Il nuovo bilancio delle imprese dal 1 gennaio 2016


Le modifiche introdotte dal D.Lgs 18/8/2015 n. 13 art. 6 ai principi di redazione del bilancio 2 - Criteri di valutazione
Il nuovo bilancio delle imprese dal 1 gennaio 2016
Queste in sintesi le modifiche più significative apportate ai criteri di valutazione delle immobilizzazioni e dei crediti.
Il metodo del costo ammortizzato per la valutazione dei crediti, dei debiti e dei titoli immobilizzati
Il Decreto Legislativo prevede modifiche per l’articolo 2426 c.c., e più precisamente ai numeri 1), 7) e 8), al fine di introdurre il metodo del costo ammortizzato - amortized cost - per la valutazione dei crediti, dei debiti e dei titoli immobilizzati, nonché del disaggio e l’aggio su prestiti, tenendo conto del fattore temporale e del valore di presumibile realizzo per quanto riguarda i crediti.
Il Dlgs 139/2015 consente di adottare il nuovo modello per la rilevazione dei crediti e debiti sorti dal 1° gennaio 2016 e per i nuovi acquisti di titoli immobilizzati: la norma infatti consente di non applicare il metodo del costo ammortizzato per quelle operazioni presenti nel bilancio 2015, che continueranno a produrre effetti negli anni successivi.
Per criterio del costo ammortizzato si intende quello definito dal principio contabile internazionale IAS 39: valore misurato all’atto dell’iscrizione iniziale, al netto dei rimborsi di capitale, più o meno l’ammortamento cumulativo (calcolato secondo il metodo dell’interesse effettivo), meno qualsiasi diminuzione di valore per deterioramento o inesigibilità.
Non saranno più vietate le attualizzazioni delle attività e passività finanziarie e il valore al quale saranno esposte in bilancio terrà in considerazione l’effetto temporale, il rendimento effettivo delle attività e il costo effettivo delle passività. Conseguentemente tutti i costi accessori relativi alla concessione di un credito, all’acquisto dei titoli (intermediazione, imposte etc.) o all’assunzione di una passività (costi accessori ai finanziamenti, aggi/disaggi, imposte, costi di istruttoria, ecc.) saranno portati in diminuzione del valore di iscrizione iniziale della passività o in aumento dell’attività.
Inoltre il nuovo modello cambierà le modalità con le quali i proventi e i costi finanziari affluiranno al conto economico (cioè in base al tasso interno di rendimento) e dunque è importante considerare gli scenari attesi.
Infatti con il metodo del costo ammortizzato, nel conto economico non si iscriveranno più gli interessi in base al tasso nominale bensì utilizzando il metodo finanziario e il tasso di interesse che corrisponde al rendimento effettivo dell’investimento.
Strumenti finanziari derivati
Gli strumenti finanziari derivati (anche se incorporati in altri strumenti finanziari) sono iscritti al fair value.
Quest'ultimo si determina al valore di mercato quando sia facilmente individuabile un mercato attivo per tale strumento finanziario o per uno analogo; diversamente il fair value può essere desunto applicando allo strumento finanziario modelli e tecniche di valutazione tali da assicurare una ragionevole approssimazione al valore di mercato. Non si applica il criterio del fair value se ne deriva un risultato inattendibile.
Oneri pluriennali
Novità importanti sono state introdotte in merito agli oneri pluriennali e all’avviamento, al fine di coordinare le disposizioni codicistiche con le previsioni di cui all’art. 12, paragrafo 11 della Direttiva.
A tal proposito merita in primo luogo di essere sottolineato che non è più possibile iscrivere nell’attivo le spese di pubblicità e quelle di ricerca. Tali costi non potranno più, pertanto, essere capitalizzati, ma soltanto "spesati" a conto economico nell’esercizio di competenza.
E’ prevista soltanto la capitalizzazione delle spese di sviluppo - come quelle sostenute in fase di impianto o di ampliamento aventi utilità pluriennale -, per le quali è stabilito un periodo di ammortamento pari alla loro vita utile: soltanto nei casi eccezionali in cui non è stimabile attendibilmente la loro vita utile è possibile ricorrere all’ammortamento in un periodo non superiore a cinque anni.
Avviamento
A differenza delle altre immobilizzazioni, le rettifiche di valore effettuate sull'avviamento devono essere mantenute nei bilanci successivi (rispetto a quello in cui è stata rilevata la riduzione di valore) anche se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata. Il periodo di ammortamento dell'avviamento, che prima non poteva eccedere i 5 anni, dal 2016 non potrà eccedere i 10 anni. Nella nota integrativa va fornita adeguata motivazione.
Effetti derivanti dall’applicazione dei nuovi criteri di valutazione
L’impatto più tangibile per le imprese è quello che emergerà dalle plusvalenze/minusvalenze "di transizione" al 1° gennaio 2106, cioè quelle differenze che sorgeranno per adeguare i saldi patrimoniali di apertura alle nuove disposizioni contabili. Il DLgs 139/2015 ha effetti prospettici, ma il patrimonio di cui è dotata la società alla data di chiusura di un esercizio costituisce il "patrimonio netto di apertura" dell’esercizio successivo: conseguentemente le voci dello stato patrimoniale di chiusura 2015 saranno misurate con i nuovi criteri già al 1° gennaio 2016.

Secondo le norme generali contenute nell’attuale Oic 29 l’effetto complessivo dei cambiamenti nei principi contabili introdotti dalla riforma è imputato al conto economico. Infatti, fatta eccezione per le azioni proprie, che la legge impone di portare in diminuzione del patrimonio netto, e per i derivati di copertura del rischio di variazione dei flussi di cassa, per i quali è previsto l’utilizzo della riserva di patrimonio netto, tutte le differenze che emergeranno al 1° gennaio 2016 dalla misurazione degli elementi di attività e passività secondo le nuove regole potranno avere effetti sul risultato 2016. L’Oic 29 specifica infatti che l’effetto complessivo di un cambiamento di principio contabile si determina all’inizio dell’esercizio, ipotizzando che il nuovo principio sia sempre stato utilizzato anche in passato.

Articolo del:


di Matteo Tonelli

L'autore dell'articolo non è nella tua città?

Cerca un professionista con le stesse caratteristiche a te più vicino.

Cerca nella tua città o in una città di tuo interesse