Il nuovo bilancio delle imprese dal 1° gennaio 2016


Il D. Lgs. 18/8/2015 n. 13 art. 6 introduce significative novità su principi generali di redazione del bilancio.
1 - Postulati e principi di redazione
Il nuovo bilancio delle imprese dal 1° gennaio 2016
Con il Decreto 139/2015 viene sostanzialmente riformulata la disciplina dei bilanci di esercizio e consolidato, introducendo importanti innovazioni in tema di principi di redazione e di valutazione del bilancio, ed introducendo l'obbligo di redazione del rendiconto finanziario che nella nuova formulazione dell’art. 2423 comma 1 viene incluso a pieno titolo tra i documenti che compongono il bilancio.
E’ utile osservare che, pur essendo le norme su richiamate in vigore dal 01/01/2016, l'obbligo di esporre in maniera comparativa i dati patrimoniali ed economici dell’esercizio precedente, c.d. "comparabilità" del bilancio di esercizio, comporta che il bilancio al 31/12/2015 andrà redatto con le attuali regole, ma andrà poi riclassificato nel 2016 per poterlo rendere "comparabile" con le nuove regole.
Inoltre sarà necessario dal 01/01/2016 adattare il piano dei conti alle nuove esigenze di rilevazione, e tenere conto delle nuove richieste per la nota integrativa.

Una ulteriore innovazione significativa recata dal decreto legislativo 139/2015, in linea con i "considerando" della direttiva 2013/34/EU nel senso della semplificazione per le imprese di minori dimensioni ed obblighi aggiuntivi per quelle di dimensioni maggiori, riguarda la modifica del quadro di riferimento della informativa economico finanziaria rispetto alle dimensioni delle imprese di riferimento. La suddivisione delle imprese è effettuata in base a tre parametri e precisamente l’importo dei ricavi, il totale dell’attivo dello stato patrimoniale ed il numero medio dei dipendenti nell’esercizio, ed in base a tali parametri individua tre categorie di imprese attribuendo ad ognuna di esse il tipo di documenti da presentare ed il loro contenuto.
La classificazione è sintetizzata secondo i suddetti limiti dimensionali in Bilancio ordinario, Bilancio abbreviato e Bilancio delle Micro Imprese.

Le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata sono esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario e possono non applicare la valutazione del costo ammortizzato per titoli, crediti e debiti, ma se stipulano contratti derivati devono seguire per essi le disposizioni destinate alle imprese di maggiori dimensioni.
Le Micro imprese non presentano né il rendiconto finanziario, né la nota integrativa, né la relazione sulla gestione; in pratica presentano solo gli schemi di Stato Patrimoniale e di Conto Economico configurando un nuovo aspetto di informativa di tipo minimale.
In particolare, in tema di principi di redazione del bilancio l’art. 6 del D. Lgs 139/2015 ha modificato gli artt. 2423 ( Redazione del bilancio) e 2423 bis (Principi di redazione del bilancio).
La nuova formulazione dell’art. 2423 introduce il rendiconto finanziario come documento parte integrante del bilancio, ma soprattutto con il nuovo comma 4 introduce il concetto di rilevanza prevedendo l’obbligo di illustrare in nota integrativa i criteri con i quali la società ha dato attuazione a tale disposizione.
Con l’introduzione del concetto di rilevanza nella nuova formulazione dell’art. 2423 viene prevista la possibilità di derogare agli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando ciò non produca effetti rilevanti al fine della rappresentazione veritiera e corretta.
Fermo restando che il criterio della rilevanza non modifica in alcun modo gli obblighi relativi alla tenuta di una corretta contabilità che non sono aggetto di modifica, lo stesso criterio di rilevanza era già presente nel Principio contabile OIC n. 11 specificando che "il bilancio deve esporre solo quelle informazioni che hanno un effetto significativo e rilevante sui dati di bilancio o sul processo decisionale dei destinatari. Errori, semplificazioni e arrotondamenti sono tecnicamente inevitabili e trovano il loro limite nel concetto di rilevanza; essi cioè non devono essere di portata tale da avere un effetto rilevante sui dati di bilancio e sul loro significato per i destinatari".

Riguardo ai "Principi di redazione del bilancio" il decreto legislativo 139/2015 modifica la formulazione dell’art. 2423 bis:
La nuova formulazione modifica il comma 1 ed aggiunge il comma 1 bis, eliminando il riferimento al criterio "della funzione economica dell’elemento dell’attivo e del passivo" e sostituendolo con quello della "sostanza dell’operazione o del contratto".
Tale principio è già presente nella normativa internazionale con l’acronimo della "prevalenza della sostanza sulla forma" (substance over form), ed è anch’esso regolamentato nel Principio Contabile - OIC 11 quale postulato del bilancio d’esercizio della "prevalenza degli aspetti sostanziali su quelli formali".

Articolo del:


di Matteo Tonelli

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