Il nuovo regime forfettario 2016


la legge di stabilità 2016 ha stabilito le nuove regole contabili e fiscali relative ai contribuenti minimi.
Il nuovo regime forfettario 2016
Con la Legge 28/12/2015 n. 208 - cd. Legge Stabilità 2016 - art 1 - da comma 111 a comma 113, il Legislatore mettendo mano al regime forfetario cerca di renderlo maggiormente accattivante e più somigliante al vecchio regime dei minimi, essendo quello forfetario l’unico regime alternativo a quelli ordinari e semplificati per le persone fisiche che a partire dal 01/01/2016 intendono avviare una nuova attività.

Requisiti d’accesso:
Possono accedere al regime forfetario le persone fisiche esercenti attività di d’impresa e lavoro autonomo che nell’anno precedente presentano i seguenti requisiti:

Ammontare ricavi e compensi percepiti ragguagliati ad anno, non superiori ai limiti specifici dettati dalla norma, diversi a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata. I limiti nella nuova versione variano tra i 25.000,00 e 50.000,00 euro. La verifica della soglia dei ricavi va effettuata con il criterio utilizzato per la determinazione del reddito cassa o competenza. Non rileva l’eventuale adeguamento agli studi di settore o ai parametri. Nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume il limite più elevato dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.

TAB. LIMITI RICAVI / COMPENSI E PERCENTUALE ABBATTIMENTO COSTI
SETTORE Cod. ATECO 2007 Nuovi limiti ricavi Coef. Abbatt. costi

Ind. alimentari e delle bevande (10 - 11) 45.000,00 (100-40)=60%

Comm. all’ingrosso e al dett. 45 - (da 46.2 a 46.9) 50.000,00 (100-40) =60%
(da 47.1 a 47.7) - 47.9

Comm. ambul. aliment. e bev. 47.81 40.000,00 (100-40)=60%
Comm.ambul. altri prodotti 47.82 - 47.89 30.000,00 (100-54)=46%

Costruzioni e attività immobiliari (41 - 42 - 43) - (68) 25.000,00 (100-86)=24%

Intermediari del commercio 46.1 25.000,00 (100-62)=38%

Servizi di alloggio e di ristorazione (55 - 56) 50.000,00 (100-40)=60%

Attività professionali, scientifiche, (64 - 65 - 66)

tecniche, sanitarie, di istruzione, (69 - 70 - 71- 72 - 73

servizi finanziari ed assicurativi - 74 - 75) - (85) -(86 30.000,00 (100-78)=22%

- 87 - 88)

Altre attività residuale 30.000,00 (100-67) 33%
Spese per l’impiego di lavoratori, a qualsiasi titolo, non superiori a euro 5.000 lordi annui. Tra le spese soggette al limite devono essere considerate oltre quelle sostenute per lavoratori dipendenti, collaboratori anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, anche le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati, e le spese per prestazioni di lavoro di cui all’articolo 60 del TUIR (ad esempio compensi erogati al coniuge e ai familiari, anche se teoricamente indeducibili nel reddito d’impresa). Costo complessivo dei beni strumentali al 31.12, al lordo dell’ammortamento non superiore a euro 20.000,00. Ai fini del conteggio:
non rilevano i beni inferiori ad euro 516,46 ed i beni immobili;
per i beni in locazione finanziaria rileva il costo sostenuto dal concedente;
per i beni in locazione, noleggio e comodato rileva il valore normale dei medesimi determinato ai sensi dell’articolo 9 TUIR;
i beni, detenuti in regime di impresa o arte e professione, utilizzati promiscuamente per l’esercizio dell’impresa, dell’arte o professione e per l’uso personale o familiare del contribuente, concorrono nella misura del 50%;
non si tiene conto dell’IVA indetraibile assolta sull’acquisto;
non rilevano i beni immateriali come ad esempio l’avviamento

N.B Il nuovo regime forfettario è un regime naturale: rispettandone i requisiti ci si entra in maniera automatica. Non sono previsti limiti di durata né vincoli legati all’età del contribuente con la conseguenza che lo stesso può essere applicato finché permangono i requisiti richiesti.

Soggetti già in attività :
Per i soggetti già in attività la condizioni di accesso dal 2016 vanno verificate nel 2015 e successivamente anno per anno.

Nell’ambito dei soggetti in attività una particolare attenzione va prestata a coloro che erano nel corso del 2015 nel regime dei minimi. Il vecchio regime dei minimi a decorrere dall’1.1.2016 pur essendo stato soppresso resta in vigore fino alla relativa scadenza naturale, ossia al termine del quinquennio dall’inizio attività o al compimento del 35° anno di età, sia per coloro che già lo applicavano, sia per coloro che, avendone i requisiti, hanno iniziato l’attività entro la fine del 2015.

