Il nuovo procedimento di esdebitazione


Esdebitazione. Guida pratica ed "istruzioni per l'uso"
Il nuovo procedimento di esdebitazione
Con la legge n. 3/2012, modificata poi dal decreto legge 179/2012, i consumatori e altri soggetti esclusi dalle procedure fallimentari hanno a disposizione una procedura ad hoc per risanare della propria condizione debitoria (c.d. sovraindebitamento).
La legge non richiede che il debitore debba svolgere un particolare tipo di attività, quindi, la normativa si rivolge ad ogni tipologia di lavoratore, autonomo o dipendente, anche ai lavoratori autonomi intesi come liberi professionisti, oppure anche soggetti indebitati che non svolgono alcuna attività lavorativa. L'applicabilità ai disoccupati (intesi come persone senza una attuale fonte di reddito) può sembrare una scelta illogica, in realtà, nulla esclude che questi soggetti possono avere in futuro una fonte di reddito (e richiedono attualmente solo una mera sospensione dei pagamenti), così come nulla esclude che un disoccupato non possa pagare i propri debiti (ad esempio perchè ha un patrimonio adatto allo scopo, ma vorrebbe conservare o salvare dai creditori la casa di famiglia).

Tecnicamente per "sovraindebitamento" s'intende una situazione perdurante di squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il proprio patrimonio, nonché la definitiva incapacità di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni.
Il procedimento de quo permette di rivolgersi ad un organismo apposito o a un professionista abilitato e poi al tribunale con un piano di rientro che, se accolto, diventerà vincolante per i creditori, anche se tutti i debiti saranno onorati solo in percentuale (condizione perché il piano di rientro venga avviato è che esso venga accettato da almeno il 60% dei creditori).

Tra i creditori si possono annoverare anche le banche: se, a titolo esemplificativo, un privato ha contratto un mutuo di 100mila euro che non riesce più a pagare a causa di un’effettiva difficoltà economica, egli può proporre all’istituto una riduzione della somma. Molto spesso alla banca, a causa della crisi che affligge il settore immobiliare, converrà infatti raggiungere un accordo con il cittadino che vendere l’immobile all’asta.
Lo stesso discorso vale per Equitalia. Non potendo effettuare un pignoramento sulla prima casa, accettando la rinegoziazione del debito infatti, il fisco riuscirebbe a rientrare in possesso di una parte della somma.
Per quanto riguarda i fornitori: la legge prevede delle agevolazioni fiscali dovute al fatto che essi percepiscono delle cifre inferiori rispetto a quelle pattuite precedentemente.
Ove il piano non fosse possibile o fosse respinto dal giudice, il consumatore potrà comunque accedere alla procedura di liquidazione del patrimonio.

Durante l'esecuzione della procedura, il giudice sospende ogni azione esecutiva dei creditori nei confronti dei beni del debitore.
Una volta terminata con successo la procedura, il debitore sarà esdebitato, ovvero sarà libero da ogni debito ancora non onorato.

Il consumatore ha a disposizione tre diverse procedure:
A) Accordo con i creditori. Questa procedura prevede che la proposta sia sottoscritta dai creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti. E' sconsigliabile per i consumatori, che invece hanno nel "piano del consumatore" una procedura ben più vantaggiosa che non richiede il consenso di alcun creditore.
B) Piano del consumatore. Questa la procedura consigliata per i consumatori, ovvero le persone fisiche che hanno fatto debiti esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. questa procedura non richiede l'accordo dei creditori, ma dovrà comunque assicurare ai creditori una soddisfazione maggiore di quella che si avrebbe attraverso la liquidazione di tutti i beni del consumatore. Questi i requisiti di ammissibilità: sovraindebitamento; solo soggetti esclusi dalle procedure concorsuali previste nella legge fallimentare; non aver fatto ricorso alla stessa procedura nei cinque anni precedenti; non aver subito la risoluzione, revoca o cessazione degli effetti del piano del consumatore; fornire documentazione che consente di ricostruire la sua situazione economica e patrimoniale.
C) Liquidazione del patrimonio. Se non è possibile agire attraverso il piano del consumatore, che permette un certo margine di scelta su quali beni cedere, si rinuncia a tutti i propri beni (ad eccezione di alcuni impignorabili). Si può accedere a questa procedura anche se si è soggetti a procedura concorsuali diverse, o se si è già fatto ricorso nei precedenti cinque anni al piano del consumatore o all'accordo con i creditori.

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di Moretto dr.ssa Marzia

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