Il nuovo libretto famiglia


Le nuove prestazioni occasionali per persone fisiche non nell'esercizio di attività d'impresa o professionale: il Libretto Famiglia
Il nuovo libretto famiglia
IL LIBRETTO FAMIGLIA (art. 54-bis D.L. 50/2017, convertito da L. 96/2017)
Abbiamo approfondito in un precedente articolo (21/07/2017) il tema del Contratto di Prestazione Occasionale, il nuovo strumento messo a disposizione dal governo ad imprese e professionisti per usufruire in piena regola di una prestazione occasionale. Di seguito tratteremo il nuovo mezzo attraverso cui le sole persone fisiche "non nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa", possono usufruire di una prestazione di lavoro occasionale. Tale strumento, denominato Libretto Famiglia, si fa notare per alcune importanti differenze sia di forma che di sostanza rispetto al Contratto di Prestazione Occasionale previsto per imprese e professionisti.
L’art. 54-bis della norma dedica specificamente al Libretto Famiglia 3 commi (10, 11 e 12), che presentano ognuno una differenza netta rispetto al Contratto di Prestazione Occasionale.
Gli aspetti che verranno trattati nel prosieguo riguardano:
- Compensi e diritti del prestatore;
- Utilizzatori;
- Limiti all’utilizzo;
- Valore e costi dei titoli di pagamento;
- Comunicazioni all’Inps.
- Sanzioni

COMPENSI E DIRITTI DEL PRESTATORE
I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da tassazione, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
Il prestatore gode dei diritti stabiliti dagli articoli 7, 8 e 9 del D. lgs. 66/2003, concernenti il diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali. Nel caso in oggetto, tuttavia, in base al combinato disposto tuttora in vigore (art. 3, comma 8 ed art. 21 D. lgs. 9 aprile 2008), sembrerebbero non applicarsi le norme riguardanti la salute e la sicurezza dei lavoratori valide invece nel caso del Contratto di Prestazione Occasionale.

UTILIZZATORI
La principale differenza tra il Libretto Famiglia ed il Contratto di Prestazione Occasionale viene definita al comma 6 dove si specifica esplicitamente che al Libretto Famiglia possono ricorrere le persone fisiche non nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa, mentre il Contratto di Prestazione Occasionale è rivolto agli "altri utilizzatori", categoria residuale rispetto alla prima che comprende imprese e professionisti.

LIMITI ALL’UTILIZZO
Il comma 10 dell’art. 54-bis del decreto specifica che le persone fisiche, non nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa, possono far ricorso a prestazioni occasionali rese nell’ambito di:
piccoli lavori domestici, inclusi lavori di giardinaggio, pulizia o manutenzione;
assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
insegnamento privato supplementare.
L’elenco in questione evidenzia una netta distinzione rispetto al Contratto di Prestazione Occasionale, poiché viene presentato un elenco sufficientemente dettagliato di tutte le possibili prestazioni che possono essere acquisite con il Libretto Famiglia, obbligando le parti esclusivamente alle lavorazioni elencate. Al contrario, la disciplina del Contratto di Prestazione Occasionale nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa tratteggia alquanto genericamente le prestazioni di lavoro che vengono descritte come "occasionali o saltuarie di ridotta entità" (comma 13).
il Libretto Famiglia prevede inoltre ulteriori limiti economici che vanno coordinati con l’elenco delle prestazioni indicate, in particolare:
PRESTATORI - Per ciascun prestatore compensi netti non superiori a 5000 euro (con riferimento a tutti gli utilizzatori);
Per ciascun prestatore nei confronti di un medesimo utilizzatore compensi netti non superiori a 2500 euro.
PRESTATORI PARTICOLARI - Particolari prestatori (titolari di pensioni di vecchiaia e di invalidità, giovani con meno di 25 anni di età, frequentanti istituti scolastici o Università, disoccupati, o percettori di misure a sostegno del reddito) il comma 8, art.54-bis Dl. 50/2017 convertito, specifica che saranno agevolati nel computo dei compensi ricevuti che verranno conteggiati per solo una parte del loro importo effettivo erogato, pari al 75%;
UTILIZZATORI - Per ciascun utilizzatore compensi non superiori a 5000 euro (con riferimento a tutti i prestatori), salvo quanto previsto per i prestatori particolari;
Da sottolineare che nel Libretto Famiglia non sono previste limitazioni minime orarie o di compenso giornaliere e decade dunque il compenso minimo di 36 euro invece stabilito nel Contratto di Prestazione Occasionale. In sostanza si rivede lo stesso meccanismo già in uso con i Voucher (possibilità di prestazione minima giornaliera anche di 1 ora con compenso minimo di 8 euro).

