Il Modello C.A.I.


Oscillazione della giurisprudenza - confessione - assicuratore - proprietario che non l'ha sottoscritto - prova contraria - libero apprezzamento
Il Modello C.A.I.
La valenza probatoria del modello C.A.I è oggetto di annoso e prolungato dibattito con orientamenti oscillanti.
La denuncia congiunta di sinistro stradale si presume veritiera, ma per esser accettata come tale è necessario che sia compilata in ogni sua parte, compresa la data (Cassazione n. 27005, 2005).
In particolare l'art. 143 codice assicurazioni prevede che "quando il modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso".
Insomma: le affermazioni contenute nel modello devono esser considerate, secondo la norma, confessioni. Il problema sorge quando il modello viene utilizzato nei confronti di chi non ha sottoscritto: l'assicuratore innanzi tutto, ma anche il proprietario non conducente. Nei confronti di questi ultimi, terzi rispetto al C.A.I., le affermazioni là contenute sono liberamente apprezzabili (giurisprudenza costante della Cassazione).
Tuttavia tale indirizzo che prevede un diverso livello di valenza probatoria a seconda dei soggetti ha subito forti oscillazioni fin da Cassazione Sezioni Unite, n. 10311, 2006, che ha negato si possa pervenire a differenziato giudizio di responsabilità e ha dichiarato applicabile al caso l'art. 2733 co. 3 c.c. che stabilisce il libero apprezzamento del giudice quando la confessione sia resa solo da alcuni dei litisconsorti necessari. Il risultato è libero apprezzamento nei confronti di tutte le parti sia pure con i temperamenti e con le modalità stabilite dalle sentenze successive.
Tuttavia il libero apprezzamento è a tutela dell'assicuratore e del proprietario del veicolo, i quali non hanno sottoscritto il modello, fa piena prova nei confronti dei conducenti che lo hanno sottoscritto e non ammette prova contraria per quanto li riguarda (Cass., sent. n. 19327/2017; Cass. Ordinanza n. 19353/2016). Il libero apprezzamento del Giudice deve comunque presumere "che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, e con le conseguenze risultanti dal modello stesso", essendo la prova contraria riservata soltanto all'assicuratore (Cassazione, sez. unite, 10311/2006).
In ogni caso il Giudice deve spiegare le ragioni del suo convincimento circa il superamento della presunzione ed accertare l'esistenza di un'incompatibilità oggettiva tra il fatto descritto nel modello e le conseguenze dell'incidente. Né tale convincimento può consistere nel rilevare che gli elementi di prova offerti dai conducenti siano insufficienti, che le dichiarazioni di uno di loro o di entrambi no siano valutabili, che i testi escussi non risultino menzionati nel modello, che le forze dell'ordine non abbiano svolto accertamenti (Cassazione n. 29146, n. 2017).
Ciò tanto più quando i sottoscrittori del modello in nessuna parte delle loro difese lo contestino, lo dichiara falso e neppure inesatto.

Articolo del:


di Pietro Bognetti

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