Il licenziamento del dirigente


Le garanzie procedimentali in tema di sanzioni disciplinari, di cui all’art. 7 della l. 300, si applicano a tutti i dirigenti (apicali o non)
Il licenziamento del dirigente
Il licenziamento del dirigente
Un problema, al quale la Cassazione negli anni ha dato risposte contrastanti, riguarda le conseguenze del licenziamento intimato ad un dirigente senza l’osservanza di quanto dispone l’art. 7 dello Statuto dei lavoratori.

Per un primo orientamento, fatto proprio anche delle sezioni unite (Cass. 29 maggio 1995, n. 6041), era esclusa l’applicabilità delle garanzie di cui all’art 7 dello Statuto dei lavoratori perché il dirigente si pone in un rapporto di collaborazione fiduciaria con il datore di lavoro, dal quale si limita a ricevere direttive di carattere generale per la cui realizzazione si avvale di ampia autonomia, esercitando praticamente i poteri propri dell'imprenditore. Questa conclusione, peraltro, non poteva essere applicata ai c.d. pseudo-dirigenti, ossia a quei lavoratori che, sebbene inquadrati come dirigenti, di fatto non esercitano alcuna funzione propriamente dirigenziale(Cass. 27 novembre 1997, n. 12001).

Il principio affermato dalle sezioni unite non ha trovato sempre seguito, dato che le sezioni semplici motivatamente hanno espresso il loro dissenso (Cass. 3 aprile 2003, n. 5213), per cui si è avuto un nuovo intervento dell’organo deputato a risolvere i contrasti, che, ribaltando il precedente orientamento, ha affermato espressamente che le garanzie procedimentali in tema di sanzioni disciplinari, di cui all’art. 7 della l. 300, si applicano a tutti i dirigenti (apicali o non) (Cass.sez.un. 30 marzo 2007, n. 7880).

Va segnalato che, a seguito della nuova disciplina del licenziamento determinato da ragioni disciplinari, mentre in passato comportava le conseguenze del licenziamento privo di giusta causa o giustificato motivo, ora va sanzionato soltanto con il pagamento di un’indennità pari ad una mensilità per ogni anno di servizio, comunque non inferiore a due mensilità e non superiore a 12 mensilità, mentre il rapporto viene a cessare (art. 4 d.lgs. 23 del 2015).

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di Alessandro Verre

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