VALORE E COSTI DEI TITOLI DI PAGAMENTO
Altra importante questione che differenzia il Libretto Famiglia dal Contratto di Prestazione Occasionale riguarda il valore dei titoli di pagamento da corrispondere al lavoratore, che è fissato in 10 euro, così suddivisi:
8,00 euro: compenso a favore del prestatore;
1,65 euro: contribuzione alla gestione separata Inps;
0,25 euro: premio assicurativo Inail;
0,10 euro: finanziamento oneri gestionali.
Due sono gli aspetti da segnalare:
il compenso orario a favore del prestatore è minore rispetto a quello garantito dal Contratto di Prestazione Occasionale (8 euro orari nel Libretto Famiglia contro 9 euro orari nel Contratto di Prestazione Occasionale con minimo giornaliero). Tale differenza nella retribuzione si accompagna ad una contribuzione alla gestione separata Inps minore (sia in termini assoluti che percentuali) per gli utilizzatori persone fisiche che usufruiscono del Libretto Famiglia. Stesso discorso vale per il premio assicurativo Inail, e per gli oneri gestionali (anche se la differenza in questi casi è molto meno marcata);
la natura effettiva della remunerazione è del tutto diversa a seconda che si utilizzi il Libretto Famiglia o il Contratto di Prestazione Occasionale. Nel caso del Libretto Famiglia infatti, per remunerare la prestazione vengono utilizzati dei titoli di pagamento (pur telematici) il cui valore è fisso (8 euro). L’utilizzatore persona fisica che voglia corrispondere una retribuzione oraria maggiore di quella normativamente prevista, potrà farlo versando al prestatore più titoli di pagamento (ad esempio prestazione svolta di 2 ore compenso di euro 24). La retribuzione netta al prestatore sarà quindi necessariamente sempre multipla di 8 euro.

COMUNICAZIONI ALL’INPS
Più permissive risultano, rispetto al Contratto di Prestazione Occasionale, le disposizioni sulle comunicazioni obbligatorie da fornire all’Inps tramite contact center o piattaforma telematica apposita, che concedono più tempo all’utilizzatore per trasmettere informazioni riguardanti la prestazione. In particolare l’utilizzatore ha tempo fino al giorno 3 del mese successivo allo svolgimento della prestazione per rendere noti all’Inps:
i dati identificativi del prestatore;
il compenso pattuito;
il luogo di svolgimento e la durata della prestazione;
ogni altra informazione necessaria ai fini della gestione del rapporto.
A comunicazione avvenuta, il prestatore riceverà poi contestuale notifica attraverso SMS o posta elettronica.

SANZIONI
L’apparato sanzionatorio a prima vista non sembra completo poiché tralascia le conseguenze di alcune violazioni, specialmente riguardanti il limite dei compensi. Le sanzioni riguardano il superamento del limite dei compensi netti di un prestatore nei confronti di un medesimo utilizzatore, che trasforma il rapporto occasionale in uno a tempo pieno e indeterminato. Lascia perplessi il limite previsto di durata della prestazione che trasversalmente viene stabilito sia per il Libretto Famiglia che per il Contratto di Prestazione Occasionale in 280 ore annuali.
Da ultimo si ricorda che per tutti gli adempimenti necessari al fine di utilizzare il Libretto Famiglia è possibile l’intervento di alcune figure intermediarie:
consulenti del lavoro ed altri soggetti abilitati (L. 12/1979);
enti di patronato (L. 152/2001).

IN SINTESI
Ecco la lista degli adempimenti necessari per chi voglia usufruire del nuovo LIBRETTO FAMIGLIA per persone fisiche non imprenditori o professionisti:
1 - Iscrizione dell’utilizzatore persona fisica alla piattaforma Inps;
2 - Versamento degli importi che dovranno essere pagati attraverso sistema di pagamento elettronico o attraverso il modello F24 (Inps, Inail, servizio e prestatore);
3 - Comunicazione dei dati di prestazione (entro il giorno 3 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione);
4 - Pagamento da parte dell’Inps dei compensi netti al prestatore (entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione).

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Articolo del:


di Dott. Roberto Barucca

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