Il nuovo reato di maltrattamenti contro i familiari


Il nuovo reato di maltrattamenti contro i familiari dopo la Riforma n. 172 del 2012, ampliamento della portata sanzionatoria
Il nuovo reato di maltrattamenti contro i familiari

 

Dopo la Riforma legislativa n. 172 del 2012 il vecchio reato di “maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli” ex art. 572 c.p. è stato modificato sia nel testo che nella rubrica intitolata oggi “maltrattamenti contro familiari o conviventi” e ne è stata grandemente ampliata la portata sanzionatoria.

Oggi, tutte le volte in cui un componente della famiglia maltratta un altro componente potrebbe essere integrato tale reato.

Maltrattare significa avere atteggiamenti verbalmente o fisicamente violenti ed offensivi nei confronti di una persona, tali da ingenerare nella stessa uno stato di paura e terrore.

Per “famiglia” non si intende più soltanto la famiglia tradizionale in senso stretto, composta dai coniugi e dal figlio/i, ma sono ricompresi oggi tutti coloro che abitano sotto lo stesso tetto, ovvero le persone facenti parte dello stesso Stato di famiglia, anagraficamente parlando. Sono quindi compresi nonni, zii, cugini, che coabitino con il nucleo familiare principale.
Non importa più che il padre e la madre siano uniti in matrimonio, rilevando semplicemente il dato della convivenza e della coabitazione.

Addirittura, secondo la recente giurisprudenza di legittimità (Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 25498 del 22 maggio 2017), il delitto di maltrattamenti contro familiari o conviventi sarebbe  configurabile anche nei confronti di persona non più convivente "more uxorio" con l'agente a condizione che quest'ultimo conservi con la vittima una stabilità di relazione dipendente dai doveri connessi alla filiazione.

Oltre che nei confronti di un familiare o di un convivente, il reato previsto dall’art. 572 c.p.  può verificarsi tutte le volte in cui, un soggetto maltratta una persona sottoposta alla sua autorità o che gli è stata affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia o per l'esercizio di una professione o di un'arte.

All'interno di tale nuova fattispecie trova dunque rilevanza penale la figura del mobbing, ossia quel comportamento vessatorio e denigratorio messo in atto dal datore di lavoro nei confronti del lavoratore. Si ritiene, tuttavia, che il mobbing possa rientrare nel concetto di maltrattamenti ex art. 572 c.p. solo nei casi in cui l'ambiente lavorativo abbia natura para-familiare oppure nei casi in cui la condotta del datore di lavoro ponga in essere nei confronti del dipendente comportamenti del tutto avulsi dall'esercizio del potere di correzione e disciplina, funzionale ad assicurare l'efficacia e la qualità lavorativa, e tali da incidere sulla libertà personale del dipendente, determinando nello stesso una situazione di disagio psichico (Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 51591 del 2 dicembre 2016). In tutti gli altri casi, la condotta del datore di lavoro che superi i limiti fisiologici dell'esercizio del potere di correzione e disciplina diventa penalmente rilevante ex art. 571 c.p.

Sono poi previsti degli aggravii di pena allorché il fatto sia commesso in presenza o in danno di persona minore (in tali casi si parla della cosiddetta “violenza assistita”), di donna in stato di gravidanza o di persona disabile, ovvero se il fatto è commesso con armi o, da ultimo, se dal fatto derivino lesioni personali.

Il presupposto fondamentale perché possa essere integrato il reato previsto dall’art. 572 c.p. è però la ripetizione dei comportamenti violenti ed offensivi. Un fatto singolo di per sé considerato non può, infatti, integrare il reato di maltrattamenti, anche se naturalmente può integrare altre fattispecie penalmente rilevanti, quali ad esempio la violenza privata, le lesioni personali, la minaccia, le percosse, ecc.

Sin dalla vecchia formulazione, la Corte di Cassazione ha sempre precisato che “il reato di maltrattamenti in famiglia configura una ipotesi di reato necessariamente abituale costituito da una serie di fatti, per lo più commissivi, ma anche omissivi, i quali acquistano rilevanza penale per la loro reiterazione nel tempo". Un fatto singolo può anche non configurare un’ipotesi di reato infatti, dice la Suprema Corte, quanto al reato di maltrattamenti in famiglia “trattasi di fatti singolarmente lesivi dell'integrità fisica o psichica del soggetto passivo, i quali non sempre, singolarmente considerati, configurano ipotesi di reato, ma valutati nel loro complesso devono integrare, per la configurabilità dei maltrattamenti, una condotta di sopraffazione sistematica e programmata tale da rendere la convivenza particolarmente dolorosa" (Cass. Pen. Sez. III, 16 maggio 2007 n. 22850).

Tale concetto è stato ribadito anche dopo la Riforma del 2012 dalla sentenza n. 2326 del 20 gennaio 2014.

 

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di Avv. Stefania Maria Gandini

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