Il licenziamento per giusta causa, accertamento e applicazione


Il datore di lavoro può recedere dal contratto quando ricorra una giusta causa così grave da non consentirne la prosecuzione
Il licenziamento per giusta causa, accertamento e applicazione

Cos'è il licenziamento per giusta causa

Il datore di lavoro può recedere dal rapporto di lavoro a tempo determinato o da quello a tempo indeterminato, senza rispettare nel secondo caso il termine di preavviso, quando ricorra una giusta causa così grave da non consentire la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto di lavoro. Il licenziamento, in queste ipotesi, può essere intimato senza preavviso. (art.2119 Codice Civile).


Licenziamento per giusta causa: quando richiederlo

La nozione di giusta causa si rinviene nell’art. 2119 c.c., il quale prevede che le parti (ossia il datore di lavoro e il lavoratore) possano recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato senza preavviso “qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro”, descrivendo, pertanto, gli effetti del fenomeno, ma non il fenomeno in sé.

L’individuazione dei limiti, entro i quali si può dire integrata la giusta causa, è determinante. Infatti, quando ne viene accertata l’insussistenza, il licenziamento risulta illegittimo e il lavoratore ha pertanto diritto a ottenere le tutele offertegli dalla legge.


Differenza fra giusta causa e giustificato motivo soggettivo e oggettivo

Il licenziamento per giusta causa non va confuso con il licenziamento per giustificato motivo soggettivo oppure oggettivo.

Il giustificato motivo soggettivo si verifica quando il dipendente viene meno all’adempire determinati obblighi contrattuali del prestatore di lavoro. Rispetto al licenziamento per giusta causa, prevede l’obbligo di preavviso, i cui tempi sono prestabiliti dalla contrattazione collettiva.

Il giustificato motivo oggettivo si verifica quando il comportamento dannoso del lavoratore lede anche le esigenze tecnico-produttive e le scelte organizzative dell’impresa e non solo del datore di lavoro.

Costituiscono, in particolare, giustificato motivo oggettivo la crisi dell’impresa, la cessazione dell’attività o anche solo il venir meno delle mansioni cui è assegnato il lavoratore, senza che sia possibile il suo ricollocamento in altre mansioni esistenti in azienda e compatibili con il suo livello di inquadramento.

Quando ne viene accertata l’insussistenza, il licenziamento risulta illegittimo e il lavoratore ha diritto a ottenere le tutele offertegli dalla legge.


Motivi di licenziamento per giusta causa

Un dipendente può legittimamente essere licenziato per giusta causa o giustificato motivo e senza preavviso se si verifica una situazione che compromette in modo molto grave il rapporto di fiducia tra datore di lavoro e dipendente.

Per poter licenziare un lavoratore dipendente si devono verificare specifiche situazioni che possono riguardare la condotta del lavoratore o la situazione in cui si trova l'azienda.

Qui di seguito alcuni dei motivi che possono determinare il licenziamento per giusta causa del dipendente:

•    Assenteismo: il dipendente rimane assente dal lavoro in modo ingiustificato.

•    Falsa malattia e falso infortunio: insussistenza della malattia o dell’infortunio, quale causa inabilitante alla prestazione lavorativa.

•    Uso improprio permessi legge 104: il dipendente, in permesso retribuito, sta abusando della legge 104 e può, quindi, essere licenziato per giusta causa.

•    Comportamento contrastante con le esigenze terapeutiche di un rapido recupero in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, al fine di non pregiudicare o ritardare la guarigione dalla malattia o dall'infortunio.

•    Rifiuto ingiustificato e reiterato del dipendente ad eseguire la prestazione lavorativa.

•    Dipendente che si rifiuta di trasferirsi in altra sede o filiale dell'azienda.

•    Il lavoro prestato a favore di terzi durante il periodo di malattia, se tale attività pregiudica la pronta guarigione e il ritorno al lavoro.

•    Il dipendente ha una condotta extralavorativa penalmente rilevante e idonea a far venir meno il vincolo fiduciario.

•    Perdita requisiti CIG (Cassa Integrazione Guadagni).

•    Accertamento di illeciti a danno del patrimonio aziendale.

•    Violazione del patto di non concorrenza.

•    Falsa timbratura.

•    Violazione dell'obbligo di fedeltà: dipendente infedele e concorrenza sleale.

•    Furti o sabotaggi: licenziamento per furto in azienda di attrezzature, macchinari o altro materiale dell’azienda in cui si lavora.

Non è possibile licenziare per giusta causa nei seguenti casi:

•    Se la grave mancanza del dipendente è stata provocata da una mancanza del datore di lavoro

•    Incapacità del lavoratore

•    Fallimento imprenditore

•    Cessione dell'azienda

•    Liquidazione coatta amministrativa dell'imprenditore

•    Imperizia tecnica


Accertamento del licenziamento per giusta causa

L'accertamento del licenziamento per Giusta Causa consiste nella valutazione relativa alla sussistenza dell'impedimento alla prosecuzione del rapporto di lavoro. Si tratta, quindi, di una valutazione approfondita, volta all'analisi di tutti gli aspetti inerenti la natura e la qualità del rapporto tra datore di lavoro e lavoratore, la posizione delle parti in causa, le mansioni svolte dal dipendente, il suo grado di responsabilità. Vengono anche presi in considerazione le circostanze e i motivi che hanno determinato il fatto e la sua intenzionalità.

La giusta causa di licenziamento deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto e, in particolare, dell’elemento fiduciario, dovendo il giudice valutare, da un lato, la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi e all’intensità del profilo intenzionale, dall’altro, la proporzionalità tra tali fatti e la sanzione inflitta, per stabilire se la lesione dell’elemento fiduciario, su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro sia tale, in concreto, da giustificare la massima sanzione disciplinare (Cass. 9/4/2014 n. 8367, Pres. Lamorgese Est. Tricomi, in Lav. nella giur. 2014, 709).

Dogma è specializzata nella corretta acquisizione dei riscontri idonei a documentare il licenziamento per giusta causa, reperendo prove certe di tipo testimoniale e/o documentale, da utilizzare in sede giudiziaria. Nei casi consentiti dalle normative vigenti, le prove testimoniali e documentali sono corredate anche da filmati e fotografie, che certificano gli illeciti subiti.

 

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