Il nuovo regime fiscale agevolato
Dal 1° gennaio 2015 è entrato in vigore il nuovo regime forfettario previsto per i professionisti e le imprese individuali di piccole dimensioni

Dal 1° gennaio 2015 è entrato in vigore il nuovo regime forfettario previsto per i professionisti e le imprese individuali di piccole dimensioni.
Per accedere al regime è necessario che nell’anno precedente:
- i ricavi o compensi (ragguagliati ad anno) non abbiano superato determinate soglie che variano a seconda del codice ATECO specifico dell’attività svolta ;
- non siano state sostenute spese per l’acquisizione di lavoro per importi complessivamente non superiori a 5.000 euro lordi a titolo di lavoro dipendente, co.co.pro., lavoro accessorio, associazione in partecipazione, lavoro prestato dai familiari dell’imprenditore ex art. 60 TUIR;
- non sia stato sostenuto un costo complessivo (a lordo degli ammortamenti) di beni mobili strumentali al 31.12 non superiore a 20.000 euro; a tal fine gli immobili non hanno alcuna rilevanza e i beni utilizzati promiscuamente si computano al 50 per cento;
- i redditi d’impresa o di lavoro autonomo devono essere prevalenti rispetto agli eventuali redditi di lavoro dipendente e da pensione eventualmente percepiti (condizione che comunque non va verificata per chi non supera,sommando redditi di lavoro dipendente e redditi d’impresa/professionali, i 20.000 euro).
Per coloro che aderiranno a tale regime il reddito si determina applicando ai ricavi o compensi percepiti una percentuale di redditività che forfettizza i costi e che varia a seconda dell’attività esercitata. I contributi previdenziali sono deducibili direttamente dal reddito d’impresa o di lavoro autonomo. Sul reddito così determinato si applica una imposta sostituiva dell’Irpef, delle relative addizionali e dell’Irap nella misura del 15 per cento.
Il nuovo regime forfetario sostituisce per sempre il regime dei minimi di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 27 del DL 98/2011, con il quale il reddito (ricavi - costi) è tassato con un’imposta sostituiva del 5 per cento; tuttavia coloro che alla data del 31/12/2014 erano già in regime dei minimi, potranno continuare la loro permanenza in tale regime fino al termine del quinquennio dall’inizio dell’attività o fino al compimento del 35° anno di età.
Il nuovo regime forfettario, nonostante l’aliquota sostitutiva sia il triplo di quella del regime dei minimi, contiene due particolari agevolazioni che possono in certi casi rendere tale nuovo regime forfettario più conveniente del regime dei minimi, ovvero il reddito forfettariamente determinato viene ridotto di un terzo per i contribuenti che intraprendono una nuova attività per i primi tre anni ed inoltre non sono applicati i minimali contributivi delle gestioni Ivs di artigiani e commercianti per i primi tre anni.
Si tratta di due agevolazioni sconosciute al regime dei minimi e che riescono in taluni casi a far sì che il nuovo regime forfetario si renda più appetibile del precedente regime dei minimi.
Per accedere al regime è necessario che nell’anno precedente:
- i ricavi o compensi (ragguagliati ad anno) non abbiano superato determinate soglie che variano a seconda del codice ATECO specifico dell’attività svolta ;
- non siano state sostenute spese per l’acquisizione di lavoro per importi complessivamente non superiori a 5.000 euro lordi a titolo di lavoro dipendente, co.co.pro., lavoro accessorio, associazione in partecipazione, lavoro prestato dai familiari dell’imprenditore ex art. 60 TUIR;
- non sia stato sostenuto un costo complessivo (a lordo degli ammortamenti) di beni mobili strumentali al 31.12 non superiore a 20.000 euro; a tal fine gli immobili non hanno alcuna rilevanza e i beni utilizzati promiscuamente si computano al 50 per cento;
- i redditi d’impresa o di lavoro autonomo devono essere prevalenti rispetto agli eventuali redditi di lavoro dipendente e da pensione eventualmente percepiti (condizione che comunque non va verificata per chi non supera,sommando redditi di lavoro dipendente e redditi d’impresa/professionali, i 20.000 euro).
Per coloro che aderiranno a tale regime il reddito si determina applicando ai ricavi o compensi percepiti una percentuale di redditività che forfettizza i costi e che varia a seconda dell’attività esercitata. I contributi previdenziali sono deducibili direttamente dal reddito d’impresa o di lavoro autonomo. Sul reddito così determinato si applica una imposta sostituiva dell’Irpef, delle relative addizionali e dell’Irap nella misura del 15 per cento.
Il nuovo regime forfetario sostituisce per sempre il regime dei minimi di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 27 del DL 98/2011, con il quale il reddito (ricavi - costi) è tassato con un’imposta sostituiva del 5 per cento; tuttavia coloro che alla data del 31/12/2014 erano già in regime dei minimi, potranno continuare la loro permanenza in tale regime fino al termine del quinquennio dall’inizio dell’attività o fino al compimento del 35° anno di età.
Il nuovo regime forfettario, nonostante l’aliquota sostitutiva sia il triplo di quella del regime dei minimi, contiene due particolari agevolazioni che possono in certi casi rendere tale nuovo regime forfettario più conveniente del regime dei minimi, ovvero il reddito forfettariamente determinato viene ridotto di un terzo per i contribuenti che intraprendono una nuova attività per i primi tre anni ed inoltre non sono applicati i minimali contributivi delle gestioni Ivs di artigiani e commercianti per i primi tre anni.
Si tratta di due agevolazioni sconosciute al regime dei minimi e che riescono in taluni casi a far sì che il nuovo regime forfetario si renda più appetibile del precedente regime dei minimi.
Articolo del: