluzione che viene prevista contrattualmente in favore del concedente nell'ipotesi di mancato pagamento anche di uno o due rate di canone ovvero nell'ipotesi di penale per il recesso anticipato che volesse esercitare il soggetto utilizzatore del bene.
Ecco perchè è molto importante la circostanza che il soggetto che si appresta a sottoscrivere il contratto in qualità di utilizzatore, sia ben assistito in sede di trattativa precontrattuale, affinchè possa avere piena comprensione dell'incidenza economica delle clausole contenute nel contratto e della ripercussione che il contratto può avere sul proprio patrimonio.
Infine il soggetto che riveste la qualifica di concedente deve esser una banca, o una società di leasing o una società finanziaria iscritta in apposito elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia.

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di Avv. Stefano Di Salvo

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