Cause di esclusione:
le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
i soggetti non residenti, ad eccezione dei residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto;
i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone o associazioni di cui all’articolo 5 del TUIR, ovvero a società a SRL trasparenti di cui all’articolo 116.;

N.B : non costituisce causa ostativa all’accesso al regime il possesso di una partecipazione in società di capitali non trasparente

Attenzione: alle cause di esclusione se ne aggiunge una nuova contraddistinta dalla lettera d-bis, che preclude l’accesso al regime forfetario ai contribuenti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente / assimilato ex artt. 49 e 50, TUIR (compreso il reddito da pensione) eccedenti euro 30.000,00. Il rispetto di tale limite non rileva laddove il rapporto di lavoro dipendente o assimilato risulti cessato.

Nuove iniziative:
Viene prevista la riduzione del carico fiscale per le nuove iniziative gestite in regime forfetario:
per i primi 5 anni è prevista la tassazione del 5% . Tale beneficio si rende applicabile anche a coloro che hanno iniziato l’attività nel 2015 adottando il regime forfettario, nel senso che potranno beneficiare della riduzione da tassazione per i restanti 4 anni, fino quindi a tutto il periodo d’imposta 2019.

Le condizioni per applicare la riduzione sono gli stessi di quelli stabiliti per il regime dei minimi:
il contribuente non deve aver svolto nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, né attività d’impresa né attività professionale, nemmeno in forma associata o familiare; non rileva l’attività d’impresa o di lavoro autonomo svolta in qualità di collaboratore dell’impresa familiare.la nuova attività non deve costituire mera prosecuzione di altra attività svolta in precedenza sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, ad esclusione del caso in cui tale attività precedente fosse quella di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di una professione;qualora l’attività sia il proseguimento di un’attività esercitata da un altro soggetto, l’ammontare dei ricavi o compensi del periodo d’imposta precedente non sia superiore ai limiti di ricavi o compensi previsti per il regime forfetario.

Il regime previdenziale
E’ stata prevista una agevolazione contributiva, su opzione, per i soggetti che aderiscono al regime forfetario: il reddito forfetario costituisce base imponibile ai fini previdenziali ma la contribuzione è ridotta del 35% rispetto a quella applicata in base all’attività svolta.
Rimangono inalterate le ulteriori previsioni che accompagnano tale regime contributivo opzionale,
vale a dire:
l’accredito dei contributi proporzionale al versamento, in termini di copertura di mesi maturati ai fini dell’anzianità contributival’impossibilità di far valere le ulteriori riduzioni, quali quella per i collaboratori familiari di età non superiore a 21 anni e quella della riduzione al 50% del soggetto con età superiore a 65% che abbia già maturato una pensione.

La norma continua a far riferimento alle "imprese", quindi la riduzione pare non possa interessare né i professionisti assoggettati a gestione separata né tantomeno i contributi versati alle altre casse previdenziali.

Le semplificazioni del regime forfettario:
Di seguito riepiloghiamo le semplificazioni a cui dà diritto il regime forfettario :

non assoggettamento ad IVA delle operazioni attive ed indetraibilità dell’IVA sugli acquisti; esonero dalle liquidazioni periodiche IVA, dalla dichiarazione annuale, dalla comunicazione clienti e fornitori e black-list; esonero dalla tenuta delle scritture contabili, sia ai fini IVA che del reddito; non assoggettamento a ritenuta alla fonte dei ricavi / compensi; non assunzione della qualifica di sostituto d’imposta; il soggetto forfetario non opera ritenute alla fonte; esclusione dall’IRAP; esclusione dall’applicazione degli studi di settore e dai parametri; determinazione del reddito in via forfetaria attraverso l’applicazione di un coefficiente di redditività ai ricavi e/o compensi percepiti, con conseguente irrilevanza dei costi ; applicazione al reddito conseguito di un’imposta sostitutiva del 15% (ridotta al 5% per i primi 5 anni di attività), da liquidare con le consuete modalità dell’IRPEF.introduzione dal 2016, limitatamente alle imprese, sono esclusi i lavoratori autonomi e professionisti, di un regime agevolato opzionale ai fini previdenziali che prevede la contribuzione ridotta del 35%;

Ovviamente lo Studio è a disposizione per approfondimenti o chiarimenti sull’argomento.

Articolo del:


di Dr. Mauro Scirocco

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