Il modello EAS per le Associazioni senza scopo di lucro


Che cos’è, termini e modalità per l’invio
Il modello EAS per le Associazioni senza scopo di lucro
Il modello EAS dev’essere presentato dalle Associazioni e dagli Enti senza scopo di lucro entro 60 giorni dalla data di costituzione.

Il modello deve essere nuovamente presentato, in caso di variazione dei dati precedentemente comunicati, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione.

La trasmissione del modello avviene esclusivamente per via telematica e può essere eseguita direttamente o tramite gli intermediari abilitati. Non sono tenuti alla presentazione del modello le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all’articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali, le Onlus di cui al decreto legislativo n° 460 del 1997, le pro-loco che optano per l’applicazione delle norme di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e gli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del CONI che non svolgono attività commerciali.

Possono presentare il modello con modalità semplificate i seguenti enti:

le associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni, diverse da quelle espressamente esoneratele associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui alla legge n° 383 del 2000le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge n° 266 del 1991, diverse da quelle esonerate per la presentazione del modello (le organizzazioni di volontariato che non sono Onlus di diritto)le associazioni iscritte nel registro delle persone giuridiche tenuto dalle prefetture, dalle regioni o dalle province autonome ai sensi del Dpr 361/2000

Il modello è reperibile in formato elettronico sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it

Se nel 2015 sono intervenute variazioni, gli enti e le associazioni senza scopo di lucro devono presentare entro il 31 marzo 2016 un nuovo modello EAS per continuare a fruire delle agevolazioni fiscali

Entro il 31 marzo 2016 gli enti e le associazioni senza scopo di lucro, che usufruiscono delle agevolazioni tributarie previste dall'art. 30, comma 1 del D.l. 185/2008, e che nel 2015 hanno subito delle variazioni, devono comunicarle alle Entrate presentando un nuovo modello EAS.

La comunicazione non va presentata: al sussistere di particolari ipotesi previste (esempio, variazione del numero degli associati ovvero dell’ammontare dei proventi dell’attività di sponsorizzazione) e per le variazioni relative al "Rappresentante legale" ed ai "Dati relativi all’ente", già comunicati all’Agenzia delle Entrate tramite il mod. AA5/6 ovvero AA7/10

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di Studio Molinaro

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