Il mantenimento del figlio maggiorenne non indipendente


Tribunale di Milano: dopo i 34 anni lo stato di non occupazione del figlio non potrà più essere ritenuto elemento ai fini del mantenimento
Il mantenimento del figlio maggiorenne non indipendente
Il mantenimento del figlio maggiorenne

Il Tribunale di Milano si è di recente espresso in merito ad una questione che, purtroppo, nell’attuale situazione socio-economica non rappresenta una eccezione: la durata dell’obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne non indipendente.

Seguendo l’orientamento della Corte di Cassazione, il Tribunale meneghino ha sottolineato che "con il superamento di una certa età, il figlio maggiorenne, anche se non indipendente, raggiunge comunque una sua dimensione di vita autonoma" (da ordinanza Tribunale Milano 29/3/2016, Sez IX Civile).

Conseguentemente dovrà essere trattato non più come figlio, ma come adulto.

Il figlio maggiorenne non può dunque pretendere che l’obbligo di mantenimento in capo al/ai genitore/i si protragga "oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura".
Il Tribunale di Milano indica la soglia dei 34 anni, oltre la quale lo stato di non occupazione del figlio maggiorenne non potrà più essere ritenuto elemento ai fini del mantenimento.

Oltre l’indicata età, il figlio potrà semmai richiedere il riconoscimento del diritto agli alimenti, come disciplinato dagli artt. 433, 438 e seguenti c.c..

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di AVV. GIANNA MANFERTO

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