Il pagamento dello stipendio senza busta paga!
Come procedere alla riscossione dello stipendio non corrisposto anche in assenza di busta paga. Il rimedio giudiziale e la tutela amministrativa

Uno dei problemi più frequenti nel diritto del lavoro riguarda la possibilità di recuperare lo stipendio non corrisposto dal datore di lavoro che, oltre a non pagare, non consegna nemmeno la busta paga.
Seppure sia convinzione comune che senza busta paga non si possa procedere al recupero del credito la realtà è, per fortuna, ben diversa.
E' vero che, se siamo nel possesso della busta paga che non ci è stata pagata possiamo immediatamente procedere con una richiesta di emessione di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo presso il Giudice del Lavoro territorialmente compentente. Basta rivolgersi ad un avvocato esperto di diritto del lavoro e in pochi giorni si potrà ottenere l'ordine di pagamento.
Se però il datore di lavoro, oltre a non corrisponderci lo stipendio nemmeno ci consegna la busta paga non bisogna disperarsi. Occorre anzi affidarsi alla tutela di un professionista del settore che certamente saprà risolvere il problema. L'avvocato ben potrà, infatti procedere a ricostruire il vostro stipendio mensile sulla base del CCNL (Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro) applicato in azienda e sulla base delle precedenti buste paga. I conteggi presentati dal lavoratore infatti, se ben dettagliati e motivati, potranno essere posti alla base della richiesta di un decreto ingiuntivo. Se è vero che le prassi dei vari Tribunali della Repubblica sono le più disparate è altrettanto vero che la stragrande maggioranza dei Giudici del Lavoro firmerà senza indugio un'ingiunzione di pagamento provvisoriamente esecutiva laddove fondata sul CCNL e sui conteggi unilaterali del lavoratore.
Peraltro occorre precisare che l'azione giudiziaria non è la sola strada percorribile dal lavoratore. Questi può rivolgersi (autonomamente oppure supportato da una associazione sindacale ovvero da un avvocato di fiducia) al Ministero del Lavoro nella sua articolazione territoriale oggi denominata Ispettorato Territoriale del Lavoro e potrà denunciare agli ispettori la mancata consegna del cedolino paga. Consegnare tale documento al lavoratore è, infatti, un obbligo di legge per la parte datoriale e, in caso di inadempimento, gli ispettori opereranno in una duplice direzione. Da un lato contesteranno all'azienda la sanzione amministrativa per tale omissione e dall'altro (quel che più ci interessa) potranno procedere ad emettere una diffida accertativa nei confronti del datore di lavoro con la quale viene ingiunto allo stesso il pagamento delle somme dovute per la retribuzione che siano immediatamente accertabili sulla base appunto dei CCNL di settore.
Se non adempiuta, la diffida accertativa assume il carattere di titolo esecutivo necessario e sufficiente per intraprendere una azione esecutiva (pignoramento).
La differenza tra la strada giudiziaria e quella amministrativa davanti agli ispettori si evidenzia soprattutto nelle tempistiche. Se ci si affida all'organo amministrativo i tempi di azione dipenderanno dalla solerzia degli ispettori e, successivamente, l'iter della diffida accertativa avrà dei tempi tecnici prima di diventare definitiva (il datore di lavoro potrebbe chiedere la fissazione di un tentativo di conciliazione e questo allungherebbe i tempi di qualche settimana).
Diversamente se si promuove un'azione giudiziaria i tempi di firma del decreto ingiuntivo saranno solo di pochi giorni a seconda del carico di lavoro del singolo magistrato.
Peraltro in quest'ottica si può valorizzare il fatto che la recente riforma del processo telematico ha avuto, quale risvolto positivo, la possibilità per l'avvocato di interagire con il Tribunale in via esclusivamente telematica, azzerando i tempi di deposito e di estrazione delle copie autentiche del decreto ingiuntivo.
L'avvocato potrà infatti, redigere il ricorso per ingiunzione, depositarlo in Tribunale ed estrarre copia autentica del decreto ingiuntivo senza mai muoversi dal suo studio. Tutto avviene comodamente in via telematica e così operando i tempi di attesa si sono drasticamente ridotti in tutti i Tribunali.
Quanto sopra vale non solo per ottenere il pagamento della retribuzione ordinaria ma può valere anche nel caso in cui in busta paga il datore di lavoro indichi solo le ore di lavoro ordinario ed ometta di segnare altri oneri aggiuntivi, lavoro straordinario, lavoro festivo o domenicale, mensilità aggiuntive quali tredicesima o quattordicesima.
Un professionista esperto potrà conteggiarvi il totale dovuto e sulla base di tali conteggi ci si potrà rivolgere al Giudice del Lavoro.
