Il “nesso causale” previsto dalla legge 210/92
In materia previdenziale/assistenziale è sufficiente un coefficiente di ragionevole probabilità, se non contraddetto da altre risultanze processuali
In materia previdenziale - assistenziale (e le provvidenze ex lege 210/1992 relative al danno da vaccino e da somministrazione di emoderivati vi rientrano a pieno titolo), un coefficiente di ragionevole probabilità, se non contraddetto da altre risultanze processuali, è sufficiente a provare il nesso causale.
Una differente interpretazione, tendente ad esempio ad individuare specifiche responsabilità mediche o farmacologiche nella causazione della patologia contrasterebbe sia con la ratio che con la lettera stessa della Legge de quo che, ribadiamo, trattasi di norma di natura previdenziale assistenziale e non risarcitoria, oltre che con le più recenti evidenze scientificostrumentali afferenti alla questione in esame.Tale principio è stato affermato in diverse decisioni della S.C.
Così proprio in tema d’indennizzo previsto "...a favore di coloro che presentano danni irreversibili derivanti da epatiti post trasfusionali, dall’articolo 1 comma terzo della legge 25/2/1992 n.210, ovvero, in causa di morte del danneggiato, in favore dei soggetti indicati dall’articolo 2 comma terzo della stessa legge, la prova a aricco dell’interessato ha ad oggetto, a seconda dei casi, l’effettuazione della terapia trasfusionale, il verificarsi dei danni anzidetti o della morte, ed il nesso causale tra i primi e la seconda, da valutarsi secondo un criterio di ragionevole probabilità ..." (Cass. sezione lavoro sentenza del 17/1/2005 n. 753).
In senso analogo Cass. Sezione lavoro sentenza del 21/6/2006 n. 14308, secondo cui "In tema di malattia professionale derivante da lavorazione non tabellata la prova della derivazione della malattia da causa di lavoro grava sul lavoratore e di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera ossibilità dell’origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un elevato grado di probabilità"
In senso del tutto analogo, sempre in tema di malattie professionali, vedi fra le altre, Cass. Sezione lavoro sentenza del 25/10/2005 n. 20665, Cass. Sezione lavoro sentenza dell’11/6/2004 n. 1128, particolarmente significativa Cass. Sentenza del 26/5/2006 n. 12559 secondo cui le conclusioni probabilistiche possono desumersi da dati epidemiologici.
Questo indirizzo interpretativo ha avuto, nel campo dell'autismo da vaccinazione, due importanti precedenti giudiziari con la Sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro n° 413 del 2009, confermata in Appello a Milano con la Sentenza n° 387 del 2012. Nella Sentenza di Busto Arsizio, in particolare, il Giudice ha ritenuto che sia sufficiente a provare la sussistenza del nesso eziologico una "ragionevole probabilità", unitamente alla mancanza di prova, da parte del C.T.U., di altre (con)cause determinanti.
Seguendo queste linee guida è possibile ottenere una sentenza di riconoscimento del nesso causale intercorrente fra una qualsiasi patologia ascrivibile alle tabelle della legge 210 del 1992 e le vaccinazioni praticate nell'infanzia, sia obbligatorie che facoltative, compresa la c.d. encefalopatia con tratti autistici, correlabile alle vaccinazioni pediatriche.
Una differente interpretazione, tendente ad esempio ad individuare specifiche responsabilità mediche o farmacologiche nella causazione della patologia contrasterebbe sia con la ratio che con la lettera stessa della Legge de quo che, ribadiamo, trattasi di norma di natura previdenziale assistenziale e non risarcitoria, oltre che con le più recenti evidenze scientificostrumentali afferenti alla questione in esame.Tale principio è stato affermato in diverse decisioni della S.C.
Così proprio in tema d’indennizzo previsto "...a favore di coloro che presentano danni irreversibili derivanti da epatiti post trasfusionali, dall’articolo 1 comma terzo della legge 25/2/1992 n.210, ovvero, in causa di morte del danneggiato, in favore dei soggetti indicati dall’articolo 2 comma terzo della stessa legge, la prova a aricco dell’interessato ha ad oggetto, a seconda dei casi, l’effettuazione della terapia trasfusionale, il verificarsi dei danni anzidetti o della morte, ed il nesso causale tra i primi e la seconda, da valutarsi secondo un criterio di ragionevole probabilità ..." (Cass. sezione lavoro sentenza del 17/1/2005 n. 753).
In senso analogo Cass. Sezione lavoro sentenza del 21/6/2006 n. 14308, secondo cui "In tema di malattia professionale derivante da lavorazione non tabellata la prova della derivazione della malattia da causa di lavoro grava sul lavoratore e di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera ossibilità dell’origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un elevato grado di probabilità"
In senso del tutto analogo, sempre in tema di malattie professionali, vedi fra le altre, Cass. Sezione lavoro sentenza del 25/10/2005 n. 20665, Cass. Sezione lavoro sentenza dell’11/6/2004 n. 1128, particolarmente significativa Cass. Sentenza del 26/5/2006 n. 12559 secondo cui le conclusioni probabilistiche possono desumersi da dati epidemiologici.
Questo indirizzo interpretativo ha avuto, nel campo dell'autismo da vaccinazione, due importanti precedenti giudiziari con la Sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro n° 413 del 2009, confermata in Appello a Milano con la Sentenza n° 387 del 2012. Nella Sentenza di Busto Arsizio, in particolare, il Giudice ha ritenuto che sia sufficiente a provare la sussistenza del nesso eziologico una "ragionevole probabilità", unitamente alla mancanza di prova, da parte del C.T.U., di altre (con)cause determinanti.
Seguendo queste linee guida è possibile ottenere una sentenza di riconoscimento del nesso causale intercorrente fra una qualsiasi patologia ascrivibile alle tabelle della legge 210 del 1992 e le vaccinazioni praticate nell'infanzia, sia obbligatorie che facoltative, compresa la c.d. encefalopatia con tratti autistici, correlabile alle vaccinazioni pediatriche.
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