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Il maltrattamento è aggravato se commesso in presenza di minori


Il delitto di maltrattamenti in famiglia (art. 570 c.p.) è sempre aggravato se la condotta è compiuta davanti a minori
Il maltrattamento è aggravato se commesso in presenza di minori

La Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che il reato di maltrattamenti, punito dall'art. 570 del cod. pen., se commesso in presenza di minori è sempre configurato nella forma aggravata prevista dal suo secondo comma e ciò indipendentemente dalla loro età (Cass. Pen., Sez. VI, sent. n. 47121 del 23/11/2023).

L'aggravante sussiste ugualmente anche se questi siano particolarmente piccoli (appena 1 anno, nel caso sottoposto al vaglio dei giudici di legittimità) e non "a condizione che tali condotte siano idonee ad incidere sull'equilibrio psicofisico" dei minori, come era stato precisato in passato in una precedente sentenza della stessa Corte di Cassazione (Cass. Pen., Sez. VI, sent. n. 27901 del 22/09/2020).

Il reato è, oggi, sempre aggravato perché la L. 69/2019, nel modificare l'art. 570 cod. pen. - introducendo, quale previsione di una specifica circostanza aggravante, la presenza, appunto, di minori -, non ha infatti previsto un'età minima degli stessi minori ma ha volutamente ritenuto di prevedere che il reato cd. di "maltrattamento assistito" sia sganciato ed indipendente da questo dato anagrafico. Unico requisito, naturalmente, per la configurazione di tale aggravata forma di maltrattamento è quello "che il minorenne, quale ne sia l'età, abbia presenziato ad un numero di episodi che, per la loro gravità ... e per la loro ricorrenza nel tempo (abitualità), possano comprometterne il sano sviluppo psico-fisico" (Cass. Pen., Sez. VI, sent. n. 47121 del 23/11/2023).

Non è l'eta del minore, pertanto, a determinare la non sussistenza dell'aggravante ma la valutazione, da compiersi caso per caso, dell'ipotetica incapacità delle azioni delittuose a nuocere al suo sviluppo, quanto piuttosto il loro numero.

Pertanto, "sussiste violenza assistita a prescindere dall'età del minorenne, purché il numero, la qualità e la ricorrenza degli episodi cui questi assiste siano tali da lasciare inferire il rischio della compromissione dei suo normale sviluppo psico-fisico".

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