Il mediatore civile
Il mediatore civile, le sue funzioni e applicazioni normativa

Il vademecum sulla mediazione è sancito dal dlg 28/2010 integrato dall’attuale Legge di conversione 9 agosto 2013 n 98.
L’articolo 1) definisce la mediazione, come l’attività svolta da un terzo, imparziale, finalizzata ad assistere due o più soggetti, nella ricerca di un accordo amichevole, per la composizione di una controversia.
Il mediatore è la persona fisica che individualmente o collegialmente, svolge la mediazione, rimanendo privo in ogni caso, del potere di rendere giudizi.
La conciliazione è la composizione di una controversia a seguito di una mediazione.
L’organismo è l’ente pubblico o privato presso il quale può svolgersi il procedimento di mediazione.
Chiunque può accedere alla mediazione per conciliazione di una controversia di tipo civile, commerciale, vertente sui diritti disponibili secondo il decreto citato.
Il decreto non preclude la negoziazione volontaria e paritecnica per le materie civili.
Esistono materie obbligatorie per la mediazione e queste sono: materie di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazioni, comodato, affitto di aziende, danno derivante da responsabilità mediche e sanitarie ed inoltre da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.
Chi intende procedere in mediazione è tenuto, assistito dall’avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione e quindi di conciliazione.
La conciliazione costituisce un contratto tra le parti e le parti sono obbligate a rispettare.
Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi.
Il termine di cui sopra decorre dal termine di deposito della domanda di mediazione.
Procedimento: dall’atto della presentazione della domanda di mediazione viene fissato il primo incontro tra le parti, non oltre trenta giorni dal deposito della domanda (salvo interruzioni dei termini), la domanda e la data del primo incontro sono comunicata alla parte in modo efficace.
Al primo incontro e agli incontri successivi fino al termine della procedura le parti sono assistite dall’avvocato. Durante il primo incontro il mediatore chiarisce la funzione e le modalità di svolgimento della procedura, chiarisce che il mediatore non è ne giiudice ne arbitro, informa le parti sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e nel caso positivo con lo svolgimento.
Le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite in sede di mediazione, non possono essere rese in giudizio per la stessa materia.
Raggiunto l’accordo amichevole, si raggiunge la conciliazione.
Geom. Maria Antonella Bonfiglio
Contatto geom.bonfigliomaibero.it
L’articolo 1) definisce la mediazione, come l’attività svolta da un terzo, imparziale, finalizzata ad assistere due o più soggetti, nella ricerca di un accordo amichevole, per la composizione di una controversia.
Il mediatore è la persona fisica che individualmente o collegialmente, svolge la mediazione, rimanendo privo in ogni caso, del potere di rendere giudizi.
La conciliazione è la composizione di una controversia a seguito di una mediazione.
L’organismo è l’ente pubblico o privato presso il quale può svolgersi il procedimento di mediazione.
Chiunque può accedere alla mediazione per conciliazione di una controversia di tipo civile, commerciale, vertente sui diritti disponibili secondo il decreto citato.
Il decreto non preclude la negoziazione volontaria e paritecnica per le materie civili.
Esistono materie obbligatorie per la mediazione e queste sono: materie di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazioni, comodato, affitto di aziende, danno derivante da responsabilità mediche e sanitarie ed inoltre da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.
Chi intende procedere in mediazione è tenuto, assistito dall’avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione e quindi di conciliazione.
La conciliazione costituisce un contratto tra le parti e le parti sono obbligate a rispettare.
Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi.
Il termine di cui sopra decorre dal termine di deposito della domanda di mediazione.
Procedimento: dall’atto della presentazione della domanda di mediazione viene fissato il primo incontro tra le parti, non oltre trenta giorni dal deposito della domanda (salvo interruzioni dei termini), la domanda e la data del primo incontro sono comunicata alla parte in modo efficace.
Al primo incontro e agli incontri successivi fino al termine della procedura le parti sono assistite dall’avvocato. Durante il primo incontro il mediatore chiarisce la funzione e le modalità di svolgimento della procedura, chiarisce che il mediatore non è ne giiudice ne arbitro, informa le parti sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e nel caso positivo con lo svolgimento.
Le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite in sede di mediazione, non possono essere rese in giudizio per la stessa materia.
Raggiunto l’accordo amichevole, si raggiunge la conciliazione.
Geom. Maria Antonella Bonfiglio
Contatto geom.bonfigliomaibero.it
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