Non rinunciate al vostro stipendio. La Legge è dalla vostra parte, basta solo conoscerla ed applicarla correttamente!
Seppure sia convinzione comune che senza busta paga non si possa procedere al recupero del credito la realtà è, per fortuna, ben diversa.
E' vero che, se siamo nel possesso della busta paga che non ci è stata pagata possiamo immediatamente procedere con una richiesta di emessione di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo presso il Giudice del Lavoro territorialmente compentente. Basta rivolgersi ad un avvocato esperto di diritto del lavoro e in pochi giorni si potrà ottenere l'ordine di pagamento.
Se però il datore di lavoro, oltre a non corrisponderci lo stipendio nemmeno ci consegna la busta paga non bisogna disperarsi. Occorre anzi affidarsi alla tutela di un professionista del settore che certamente saprà risolvere il problema. L'avvocato ben potrà, infatti procedere a ricostruire il vostro stipendio mensile sulla base del CCNL (Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro) applicato in azienda e sulla base delle precedenti buste paga. I conteggi presentati dal lavoratore infatti, se ben dettagliati e motivati, potranno essere posti alla base della richiesta di un decreto ingiuntivo. Se è vero che le prassi dei vari Tribunali della Repubblica sono le più disparate è altrettanto vero che la stragrande maggioranza dei Giudici del Lavoro firmerà senza indugio un'ingiunzione di pagamento provvisoriamente esecutiva laddove fondata sul CCNL e sui conteggi unilaterali del lavoratore.
Peraltro occorre precisare che l'azione giudiziaria non è la sola strada percorribile dal lavoratore. Questi può rivolgersi (autonomamente oppure supportato da una associazione sindacale ovvero da un avvocato di fiducia) al Ministero del Lavoro nella sua articolazione territoriale oggi denominata Ispettorato Territoriale del Lavoro e potrà denunciare agli ispettori la mancata consegna del cedolino paga. Consegnare tale documento al lavoratore è, infatti, un obbligo di legge per la parte datoriale e, in caso di inadempimento, gli ispettori opereranno in una duplice direzione. Da un lato contesteranno all'azienda la sanzione amministrativa per tale omissione e dall'altro (quel che più ci interessa) potranno procedere ad emettere una diffida accertativa nei confronti del datore di lavoro con la quale viene ingiunto allo stesso il pagamento delle somme dovute per la retribuzione che siano immediatamente accertabili sulla base appunto dei CCNL di settore.
Se non adempiuta, la diffida accertativa assume il carattere di titolo esecutivo necessario e sufficiente per intraprendere una azione esecutiva (pignoramento).
La differenza tra la strada giudiziaria e quella amministrativa davanti agli ispettori si evidenzia soprattutto nelle tempistiche. Se ci si affida all'organo amministrativo i tempi di azione dipenderanno dalla solerzia degli ispettori e, successivamente, l'iter della diffida accertativa avrà dei tempi tecnici prima di diventare definitiva (il datore di lavoro potrebbe chiedere la fissazione di un tentativo di conciliazione e questo allungherebbe i tempi di qualche settimana).
Diversamente se si promuove un'azione giudiziaria i tempi di firma del decreto ingiuntivo saranno solo di pochi giorni a seconda del carico di lavoro del singolo magistrato.
Peraltro in quest'ottica si può valorizzare il fatto che la recente riforma del processo telematico ha avuto, quale risvolto positivo, la possibilità per l'avvocato di interagire con il Tribunale in via esclusivamente telematica, azzerando i tempi di deposito e di estrazione delle copie autentiche del decreto ingiuntivo.
L'avvocato potrà infatti, redigere il ricorso per ingiunzione, depositarlo in Tribunale ed estrarre copia autentica del decreto ingiuntivo senza mai muoversi dal suo studio. Tutto avviene comodamente in via telematica e così operando i tempi di attesa si sono drasticamente ridotti in tutti i Tribunali.
Quanto sopra vale non solo per ottenere il pagamento della retribuzione ordinaria ma può valere anche nel caso in cui in busta paga il datore di lavoro indichi solo le ore di lavoro ordinario ed ometta di segnare altri oneri aggiuntivi, lavoro straordinario, lavoro festivo o domenicale, mensilità aggiuntive quali tredicesima o quattordicesima.
Un professionista esperto potrà conteggiarvi il totale dovuto e sulla base di tali conteggi ci si potrà rivolgere al Giudice del Lavoro.
Non rinunciate al vostro stipendio. La Legge è dalla vostra parte, basta solo conoscerla ed applicarla correttamente!
Articolo del: